Tribunale di Pesaro – Sent. n. 113/2011 –Est. Storti –

Esce il 31 sulla ruota di Bari

24/02/2011

A, marito di B, lavorando nella ricevitoria della moglie, si era impegnato a giocare al Lotto per conto di C una somma a credito, puntandola su un numero ritardatario. All’uscita della combinazione vincente C riceveva una vincita inferiore alla puntata giocata, altresì depurata, secondo gli accordi, della somma giocata a credito (inferiore a quella sulla quale si erano in precedenza accordati A e C). C, sostenendo che l’impegno assunto da A di effettuare una puntata a credito era per somma maggiore, richiedeva il pagamento del residuo importo della vincita. la Sig.ra B, titolare della ricevitoria, dopo varie insistenze di C, pagava alla stessa una parte della somma, a mezzo rilascio di propri assegni di c/c con la promessa che avrebbe altresì provveduto, ratealmente ed entro l’anno, a versare alla stessa il saldo dovuto. Successivamente, B non pagava gli assegni ed anzi denunziava l’accaduto e C veniva condannata penalmente per tutela arbitraria delle proprie ragioni. Nel frattempo, con atto di citazione, C conveniva in giudizio B al fine di ottenere il pagamento della somma portata dagli assegni come sopra consegnatigli da B. B in giudizio chiedeva l’integrale rigetto della domanda attorea, affermando, in sintesi, che: a) Era stato possibile puntare solamente la somma corrispondente alla vincita effettivamente pagata a C per un guasto tecnico del terminale elettronico; b) gli assegni venivano consegnati all’attrice in quanto B era stata costretta dalle continue richieste di quest’ultima, ritenute penalmente rilevanti. Il Giudice ha accolto la domanda di C. ….“Spetta alla convenuta, ex art. 1988 c.c., stante i titoli in possesso dell’attrice, dimostrare la mancanza o invalidità del rapporto causale posto a base della consegna degli assegni”. ….“La documentazione acquisita presso la società che gestisce il gioco lotto dimostra che: a) il giorno in cui l’attrice faceva la sua puntata, a partire dalle ore 16.00, ora in cui cioè l’attrice si presentava presso la ricevitoria, presso la stessa venivano eseguite puntate seriali sul numero 31 della ruota di Bari, ciascuna del valore di 100.000 lire, per un totale di oltre 36 milioni di lire; b) la ricevitoria lo stesso giorno eseguiva giocate fino alle ore 19,29; c) dalle ore 16 fino alla chiusura venivano eseguite oltre 700 giocate, molte sul numero giocato dall’attrice, e molte anche su numeri e ruote diverse”. “Alla luce di tali obbiettivi elementi appare assai poco verosimile che la convenuta non abbia potuto, per problemi tecnici, puntare una somma maggiore” … . …..“Invero gli obbiettivi dati sopra evidenziati dimostrano che i problemi tecnici, se pur presenti, come riferito dal tecnico sentito in corso di causa, non hanno comunque impedito di ricevere giocate ulteriori rispetto a quelle dell’attrice e per un importo, sul numero giocato dall’attrice, ben superiore a quello per il quale, sulla base delle stesse ammissioni della convenuta, A si era impegnato a giocare a credito per conto dell’attrice”…… ……“La prova sul punto, trattandosi di fatto impeditivo dell’obbligazione assunta dalla convenuta, spetta a quest’ultima e per le ragioni sopra evidenziate la prova non può dirsi raggiunta”. ……“Ritenuto esistente il diritto dell’attrice, appare irrilevante se l’assegno sia stato consegnato o meno per le minacce effettuate dall’attrice, salve naturalmente le implicazioni penali, tenuto conto nel caso di specie che la minaccia non ha inciso, ex art. 1427 e seguenti c.c., sulla formazione del negozio, ma sull’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal negozio”. … … .

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