Tribunale di Pesaro – Ordinanza – Est. Gianni

Pignoramento del capitale sociale nei confronti della società – debito del socio – nullità del pignoramento

25/07/2012

…” - Visto l’atto di precetto del creditore procedente X notificato al debitore Y per euro n.n. oltre interessi e spese. - Visto che su istanza del creditore procedente con atto di pignoramento, notificato al debitore Y è stato sottoposto a pignoramento “il capitale sociale versato dalla ditta C s.r.l. nella misura del valore pari alle somme dovute al creditore procedente …” - Visto che con ricorso in opposizione, si è costituita nel relativo procedimento esecutivo C s.r.l. ai sensi del combinato disposto, di cui agli art.. 615 e 617 c.p.c., “ … … …” contestato l’eseguito “atto di pignoramento di capitale sociale” in capo alle menzionata società, assumendo in primis la radicale nullità del pignoramento, sia per il fatto che il pignoramento de quo ha ad oggetto l’indistinto capitale sociale di detta società, sia per il fatto che, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità “… la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che è titolare, e non della società che, con riferimenti a tali eventi è terza …” (cfr. in tale senso Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 ottobre 2009 n. 22361). “… - Visto che nello stesso ricorso in opposizione sono state rassegnate le relative conclusioni attraverso cui è stata richiesta, in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva de qua – anche inaudita altera parte – ricorrendo fondati e gravi motivi, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., in ordine al precetto notificato a detta società, qui opponente, mentre in via principale, è stata sostenuta l’impignorabilità, ai sensi dell’art. 27410 cod. civ. del capitale sociale di C s.r.l. e, conseguentemente, la nullità dello stesso atto di pignoramento “… . …” – Visto che il creditore procedente ha assunto che “ … … …” atteso che la procedura esecutiva è già iniziata …” debba trattarsi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, II comma c.p.c. e/o di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, II comma c.p.c.; in particolare, poi, è stato pure assunto che, essendo stata depositata l’opposizione solo in data 11.05.2010 e cioè ben oltre il termine dei 20 giorni dal primo atto di esecuzione, “ … … …” la stessa è da considerare, per ciò stesso, inammissibile, per il fatto che l’atto di precetto è stato notificato alla stessa C s.r.l., il dì 05.02.2010 ed il successivo 12.03.2010, l’atto di pignoramento del capitale sociale; “… ...” – Rilevato, peraltro, che nella dedotta fattispecie il creditore procedente ha promosso “atto di pignoramento di capitale sociale” in capo alla menzionata società opponente, e che tale atto è da considerare affetto da nullità atteso il fatto che il pignoramento de quo ha ad oggetto l’indistinto capitale sociale di detta società, e non le quote del socio debitore, tale modo di procedere è in contrasto con l’insegnamento della Corte Suprema di Cassazione in quanto la stessa giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che “ … la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è titolare, e non della società che, ne è titolare, e non della società che, con riferimento a tali eventi è terza …” (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 ottobre 2009 n. 22361) ed a tali argomentazioni si intende qui fare espresso riferimento in ordine alla dedotta fattispecie; - Considerato, poi, che, allo stato degli atti, sussistono gli estremi per il mantenimento della sospensione, pure concessa inaudita altera parte nel corso del procedimento, come posto in evidenza in narrativa, e ciò principalmente, per il fatto che sono stati delineati “i gravi motivi” per i quali deve essere mantenuto fermo detto provvedimento, ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; - Rilevato, peraltro, come sempre sostenuto dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione è stato pure affermato che “… la sospensione dell’esecuzione, prevista dall’art. 624 c.p.c., nella sua originaria formulazione, … può invocarsi sulla base presumibile di caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa, successivamente al formarsi del titolo esecutivo) ovvero in relazione a questioni di puro diritto …” (Cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza del 9 luglio 2008 n. 18856) anche a tale principio occorre fare qui espresso riferimento; - Ritenuto, altresì la fondatezza della proposta opposizione atteso il fatto che è del tutto evidente, allo stato degli atti, che da quanto argomentato sussiste anche l’impignorabilità delle quote della società, ai sensi dell’art. 2741 cod. civ., e non può essere sottoposto a pignoramento, indistintamente, il capitale sociale della ditta Italforage s.r.l., da ciò deriva la fondatezza dello stesso ricorso in opposizione; P.Q.M. Accoglie la domanda di parte opponente, con sospensione del procedimento esecutivo, sussistendo “i gravi motivi” di cui all’art. 624 c.p.c. “… … … ASSEGNA Alle parti costituite, comunque, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimenti per riassumere la causa di merito davanti al Tribunale con la relativa iscrizione a ruolo. “… … …

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