TRIBUNALE DI PESARO – ORD. EST. CARBINI

CONCESSIONE DEMANIALE MODIFICA DEL CANONE – RIC. EX ART. 700 C.P.C.

21/01/2011

“Ritenuto che in ordine al proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. difetti il fumus boni juris” Premesso che parte ricorrente sostiene che non sia consentita una modifica del canone di concessione nel corso del rapporto concessorio perché così si altererebbe il sinallagma contrattuale e si altererebbero le condizioni concordate in sede di stipula della concessione, la concessione originaria prevedeva la applicazione dei canoni determinati secondo la misura del D.M. 343/98; rilevato che la applicazione dei nuovi canoni al rapporto andrebbe a ledere il legittimo affidamento del concessionario; la modifica unilaterale dei canoni sarebbe illegittima e irragionevole; vi sarebbero poi vizi nella stessa istruttoria che ha portato agli atti impugnati e di cui si chiede la sospensione, in quanto l’istanza di proroga della concessione sarebbe stata fatta sulla scorta di una perizia tecnico economica che teneva conto dei costi sopportati dal concessionario e il periodo congruo di prova era stato stimato nella durata di dieci anni proprio considerando l’importo dei canoni come determinato in origine all’atto della concessione; premesso ancora che l’art. 1 comma 251 della finanziaria 2007 (legge 296/2006) così recita: il comma 1 dell’articolo 03 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: “I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) Classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie … b) Misura del canone annuo determinata come segue: 1) Per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 20069 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data …” … “ritenuto che il nuovo canone si applichi ex lege anche ai rapporti in corso “ … Rilevato che anche la circolare del Ministero delle Infrastrutture del 25.5.2009 stabilisce al punto 3.6 che è fatta salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dall’1.1.2007 per tutti i titoli concessori (sia nuovi che vigenti a tale data). Rilevato che né la giurisprudenza né la circolare suddetta distinguono, al fine di definire l’applicabilità alle concessioni pendenti, tra concessioni di breve durata (affini al contratto di locazione) e le concessioni in cui il concessionario è anche tenuto a realizzare opere sul bene (che sarebbe quella del caso in esame), come sostenuto dalla difesa del ricorrente; rilevato inoltre che nello stesso atto suppletivo si prevedeva che il canone era determinato dalla legge 296/2006 tipologia concessoria finalità turistico ricreativa, e quindi si accettava la nuova regolamentazione; rilevato che la stessa parte attrice che ammette in citazione di avere proceduto alla sottoscrizione dell’atto suppletivo, considerato che l’atto suppletivo sarebbe divenuto efficace solo a seguito dei successivi passaggi procedimentali, ma al tempo stesso ha presentato una memoria contestando l’applicazione dei nuovi canoni (così a pag. 3); rilevato tuttavia che la memoria anzidetta è stata depositata ben prima della firma dell’atto suppletivo” … …” respinge il ricorso. “…

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