Trib. Urbino – Ordinanza Coll. Pres. Nitri Rel. Cucchiella

Sequestro giudiziario – documentazione bancaria – presupposti

15/05/2015

X attore in lite di divisione ereditaria, proponeva reclamo avverso l’ordinanza con la quale il G.I. del Tribunale di Urbino aveva rigettato la domanda di sequestro giudiziario in corso di causa, avente ad oggetto la documentazione bancaria detenuta da alcuni Istituti di credito italiani e stranieri; V e Z convenuti, chiedevanoo il rigetto del reclamo; il collegio ha così motivato: considerato che il reclamo non merita accoglimento, atteso che il sequestro giudiziario è legittimo solo in quanto rappresentativo ex prima facie di fatti e circostanze che il richiedente voglia comprovare ante causa o in corso di causa, nonché qualora sia opportuno provvedere alla custodia temporanea della cosa di cui si chiede il sequestro (Cacc. Sez. I sentenza n. 2213 del 19.10.1970); che, nel caso di specie, la documentazione di cui si chiede il sequestro in parte è stata distrutta dalle banche (come accertato dal CTU) e, per la restante parte (di cui si chiede il sequestro), non è di per sé rappresentativa – come dovrebbe essere – di fatti di cui vi è necessità di prova per l’odierna reclamante bensì è richiesta al solo fine di una verifica di circostanze presunte (presunta appropriazione di somme e titoli di proprietà del de cuius); che, peraltro, con riferimento alle banche della Repubblica di S. Marino indicate nel reclamo, la reclamante non ha indicato il tipo di documentazione da sequestrare, né i conti correnti di riferimento, circostanza che comprova il carattere semplicemente esplorativo della richiesta; che la ritenuta insussistenza del fumus boni iuris esonera questo Collegio dall’esame dell’altro requisito del periculum in mora; PQM Rigetta il reclamo “…

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