Trib. Pesaro – sentenza - Est. Pini

Fondo Patrimoniale - iscrizione ipotecaria – opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - notifica “ruolo” quale titolo valido e legittimo per riscossione – notifica (inesistenza – nullità) ragg

19/06/2014

Con atto di citazione ci si opponeva alla iscrizione ipotecaria precedente, all’esecuzione forzata esattoriale su alcuni beni immobili intestati all’attore X ma da tempo costituiti in due fondi patrimoniali. Si deduceva: a) in via preliminare, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, consegnata in luogo diverso da quello di residenza dell’attore e a persona diversa da quest’ultimo, rendeva inesistente la notifica, da cui discenderebbe a cascata l’illegittimità della sequenza procedimentale, atteso che l’agente di riscossione – in violazione di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 77 dpr 602/73 – non avrebbe, per l’appunto, effettuato la notificazione al proprietario degli immobili da ipotecare. b) L’atto in esame era nullo perché non conteneva…. la motivazione, l’ufficio presso il quale reperire informazioni e il nominativo del responsabile del procedimento, l’organo amministrativo presso il quale promuovere il riesame di merito dell’atto, nonché le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale dinanzi al quale impugnarlo. c) la carenza del diritto dell’esattore di iscrivere ipoteca e, quindi di agire esecutivamente sui beni di proprietà dell’attore costituiti in due fondi patrimoniali annotati a margine dell’atto di matrimonio, entrambi ritenuti inattaccabili ex art. 170 c.c. e perché era stata azionata azione revocatoria solo nei confronti di uno dei due fondi patrimoniali che comunque ”…. la sentenza avente ad oggetto una revocatoria ha sempre natura di pronuncia costitutiva che può giovarsi della provvisoria esecutorietà ex art. 282 c.p.c. solamente se passata in giudicato, il che non è avvenuto”… Si costituivano, quindi, in giudizio entrambi i convenuti, ente creditore ed esattore. Il Tribunale ha respinto le domande dell’attore con la seguente motivazione: “…Preliminare deve osservarsi come si debba condividere la tesi (Cass. n. 1295/12) che non qualifica l’iscrizione ipotecaria (e, quindi, a fortiori il preavviso di iscrizione) quale atto proprio dell’esecuzione forzata, ma, piuttosto, quale misura cautelare strumentale al successivo pignoramento de bene e, di conseguenza, che essa non possa andare inquadrata nell’ambito delle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che non viene in discussione una pretesa esecutiva, ma il diritto di iscrivere la garanzia, ancorchè in vista dell’esecuzione…. ….. Ciò premesso, in ragione tuttavia della stretta attinenza ormai pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità tra tale atto e l’espropriazione, pare corretto ritenere che, anche in base a quanto recentemente espresso sul punto dalla Corte di Cassazione (sent. N. 4777/13), nonché alla luce della natura delle censure sollevate dall’attore, l’azione promossa in questa sede possa essere considerata atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c….”. Passando alle singole contestazioni, il Tribunale ha argomentato: a) …“che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe invalida in quanto mancante della notifica dell’atto presupposto e cioè la cartella esattoriale ed inoltre perché effettuata mediante consegna a persona diversa dal diretto destinatario e in un luogo differente da quello di residenza di quest’ultimo…, nonché sulla circostanza che …“l’estratto di ruolo in questione non sia affatto equiparabile alla vera e propria cartella di pagamento, primo e fondamentale atto da notificare, e da questo l’invalidità dell’atto a valle nella sequela procedimentale, vale a dire la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al novembre successivo…. “, tale assunto non condivisibile ……” …. Alla luce, infatti, della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (vd. Cass. ord. 2248/2014), è stato sancito che “il ruolo, benchè atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicchè momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendete addetto all’ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell’estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l’unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi”….” .. Nel caso in esame, invero lo stesso, come detto è stato notificato al padre dell’attore presso il luogo di residenza di quest’ultimo….” …Va, quindi, subito osservato che, essendo l’atto notificato a familiare stretto presso l’abitazione del destinatario, ne deriva la ragionevole conclusione che, proprio perché trattandosi di stretto congiunto, l’atto sia effettivamente giunto a conoscenza dell’effettivo destinatario, senza che rilevi l’effettività della convivenza, ma soltanto che il vincolo parentale fosse abbastanza stretto da giustificare la presenza del soggetto in quel luogo (Cass. n. 21362/2010). Neppure vi è, in tali ipotesi, la necessità di un’ulteriore avviso (Cass. n. 12181/2013)…”; …“Ancora si sostiene, da parte dell’attore, che la notificazione dell’atto susseguente, e cioè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe viziata siccome consegnata in luogo diverso da quello di residenza e a persone differente dal destinatario…. La tesi, pur corretta nelle premesse, non è condivisibile nelle conclusioni: …In primo luogo va osservato che non necessariamente la notifica effettuata ad un indirizzo differente sia per ciò solo viziata, atteso che non è infrequente che lo stesso stabile possa avere due civici diversi, soprattutto quando essi siano consecutivi….. ….. Di ciò tuttavia non è possibile tener conto atteso che nulla è emerso sul punto. In secondo luogo, va notato però che nel caso in esame l’indirizzo presso il quale sarebbe avvenuta la notifica risulta essere la residenza del padre dell’attore…. . ….Inoltre detto indirizzo differisce di una sola unità rispetto a quello dell’effettivo destinatario… La conseguenza che se ne può trarre è che, anche volendo seguire il ragionamento dell’attore, la notifica sarebbe comunque avvenuta a vicino di casa dell’interessato (probabilmente addirittura al padre). Se così è, allora non può di certo desumersi l’inesistenza della notificazione (che si avrebbe se invece fosse stata “eseguita in luogo o a persona non aventi alcuna attinenza con il destinatario della notificazione stessa,

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