Trib. Matera – sent. 6/2014 Pres. Attimonelli est. Vitale

concordato – requisiti del piano economico asseverato – carenza – inammissibilità

18/03/2014

Visti i ricorsi presentasti per la dichiarazione di fallimento della soc. X – omissis – … “rilevato che la società di specie ha presentato domanda di concordato preventivo, e che la proposta concerne un “concordato con continuità aziendale”. Richiamati tutti i precedenti provvedimenti resti in merito dal Tribunale, rilevando che il piano proposto è stato fondato sulla prospettata stipula di un rapporto di partnership con la società indicata nella proposta, e denominata W, accordo volto a consentire la prosecuzione dell’attività aziendale, ed al fine di dar corso – nell’arco temporale indicato in dieci anni – alla soddisfazione dei rilevanti debiti maturati. Considerato che nei diversi provvedimenti emessi nel corso del procedimento che si protrae da tempo, il Tribunale ha disposto vari rinvii al fine di verificare la riscontrabilità della possibilità concreta di prosecuzione dell’attività aziendale a mezzo del piano così come prospettato dalla società proponente. Tali rinvii sono stati comportati dalla necessità di acquisire gli esiti delle apposite verifiche della Agenzia delle Dogane competente ai fini del rilascio – e verifica dei relativi requisiti – della licenza fiscale, necessario presupposto per la prosecuzione della attività aziendale in continuità, e per quanto previsto nella proposta concordataria. Ribadito nuovamente che trattandosi di concordato con continuità aziendale, occorreva ed occorre allo stato preliminarmente verificare se ed in che termini possa essere protratta la attività aziendale di specie, riverberando tale valutazione direttamente effetti sulla verifica di ammissibilità della domanda. Considerato che il Tribunale deve pertanto procedere alla valutazione di cui sopra, e quindi alle necessarie verifiche dei presupposti di regolarità della richiesta, e sulla scorta del complesso dei dati desumibili con riferimenti alla situazione oggetto di disamina, ed a mezzo di esame del complessivo delle allegazioni utili al fine di consentire il potere di controllo cui è deputato, dovendo per l’effetto valutare quanto in concreto desumibile da tutti i riscontri in atti, e dovendo effettuare valutazioni e legittimità volte a verificare quanto esposto e richiesto ed attestato dal/per il proponente, e quindi con riferimento alla definizione della situazione di crisi in cui versa l’impresa. Considerato che peraltro già in precedenza è stato più volte rilevato che la questione della concreta possibilità di protrazione della attività aziendale, riverbera direttamente effetti sulla ammissibilità della domanda di concordato, non potendo essere prospettabile un’ipotesi di concordato con continuità riferito ad una attività che non risulta essere esercitabile, in quanto priva di licenza, e dovendosi giungere ad analoghe conclusioni, laddove sia ravvisabile l’insuscettibilità di ottenere la licenza necessaria allo svolgimento dell’attività; tanto assume apposita valenza - ribadisce, come già evidenziato in precedenti provvedimenti – ai fini della valutazione concernente la fattibilità giuridica. Considerato che per quanto innanzi e per le verifiche del caso, il Tribunale ha già concesso più volte termine al fine di vagliare “e consentire di fornire specifici riscontri al riguardo” le asserite prospettive di continuità, e di relativa possibilità di dar corso al piano da sottoporre ai creditori, e tanto con specifico riferimento alla situazione concernente la possibilità di rilascio della licenza fiscale al cospetto dell’accordo di partnership oggetto della proposta e del piano, accordo alla stregua del quale è stata asserita la possibilità di dar corso alla attività produttiva de qua in continuità aziendale, e secondo le modalità di cui all’accordo versato in atti. Considerato peraltro che la proposta sottoposta al vaglia del Tribunale non essendo dato ravvisare alcuna modifica o differente proposta rispetto a quella relativa al detto accordo di partnership, e non potendo all’uopo ritenersi ed essere idoneo il mero riferimento alla possibilità di procedere a mezzo la differente opzione dell’affitto di ramo di azienda, quale meramente enunciata in atti, ed oggetto di odierna valutazione, risulta essere stata basata sulla dedotta possibilità di rilascio della licenza fiscale al partner società W ed in forza dell’accordo di partnership e relative pattuizioni così come indicato nel piano. Rilevato che alla stregua degli accertamenti e inequivocabili conclusioni raggiunte dalla Agenzia delle Dogane in proposito, risulta essere stato emesso provvedimento di diniego della richiesta di rilascio della licenza fiscale (licenza già negata alla soc. X per mancanza dei presupposti), e per mancanza dei relativi presupposti, alla partner soc. W e sulla scorta dell’accordo di partnership oggetto piano sottoposto alla valutazione del Tribunale, e quindi per la asserita protrazione della attività aziendale. Considerato quindi che risultano essere state formulate le valutazioni conclusive dalla Agenzia delle Dogane ed all’esito dei correlati accertamenti con riferimento alla questione di specie, e tanto essendo stato ritenuto preliminare e rilevante ai fini di ogni valutazione in ordine alla proposta de qua. Considerato che non risultano essere forniti ed emersi riscontri al fine di consentire la possibilità di rilascio della licenza necessaria per la protrazione dell’attività aziendale, e sulla scorta dell’accordo di partnership prospettato nel piano proposto. Al riguardo occorre evidenziare che sono stati dall’Agenzia delle Dogane specificatamente evidenziati i motivi ostativi al rilascio della licenza fiscale, tanto essendo stato rappresentato nella nota del … (versata in atti), e che integralmente si richiama, e nella quale, oltre ad evidenziare i vari passaggi seguiti nel procedimento e le varie carenze riscontrate nelle richieste e produzioni dei soggetti interessati al rilascio della licenza, si è chiaramente affermato che, per quanto desumibile dalla operazione così come prospettata e qualificabile, e dai relativi allegati, si verrebbe a configurare una situazione nella quale “la società X verrebbe ad essere un depositario autorizzato di fatto”, evidenziandosi inoltre che risulta essere già stata revocata e negata la licenza dalla soc. X per “le gravi e reiterate inosservanze degli obblighi previsti per i depositari autorizzati”, e precisando doversi assolvere “gli obblighi relativi all’esercizio del deposito stesso, da intendersi quale intera e reale gestione dell’impianto da parte del soggetto che lo conduce, nell’ambito della propria attività imprenditoriale – industriale svolta, presso lo stabilimento, e con propri uomini e mezzi, assumendosene non solo la responsabilità, ma anche l’effettiva conduzione”; tale situazione e condizioni evidentemente non risultano essere state ravvisate ed essere ravvisabili nella specie, ed alla stregua dell’accordo di partnership sottoposto anche alla valutazione della Agenzia delle Dogane. Quanto già esposto nell’atto di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della licenza di specie, è stato ribadito nel provvedimento di diniego de quo, che ad ogni buon conto si richiama integralmente nella parte argomentativa. Considerato che il precedente rinvio era stato concesso al fine di acquisire le valutazioni e determinazioni definitive con riferimento alle questioni più volte evidenziate, ed al rilascio della licenza nell’attualità, e sulla scorta di quanto oggetto di prospettazione nel piano. Considerato che, risultano essere stati concessi diversi rinvii, con protrazione del procedimento nel tempo che si appalesa incompatibile con le esigenze di celerità e di certezza, correlate anche alla pendenza delle istanze di fallimento, ed alla valutazione delle ragioni del ceto creditorio. Evidenziato che nel precedente provvedimento era stato chiaramente precisato che “la valutazione e decisione relativa non può essere procrastinata sine die”, specificando che poteva “essere concesso un ulteriore ed ultimo termine al fine di poter acclarare in via definitiva le questioni in precedenza poste in evidenza, dovendo all’esito adottarsi dal Tribunale le determinazioni di competenza”. Posto che le risultanze acquisite e sopra in evidenza, palesano la insuscettibilità del piano così come prospettato e sottoposto alla valutazione, di consentire la continuità aziendale, non essendo stati ravvisati i presupposti per il rilascio della licenza fiscale al partner società W e sulla scorta di quanto oggetto del piano e della proposta oggetto della valutazione del Tribunale, e non potendosi quindi dar corso, in mancanza ad alcuna prosecuzione dell’attività, ed alla stregua del paino di concordato in essere. Considerato inoltre che pur essendo desumibile ex art. 175 L.F., che la proposta possa essere modificata fino all’inizio delle operazioni di voto, nella specie di ritiene non essere affatto ravvisabile alcuna rituale modifica della proposta e del piano da sottoporre al Tribunale ed ai creditori. Al riguardo occorre difatti rilevare come i richiedenti si siano limitati solo ad enunciare la possibilità di percorrere altra e differente modalità di perseguimento delle finalità concordatarie, quale riferita all’affitto del ramo di azienda, e tuttavia senza depositare alcuna apposita e formalizzata proposta e piano in tal senso, non ritenendo potersi riscontrare le condizioni minime e sufficienti, e tanto sia ex art. 161 comma II° lett. e) (cfr. “un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e tempi della proposta”), sia ex art. 161 comma III° L.F., mancando del tutto a supporto una relazione aggiornata dell’asseveratore, espressamente richiesta “nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano”, nella specie risulta essere enunciata la modifica degli assetti giuridici dei rapporti ipotizzati per il perseguimento della finalità concordatarie, ma senza allargare alcunché di specifico ed apprezzabile, e quindi da poter appositamente vagliare, in merito alle condizioni correlate, ed ai rapporti costi benefici e relative garanzie offerte; in definitiva la mera enunciazione della possibilità di perseguire altra e diversa opzione, e senza il supporto di una rituale modifica della proposta, mancando anche le correlate valutazioni dell’asseveratore, non può costituire sufficiente presupposto idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, che allo stato – si ribadisce – deve essere effettuato sulla unica proposta in essere, id est quella impercorribile in considerazione e conseguenza dell’avvenuto diniego della licenza fiscale. Deve peraltro anche evidenziarsi che non può certo ritenersi allo scopo adeguato il mero richiamo alla realizzazione dell’identico assetto economico” e di “uguali flussi a servizio del debito”, con rinvio ad un eventuale integrazione dell’attestazione, dovendo il piano e proposta da valutare, essere chiaro e ed “analitico” (art. 161 lett. e) nelle modalità e tempi, e supportato da correlate e specifiche verifiche e valutazioni dell’attestatore, tanto, non essendo dato riscontrare nella specie, e dalle risultanze in atti. Ritenuto quindi che a quanto innanzi debba conseguire la valutazione e declaratoria di inammissibilità della richiesta di concordato così come formulata, non risultando essere ravvisabili – per tutto quanto innanzi argomentato – rituali mutamenti della proposta, e dovendo essere quindi vagliata dal Tribunale la richiesta e proposta in essere, e peraltro non potendosi procrastinare ulteriormente le decisioni in proposito, e nell’attesa di eventuali determinazioni da assumere e dal proponente, e in sede amministrativa, essendo già trascorso un notevole lasso di tempo ed essendo stati concessi più rinvii al fine di dare riscontri e possibilità di perfezionare l’iter per l’eventuale rilascio della licenza discale, e dovendo in definitiva prendere atto che dopo un sì lungo lasso di tempo, gli esiti in proposito sono stati negativi, e stante quanto acclarato in merito, e pertanto assumere le determinazioni anche sulle richieste di fallimento presentate in tempo ormai risalente. Ritenuto che per quanto innanzi argomentato debba quindi procedersi alla conseguente declaratoria di inammissibilità, e posto quindi che, essendo pendenti istanze di fallimento, e stante la ritenuta sussistenza dei presupposti, deve essere dichiarato il fallimento. Visti gli artt. 1,5,16 R.D. 267/42, modificati ex D. Lgs. 169/07; P.Q.M. Il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata, e dichiara il fallimento della soc. X

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