Trib. Ascoli Piceno - Decreto Coll. Pres. Calvaresi Est. Sirianni

Associazione professionale - privilegio ex art. 2751 bis c.c. spetta

22/07/2015

Lo studio commerciale associato X ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura indicata del credito per prestazioni professionali svolte a favore del fallito per € 35.464 al netto di iva al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Tale credito è stato ammesso con rango chirografario e per soli €34.000, con esclusione del cap. Lamentano gli opponenti la errata esclusione del privilegio, stante la natura personale del rapporto professionale intercorso tra il fallito e i due professionisti incaricati, nonché l'illegittima esclusione del cap in violazione dell'art. 11 L. 21/1986. Il ricorso è fondato, per i motivi che seguono. Secondo un'interpretazione originariamente diffusasi nella giurisprudenza di legittimità il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. non era in nessun caso applicabile a favore delle società tra professionisti, facendo la norma esclusivo riferimento alla retribuzione del professionista individuale (cfr Cass. n. 4549/1992). La giurisprudenza più recente sembra, tuttavia, consentire delle aperture, laddove ammette che

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