TAR Veneto - sent. 611/2014

Pres. Amoroso Est. Vitanza – accesso agli atti – reiterazione istanza – termine decadenza ex art. 116 c.p.c. – irrecivibilità per tardività

12/05/2014

Con ricorso la società X impugnava il diniego formatosi il 28 settembre 2013, sull’istanza di accesso agli atti concludendo per il conseguente accertamenti del ricorrente alla esibizione degli atti richiesti con condanna della resistente alla consegna dei documenti. “La ricorrente lamenta la mancata esibizione e consegna di atti inerenti ad un contratto ad evidenza pubblica avente ad oggetto la progettazione esecutiva, costruzione e manutenzione di una importante opera. … “ … Malgrado l’istanza al riguardo proposta il 28 agosto 2013, nessuna risposta è stata fornita nel termine normativamente previsto, così che, tale atteggiamento, deve configurarsi quale ipotesi di silenzio rigetto. …“ Il collegio ha evidenziato che l’istanza trasmessa via e-mail alla resistente, costituisce, invero, una mera nota riepilogativa di precedenti istanza, sempre rivolte all’accesso degli atti relativi ai lavori eseguiti, reiterando pedissequamente la originaria richiesta del 25 gennaio 2013, ripresa ed ampliata in data 7 maggio 2013. …” Da ciò ha concluso che “… a tutto voler concedere, il termine utile per avanzare la richiesta di accesso era, pertanto il 6 giugno 2013, atteso che nessuna delle successive istanze di accesso apporta nuove ed ulteriori ragioni alla originaria richiesta. …” “ … Tale evenienza comporta, proprio alla luce dell’insegnamento della plenaria, la tardività della richiesta, attesa la naturale decadenziale del termine indicato nell’art. 116 c.p.c., così che la reiterazione dell’stanza in caso di rifiuto, ovvero di silenzio, può essere riproposta solo in presenza di fatti nuovi che, invece, non emergono nelle istanze prodotte e segnatamente in quella del 28 agosto 2013 (Cons. di Stato A.P. n. 16/1999; n. 6/2006). …” “… Per tali motivi il ricorso è tardivo e perciò irricevibile. …”

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