TAR MARCHE sentenza 611/2011- Pres. Passanisi Est. Ruio

Accesso – Atti tecnici – Dipendente – Diritto

14/07/2011

X chiedeva copia di alcuni permessi di costruire (con elaborati grafici e relazioni tecniche) e certificati di abitabilità rilasciati dal Comune di M relativi a posizioni che il richiedente, dipendente comunale, aveva istruito prima che fosse revocato l’incarico di posizione organizzativa (responsabile ufficio tecnico). Motivava l’accesso con la necessità di depositare davanti al giudice del lavoro la documentazione completa relativa alla complessiva attività svolta nel periodo antecedente alla revoca dell’incarico. X impugna il diniego alla propria richiesta di accesso, affermando la violazione dell’art. 25 c 4 della legge 241/90 per la tardività del diniego e l’illegittimità della stessa per violazione dell’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241. Si è costituito il Comune di M resistendo al ricorso. … “Espone X di dovere tutelare i suoi interessi rispetto al Comune resistente, essendole stata revocata la posizione organizzativa precedentemente ricoperta essendole stata inflitta una sanzione disciplinare, oggetto di richiesta (negata) di provvedimento ex art. 700 c.p.c., e di essere interessata a verificare l’esito di alcune pratiche che avevano avuto una conclusione divergente rispetto all’istruzione de lei curata. Il Comune afferma l’assenza di un interesse attuale, concreto e diretto in capo alla ricorrente. Tale tesi non è condivisibile. Il Comune, infatti, non nega che nelle pratiche richieste abbia svolto parte dell’istruttoria, pur essendo state le stesse concluse dopo la revoca della sua posizione organizzativa. Alla luce di ciò: - Secondo una testi giurisprudenziale, va riconosciuto a qualsiasi abitante del Comune il diritto di accesso alle pratiche edilizie, ogni qualvolta sussista un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante ex art. 22 comma 1 L. 241 del 1990 e 2 comma 1 D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (TAR Lazio Roma 25.2.2004 n. 1778). - Si applica, nella fattispecie, il noto principio per cui, l’accesso cosiddetto defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili CDS sez. VI, 3.2.2011, n. 783). Non sembra che, in ogni caso, le pratiche richieste, relative alla materia edilizia, possano investire profili di riservatezza dei funzionari che le hanno concluse”… . Va dunque dichiarata l’illegittimità del diniego opposto dal Comune M, con conseguente declaratoria del diritto di X di accedere ai documenti di cui all’istanza”… .

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