TAR MARCHE Sent. 3399/2010 Presidente Passanisi Est. Morri

ANNULLAMENTO DELIBERE COMUNALI – GIURISDIZIONE – IRRICEVIBILITA’ E INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – SEQUESTRO

23/11/2010

Il TAR Marche ha respinto un ricorso atto ad impugnare un’ordinanza comunale tesa alla demolizione di varie opere edilizie, realizzate in zona ove è vietato ogni deposito o utilizzo dell’area diverso dall’agricoltura, oltre all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di abbandono di oggetti, parti meccaniche e simili dimesse, ritenute ormai rifiuti. “L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata […] dovendosi quindi aderire all’orientamento prevalente secondo cui le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza esclusivamente ripristinatoria, emessa ai sensi delgli artt. 14 del Dlgs n. 22/97 e 192 del Dlgs n. 152/2006, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. da ultimo, tra le altre, Cons. Stato Sez.V n. 439/06,; id. Sez. VI n. 4525/06). Va disattesa anche l’ulteriore eccezione di irricevibilità e inammissibilità dei ricorsi nella parte in cui si rivolgono contro le NTA del PRG vigente da anni. E’ pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la tardività del ricorso deve essere provata da colui che solleva l’eccezione, mediante dimostrazione rigorosa della data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto impugnato (TAR Campania Napoli, Sez V, 26.02.2002 n 1094; TAR Sicilia Palermo Sez. I, 10.12.2001 n. 1852). […] e comunque l’interesse alla impugnazione decorrente nella specie dalla notifica delle ordinanze impugnate. Va esaminata la questione del sequestro penale dell’area e della pretesa impossibilità di adempiere alle impugnate ordinanze […] La Giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la sussistenza di un sequestro penale non può costituire esimente per l’inosservanza dell’ordine di demolizione, ben potendo l’interessato chiedere alla competente A.G. la revoca del sequestro al fine di dare esecuzione all’ordine suddetto (Cons. Stato, Sez. V, 20.01.2010, n 299).” Nel merito il TAR ha ritenuto per quant’altro infondato il gravame ribadendo che: “dal canto suo l’Amministrazione, ben consapevole che i termini assegnati per provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi sarebbero decorsi solo “dalla data di ricevimento della notifica del decreto di autorizzazione di accesso all’area”, inoltrava alla Procura della Repubblica l’istanza 08.08.2006 prot. 48672/06, con cui il Corpo di Polizia locale provinciale chiedeva la predetta autorizzazione, che veniva quindi rilasciata il medesimo giorno “al solo fine della esecuzione delle ordinanze di cui in comunicazione.” Il giorno successivo (09.08.2006) la suddetta richiesta, con in calce l’autorizzazione all’accesso, veniva poi notificata […]. Non emergono quindi impedimenti affinché il responsabile dell’abuso provvedesse all’adempimento dell’ordine di demolizione e di messa in pristino dell’area anche, eventualmente, facendosi parte diligente nell’attivare il proprio potere di iniziativa chiedendo l’autorizzazione o il dissequestro dei beni all’Autorità Giudiziaria”.

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