TAR MARCHE Pres. Bianchi - Rel. Morri

Riorganizzazione sanitaria – Competenza Giunta Regionale ex Piano Sanitario – Conversione ospedali in “casa della salute” – Istruttoria completa – Disparità di trattamento – Insussistenza – Discrezionalità – Illegittimità costituzionale art. 15 com

07/11/2014

Con ricorso ritualmente il Comune agiva nei confronti della Regione e dell’Asur per contestare quei provvedimenti volti alla “riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riconversione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche” emessi, a dire delle resistenti, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review), nella parte in cui l’Ospedale cittadino viene riconvertito in “Casa della Salute”, con conseguente soppressione di alcune unità operative, riduzione di posti letto (tra cui l’eliminazione di quelli per acuti) e soppressione del Punto di Primo Intervento (sostituito dal servizio di ambulanza h. 24 e Punto di Primo Intervento Territoriale h. 12). Il ricorso è stato ritenuto infondato per le seguenti ragioni: “... In via preliminare va osservato che gli atti impugnati non sono frutto di un’iniziativa estemporanea e singolare della Regione, bensì costituiscono una tappa intermedia – e sicuramente suscettibile di ulteriori modificazioni nel prossimo futuro – di un percorso di razionalizzazione dell’intera rete ospedaliera regionale e che riguarda anche i privati accreditati. Tale percorso trova precisi addentellati del vigente Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) approvato nel 2011, e l’articolazione del SSR rientra comunque nelle competenze esclusive della Regione, allo Stato essendo rimesso solo il compito di dettare i principi fondamentali…” “… Stante l’ampia portata della manovra organizzativa, pare evidente che la verifica circa la bontà degli obiettivi perseguiti dalla Regione va fatta con riguardo all’intera articolazione territoriale del SSR e non certo focalizzando l’attenzione su una singola struttura ospedaliera, peraltro minore nel contesto di riferimento….” “…Allo stesso modo non si può fondatamente parlare di disparità di trattamento rispetto ad altre strutture ospedaliere di dimensione similare, sia perché la loro collocazione geografica è comunque diversa rispetto a quella in oggetto, sia perché la decisione della Regione si fonda su una puntuale istruttoria a tutto campo, sia infine perché include anche profili discrezionali di politica sanitaria non sindacabili dal giudice (che finirebbe per sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle invece riservate all’organo competente)….” “….Quanto alla pretesa mancata indicazione dei criteri che hanno ispirato la scelta regionale, questi vanno individuati non solo nella complessa attività istruttoria che ha riguardato l’intera rete ospedaliera regionale (e che non può obiettivamente essere allegata a qualsiasi documento decisorio) ma anche nelle direttive ai direttori generali del SSR contenute nella Delibera di GR n. 1696/2012. Va altresì ribadito che le scelte di politica sanitaria non possono essere valutate esclusivamente sulla scorta di parametri tecnici oggettivi ed automatici, poiché contemplano comunque margini di discrezionalità amministrativa non sindacabile se non per evidenti errori o illogicità. Alla luce di tutto ciò non si può quindi sostenere che le decisioni riguardanti l’ospedale di X siano scaturite all’improvviso e dal nulla…” “…Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 15 comma 13 lett. c) del DL n. 95/2012, nella parte in cui prevede la riduzione dello standard dei posti letto da 4 a 3,7 ogni 1000 abitanti, vanno esclusi entrambi i requisiti della non manifesta infondatezza e della rilevanza. Sotto quest’ultimo profilo va osservato che i provvedimenti qui impugnati non costituiscono solo applicazione della c.d. spending review, ma anche del PSSR approvato nel 2011…” i. Sotto il primo profilo va invece osservato che l’art. 15, nel pieno rispetto dei limiti entro cui opera la competenza statale in materia, si è limitato a fissare lo standard dei posti letto per abitante, dando alle regioni ampia libertà di stabilire nel dettaglio come dovessero essere ripartiti i tagli dei p.l. eccedenti.. ii. Anche se in parte qua il D.L. n. 95/2012 ha abbassato lo standard sul quale si fondava il precedente Patto per la Salute stipulato nel 2009 tra Stato e Regioni, non per questo la norma si pone in contrasto con la Costituzione, non essendo stata provata in concreto la compromissione del diritto alla salute quale diretta conseguenza della riduzione dei posti letto per acuti… iii. In realtà l’obiettivo della norma è quello di ridurre al massimo l’utilizzo errato dei posti letto per acuti, i quali, soprattutto negli ospedali più piccoli, sono spesso utilizzati per trattare patologie croniche o che comunque dovrebbero essere trattate a livello ambulatoriale o territoriale…. iv. Non è poi ravvisabile alcuna disparità di trattamento o violazione del principio di uguaglianza, non riconoscendo la Costituzione il diritto di ciascun cittadino di avere un ospedale nel comune di residenza e non potendosi immaginare che un ospedale deve restare operativo per il solo fatto di preesistere a qualsiasi iniziativa di riforma… La censura va disattesa.

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