TAR MARCHE – Pres. Bianchi – est. Capitanio – Ord. Coll. N. 00726/2015

Oggetto del giudizio è l’impugnazione del decreto con il quale era stata disposta la perenzione in conseguenza del mancato deposito di nuova istanza di fissazione udienza dopo il ricevimento dell’avviso di perenzione da parte della cancelleria del TA

09/10/2015

Il Collegio ha ritenuto di accogliere l’opposizione con la seguente motivazione: “Ritenuto che: - L’opposizione al decreto di perenzione n. 75/2015 proposta dalla ditta merita accoglimento in quanto: a) La presente vicenda presenta un profilo del tutto peculiare, relativo al fatto che, seppure in data antecedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (e precisamente il 7 luglio 2010), era stata fissata l’udienza di trattazione del merito del ricorso in epigrafe. Tale udienza era stata poi differita a data da destinarsi a seguito dell’adesione dei magistrati componenti il collegio all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria; b) La società, sottolineato che la presenza delle parti all’udienza del 7 luglio 2010 rendeva manifesta la sussistenza dell’interesse alla decisione, ritiene che l’avvenuta fissazione dell’udienza di merito e il suo differimento per motivi ascrivibili all’organo giudicante, abbia interrotto il termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a. Di conseguenza mancava il presupposto principale per l’avvio della procedura di perenzione “a regime” di cui al citato art. 82, il che oltretutto renderebbe irrilevante anche la questione della omessa ricezione dell’avviso di segreteria (questione che in effetti viene posta in via subordinata); c) Pur dovendosi rilevare che la disciplina dell’art. 82, a più di cinque anni dall’entrata in vigore della norma, è da ritenersi ormai assimilata dal ceto forense, è proprio la peculiarità della vicenda a giustificare l’accoglimento della presente opposizione. In effetti, da un lato non può dubitarsi del fatto che la ditta ricorrente ha manifestato sia con la presenza all’udienza del 7 luglio 2010, sia con le successive istanze di prelievo del novembre 2010 e del giugno 2013 (per quanto sottoscritte dal solo difensore) la persistenza dell’interesse alla decisione. Dall’altro lato, l’avvenuta fissazione dell’udienza di trattazione del merito nell’arco quinquennale dalla data di deposito del ricorso e dei motivi aggiunti e la sua mancata rifissazione ex officio pur in presenza di un differimento non dovuto a richieste delle parti o ad altri incidenti processuali, impediscono il decorso del termine di cui all’art. 82 c.p.a.; d) Va quindi riconosciuto il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile e, a tal uopo, il presente ricorso in opposizione va in parte qua qualificato anche istanza di fissazione di udienza ex art. 82, essendo sottoscritto anche dalla parte; e) Le censure formulate in via subordinata sono da dichiarare assorbite, - Le spese della presente fase del giudizio vanno però compensate, visto che il Tribunale ritiene di dover concedere il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (il che vuol dire che gli argomenti difensivi del Comune sono da considerarsi non pretestuosi o manifestamente infondati)…”.

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