TAR MARCHE 820/2014 Pres. Morri – Est. De Mattia

Vincolo di tutela monumentale e delle connesse visuali ex D. Lgs 490/1999 -Interesse alla decisione – improcedibilità dopo passaggio in decisione - rrilevanza omessa notifica a associazione ambientalista Difetto di istruttoria – proporzionalità tra

08/10/2014

Il Comune e la Provincia impugnavano il provvedimento con il quale la Soprintendenza regionale delle Marche ha avviato e concluso il procedimento di tutela monumentale e delle connesse visuali di alcuni territori dell’entroterra Pesarese ai sensi degli artt. 2 e 49 D. Lgs. 29.10.1999 n. 490 veniva contestato dalla P.A. ricorrente in particolare l’illegittimità per indeterminatezza del bene da tutelare, per l’omessa individuazione dei proprietari incisi dal vincolo e per la conseguente inappropriatezza dei mezzi di notificazione agli stessi proprietari, nonché per violazione del termine massimo entro cui concludere il procedimento di apposizione dei vincoli. Parte ricorrente si duole, altresì, della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei presupposti, dell’irragionevolezza e della contrarietà dell’azione amministrativa, dato che l’ampiezza del territorio e la disomogeneità di esso mal si concilierebbe con l’apposizione di un vincolo di tutela unitario, tanto più se si tien conto dell’esistenza di strumenti di pianificazione che già predispongono adeguate forme di tutela e dei vincoli preesistenti. Il collegio ha così statuito: “… Successivamente al passaggio in decisione e, parte ricorrente ha rappresentato le ragioni per cui sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione, chiedendo al Tribunale una declaratoria di improcedibilità del ricorso. … … In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il ricorso debba essere deciso prescindendo dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse pervenuta solo successivamente al passaggio in decisione della presente controversia; è principio pacifico, infatti, che, per una pronuncia di merito, le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, con la conseguenza che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse successiva, non facendo venir meno la permanenza dell’interesse al ricorso sino a tale momento, non assume rilevanza ai fini della decisione medesima. …” Veniva eccepita l’inammissibilità per omessa notifica alla associazione ambientalista. Eccezione veniva respinta in quanto “… “ … Si osserva che il fatto che le associazioni ambientaliste siano legittimate a partecipare al procedimento amministrativo o ad agire in giudizio per la tutela degli interessi di cui sono portatrici mediante l’impugnazione di provvedimenti amministrativi che in qualche maniera li incidono, non implica necessariamente che esse debbano essere sempre evocate in giudizio in qualità di controinteressate nelle controversie che abbiano ad oggetto detti provvedimenti, atteso che per assumere tale qualifica è comunque necessario essere portatori di un interesse particolare e differenziato; la natura delle situazioni giuridiche soggettive, infatti, non muta per effetto dell’intervento, di fatto o di diritto, nel procedimento amministrativo. … Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. … Come evidenziato in sede cautelare, le doglianze del ricorrente con cui si lamentano l’inadeguatezza dell’istruttoria compiuta e la irragionevolezza e la sproporzione dei vincoli adottati, anche in relazione alla preesistenza, sul territorio considerato, di vincoli di diversa natura, essi stessi posti a presidio dei medesimi interessi che con gli atti impugnati si è inteso perseguire, sono meritevoli di favorevole apprezzamento. … … Il procedimento di tutela monumentale si è concluso con l’imposizione di un vincolo di tutela diretta su tutti i beni di interesse storico, archeologico e culturale ricadenti nel perimetro dell’area individuata e di un vincolo di tutela indiretta sull’area ad essi circostante al fine di salvaguardarne le condizioni di visibilità e di decoro e di garantirne la fruizione collettiva. … In particolare, quanto al vincolo cd. indiretto, oggi contemplato dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), osserva il Collegio che, in linea di principio, è possibile il suo utilizzo per le esigenze di tutela non soltanto di aree circoscritte, ma anche di porzioni più ampie del territorio, purchè il potere di imposizione del vincolo sia esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa, ossia attraverso l’equilibrata ponderazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico-aldovo del bene e degli interessi privati sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere (in termini, TAR Puglia Lecce, sez. I, n. 1581/2011, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 61). … … Ciò implica che la sottoposizione a vincolo di tutela monumentale di un’intera area (ad esempio, un sito archeologico) o l’imposizione di un vincolo culturale c.d. “d’insieme”, ossia riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti sul medesimo territorio – entrambe le ipotesi astrattamente possibili se rispondenti ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le condizioni di ambiente e di decoro dell’area circostante il bene tutelato – presupponga la valutazione dello specifico interesse che il vincolo intende perseguire. … … Come già evidenziato da questo Tribunale (sentenza n. 578/2005) “è vero che, ai fini della semplificazione del procedimento, è senz’altro possibile l’imposizione di un vincolo culturale c.d. “d’insieme”, come quello che si intende attuare con gli impugnati decreti, cioè contestualmente riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti su una parte di territorio, ma proprio perché il vincolo è istituzionalmente in funzione dello specifico interesse da tutelare, tanto presuppone sia la continuità territoriale sia l’omogeneità dello specifico interesse culturale che lo caratterizza (storico, aldovo, archeologico, ecc.), con la conseguenza che se questo interesse specifico è differenziato, in modo altrettanto differenziato deve essere vincolato il bene, mobile ed immobile, che ne ha le caratteristiche”. … … E’ indispensabile, in altri termini, che l’Amministrazione, oltre alla valutazione dell’interesse pubblico particolare perseguito, effettui una valutazione della proporzionalità del mezzo rispetto al fine e dell’attuabilità di scelte alternative meno onerose per gli altri interessi incisi e ciò proprio per evitare che il vincolo indiretto, per sua natura accessorio e strumentale rispetto alla migliore funzionalità di quello diretto, si trasformi in una “vincolatività generale ed indifferenziata” (Cons. di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 4866). … … Da quanto emerge in atti, non risulta, invece, che l’Amministrazione, pur essendosi profusa in una motivazione lunga ed articolata, abbia effettuato le suddette valutazioni, non essendo evincibile dal contesto motivazionale del provvedimento adottato l’iter logico-argomentativo che le avrebbe supportate. Più in dettaglio, l’Amministrazione non sembra aver valutato l’adeguatezza dei vincoli in questione rispetto allo specifico interesse da perseguire, anche in relazione alla preesistenza, sulla medesima area, di vincoli di altra natura, taluni probabilmente già sufficienti a salvaguardare l’integrità culturale, paesaggistica, storica e ambientale dei beni che ne sono gravati. … … Peraltro, l’ampiezza dell’area sottoposta a tutela monumentale, comprendente realtà territoriali fra loro disomogenee e caratterizzata dalla presenza di beni di differente valenza sul piano storico, architettonico, paesaggistico e monumentale, avrebbe suggerito una ponderata e più articolata istruttoria e la previa concertazione tra le diverse Amministrazioni coinvolte a vari livelli. … … Del pari, anche per la sottoposizione dei beni ricadenti nell’area a tutela diretta, non soltanto è necessario che il provvedimento di apposizione del vincolo individui in maniera precisa i singoli beni che ne sono gravati, ma anche che specifichi la tipologia di vincolo in relazione all’interesse che si intende perseguire (e cioè se si tratta di vincolo archeologico o di vincolo storico o di vincolo aldovo o di vincolo archeologico, ecc.), soprattutto nell’ottica del bilanciamento con gli interessi dei privati, “e ciò non per una ragione meramente conoscitiva, ma perché deve essergli [al proprietario] assicurato il riscontro, anche in sede di eventuale giudizio legittimità, della sua ravvisabilità nel caso concreto e deve essere messo in condizione di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene, dal momento che determinate modifiche o interventi edilizi potranno essere compatibili con un vincolo che tende a preservare una certa finalità ed incompatibili con un vincolo che abbia, invece, un’altra finalità: questa esigenza, peraltro, è propria anche degli Enti proposti alla gestione del territorio, allorché, in sede di pianificazione urbanistica - come, del resto, espressamente loro imposto dalla Soprintendenza regionale nei decreti adottati - devono stabilire in concreto se ed a quali condizioni sia consentito intervenire su di essi, oltre, ovviamente, all’assenso della competente Soprintendenza” (TAR Marche Ancona n. 578/2005, cit.). … Sulle scorta di tale motivazione il Collegio ha accolto il ricorso, dichiarando assorbite le altre censure.

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