TAR Lazio Sezione Seconda bis - sentenza n.10768/16

Pres. Stanizzi - Rel. Fratamico - Risarcimento del danno - Illegittimità del provvedimento - Colpa della P.A. - Assenza - Errore scusabile

02/11/2016

Il ricorrente Società S.p.A. agiva per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza della mancata realizzazione di un importante progetto dopo che il provvedimento della P.A. di annullamento del permesso di costruire, era stato dichiarato illegittimo da una sentenza del Consiglio di Stato, in riforma della decisione precedente del giudice di primo grado.

 

… “La ricorrente ha, in particolare, affermato che nella fattispecie in questione potevano individuarsi tutti i presupposti per la responsabilità dell’Amministrazione e per la risarcibilità del danno, quali la lesione da parte di un provvedimento illegittimo (riconosciuto tale dal Consiglio di Stato con decisione n. 1414/2008) del suo interesse alla conservazione della situazione di vantaggio già costituita (“il diritto soggettivo alla esecuzione dell’opera” o il corrispondente “interesse legittimo oppositivo”), il nesso causale tra il pregiudizio subito e l’atto annullato e la “colpa grave ed inescusabile della P.A.”…

 

Il Collegio non ha condiviso le censure perchè:

“… Il presente caso, pur caratterizzato da un provvedimento dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, difetta, in verità, del requisito della colpa dell’Amministrazione. …
… Come evidenziato, infatti, dalla Giurisprudenza maggioritaria, “l’azione di risarcimenti conseguente all’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimenti illegittimo implica la valutazione dell’elemento psicologico della colpa, alla luce dei vizi che inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all’Amministrazione, secondo l’ampiezza delle condizioni concrete in cui ha operato l’Amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della pronuncia del giudice della legittimità. “(cfr. Cons. St., Sez. IV, 6.12.2013 n. 5822; Cons. St. Sez. IV, 1.10.2007, n. 5052).
… Nella fattispecie de qua appaiono incontestabili sia la non diretta perspicuità del quadro normativo sia la plausibilità di opposte opzioni ermeneutiche, che rendono sicuramente non di “intuitiva semplicità” la questione come affermato, invece, dalla ricorrente. …
… la sentenza della Corte di Giustizia del 18.06.1998 (all’origine della decisione del 15.02.2000), che, interpretando la direttiva n. 85/377/CEE, enunciava il principio dell’obbligo della VIA qualora “a) – i progetti siano stati già oggetto di un’autorizzazione prima del 3.7.1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva; b) – questa iniziale autorizzazione non sia stata preceduta da uno studio ambientale conforme alle prescrizioni della direttiva stessa; c)- una nuova procedura di autorizzazione sia stata formalmente avviata dopo il 3.7.1988”, ben poteva indurre l’Amministrazione, tenuta ad agire secondo il principio di “precauzione”, a ritenere sia pure erroneamente, che un provvedimenti di autorizzazione formalmente “nuovo” come quello richiesto dalla ricorrente nel 1994, anche se relativo ad una “variante” del progetto, dovesse essere soggetto alla valutazione di impatto ambientale. …
… Da qui la configurabilità di un errore scusabile nell’Amministrazione, ammesso dalla Giurisprudenza, appunto, “in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.” (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981). …
… in mancanza dell’elemento soggettivo, anche così “oggettivamente” inteso, la domanda di risarcimento non può, in definitiva, che essere rigettata. …”.

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