TAR LAZIO SEZ. III - Pres. Corsario - Estensore Vallorani

Istanza iscrizione albo revisori legali – Riconoscimento tirocinio pregresso – D.M. n. 146/2012 – D. lgs. N. 39/2010 – Difetto di giurisdizione – Attività vincolata (verifica/accertamento delle condizioni)

10/02/2015

Oggetto del giudizio è la possibilità, ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori legali, di poter avvalersi della legislazione precedente al D.M. 25.6.2012, così senza dover reiterare “ex novo” il periodo di tirocinio introdotto dalla suddetta normativa. Il collegio in via preliminare ha esaminato il profilo della giurisdizione statuendo che: “….. La materia del contendere, invero, attiene alla pretesa di parte ricorrente all’iscrizione ad un Registro pubblico dei tirocinanti, ai fini del futuro esercizio della professione di revisore legale. Nella tenuta e gestione di tale Registro (com’è in generale, per tutti gli albi, registri ed elenchi previsti da leggi speciali e condizionanti l’esercizio di professioni o attività di diversa natura), l’Amministrazione competente non svolte attività discrezionale ma vincolata, in quanto diretta alla verifica del possesso dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi sui quali, in base alle disposizioni di legge e delle fonti normative subordinate relative allo specifico albo o registro, si fonda il diritto dell’interessato a conseguire l’iscrizione e, per il suo tramite, l’esercizio della professione o attività considerata…. … In modo corrispondente anche l’attività diretta alla cancellazione dall’elenco professionale di volta in volta rilevante, ove vengano meno uno o più dei requisiti prescritti dalla legge, è anch’essa attività vincolata, priva di spendita di discrezionalità amministrativa, dovendo l’organo competente limitarsi alla verifica oggettiva della persistenza dei requisiti e presupposti prescritti dalla legge ai fini del mantenimento dello “status” di iscritto all’elenco…. ….. Trattandosi pertanto di attività di verifica/accertamento delle condizioni a cui la legge subordina un determinato atto ampliativo e derivando la pretesa all’iscrizione dal quadro normativo di riferimento, in rapporto al quale l’Amministrazione competente alla tenuta del registro è semplicemente chiamata a verificare la conformità della situazione di fatto rappresentata dall’istante, senza margini di scelta (essendo la scelta ampliativa effettuata a monte ed in via generale dalla legge e non dall’amministrazione), la posizione soggettiva vantata dal privato, rispetto a tale attività vincolata e di natura accertativa, deve qualificarsi come di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, determinando così il radicamento della relativa controversia nella giurisdizione del giudice ordinario secondo il fondamentale e tradizionale criterio di riparto tra g.a. e g.o. oggi cristallizzato nell’art. 7, comma 1, c.p.a., che attribuisce, in generale, al Giudice Amministrativo “le controversie nella quale si faccia questione di interessi legittimi …. concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo”, limitando alle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, nelle particolari materie indicate dalla legge, l’estensione della sua cognizione ai diritto soggettivi (di regola “conosciuti” dal solo giudice ordinario)…. …. In giurisprudenza è stato reiteratamente affermato il principio secondo cui le controversie promosse per l’iscrizione e la cancellazione dagli elenchi professionali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferenti ad un rapporto integralmente regolato dalla legge, anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e per la sua estinzione (vedi ex multis Cass. SS.UU. nn. 122267 del 5.7.2004, 582 del 2000, 14 del 2001) e, nel caso di specie, “non viene in questione un giudizio dell’amministrazione attinente al possesso delle attitudini a svolgere l’attività di revisore, bensì una mera attività di riscontro oggettivo della sussistenza o meno del requisito dello svolgimento del prescritto tirocinio triennale” (è quanto recentemente affermato dal Tribunale ordinario di Roma, Sez. II civile, con la sentenza del 24.4.2014, n. R.G. 50085 del 2013 in merito a fattispecie pressochè identica alla presente)…. ….Anche questo Tribunale ha aderito da tempo ai suddetti, consolidati principi affermando, ad esempio, in materia di cancellazione del ruolo dei conducenti di servizi pubblici di trasporto per il venire meno del requisito di idoneità morale, che essa “non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell’ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all’interessato. In altri termini, essendo l’impugnata cancellazione disposta per la perdita di uno dei requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali L’amministrazione non ha alcun potere discrezionale, la tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente che, iscritto nel ruolo, venga cancellato, spetta la giudice ordinario, istituzionalmente competente su tutte le controversie su diritti soggettivi” (TAR Lazio Sez. III ter n. 906 del 4.2.2008) … … Da ciò discende che “il giudice titolare della giurisdizione sulla presente controversia va individuato nel Giudice Ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta, ai fini della “perpetuatio jurisdictionis” entro il termine perentorio fissato dall’art. 11 comma 2 c.p.a.”...

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