TAR delle MARCHE Pres. Bianchi - Est. Capitanio - sent. 310/2015

Ottemperanza al giudicato di A.G.O. - Limiti - Fattispecie - Inammissibilità

17/04/2015

…. “La ricorrente agisce in questa sede per l’esatta ed integrale esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di Urbino n. 100 del 13.9.2012, con la quale è stata annullata la procedura di mobilità indetta dal Comune V. per la copertura di un posto. All’esito di tale procedura – alla quale la ricorrente aveva preso parte unitamente al controinteressato Sig. Caio – quest’ultimo era risultato vincitore, di talchè l’odierna ricorrente aveva interposto ricorso presso il competente Giudice del Lavoro. Con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza il Tribunale ha annullato la procedura stabilendo che: - Era illegittimo il criterio di preferenza individuato dal Comune V. per l’individuazione del soggetto da trasferire (ossia quello di priorità temporale di presentazione della domanda di mobilità); - In assenza di altri parametri legislativi e/o contrattuali, andavano invece applicati i criteri di cui all’art. 27- bis del CCNL comparto Enti Locali stipulato il 13.5.1996; - Il Comune V. avrebbe dovuto rinnovare la procedura comparando i curricula della ricorrente e del controinteressato., Il Comune in dichiarata esecuzione del dictum giurisdizionale, ha quindi proceduto al rinnovo della selezione, invitando i due soggetti interessati a presentare un dettagliato curriculum da cui risultassero i seguenti elementi oggetto di valutazione: - Esperienze di studio; - Esperienze professionali e formative; - Ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare capacità, attitudini ed esperienze professionali acquisite, in relazione al posto da ricoprire. Anche all’esito della rinnovata selezione il controinteressato ha prevalso sulla ricorrente. La ricorrente impugna in questa sede gli atti della nuova procedura di mobilità, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato civile per i seguenti profili: a) In primo luogo, perché il Comune ha introdotto ulteriori criteri di valutazione non previsti, per i trasferimenti di personale inquadrato fino al VI livello (e, in seguito alla riclassificazione del personale degli EE.LL. nella categoria C), dal citato art. 27 – bis (il quale, per il personale inquadrato nei livelli dal I al VI, considera solo l’anzianità di servizio, la situazione personale e familiare e la residenza anagrafica); b) In secondo luogo, perché l’amministrazione, in sede di valutazione dei soggetti partecipanti alla selezione, ha introdotto ulteriori criteri di valutazione non previsti negli atti indittivi della procedura (il riferimento va in particolare al criterio secondo cui si sarebbero valutate le pregresse esperienze professionali indicate nei curricula alla luce della specifica realtà di V. e dei compiti in concreto svolti dai dipendenti in qualifica); c) In terzo luogo, perché il Comune, in sede di valutazione, ha disatteso il proprio precedente operato (nella parte in cui era stata richiesta al Comune di M. – ente presso il quale sia la ricorrente che il controinteressato prestavano servizio – la documentazione matricolare relativa ai candidati) stabilendo che i dati da valutare fossero solo quelli desumibili dai curricula; d) In quarto luogo, perché la commissione ha comunque mal applicato i criteri che il Comune si era dato (ed in particolare quello di cui alla precedente lett. b.). Si è costituito il Comune intimato, eccependo l’inammissibilità del ricorso, non sussistendo nella specie alcuna violazione/elusione del giudicato e dovendo le rimostranze della ricorrente essere oggetto di un autonomo giudizio impugnatorio. In accoglimento delle predette eccezioni della difesa comunale, il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo stato lo strumento del giudizio di ottemperanza (ad una sentenza dell’A.G.O. è bene sottolineare) utilizzato al di fuori dei limiti in cui ciò è consentito dal vigente codice processuale amministrativo. A tale conclusione si perviene esaminando anzitutto la sentenza di cui la ricorrente lamenta l’inottemperanza. Il Giudice del Lavoro di Urbino, nella parte motiva della sentenza, ha testualmente statuito che: - La procedura posta in essere dal Comune di V. era illegittima in quanto non prevedeva criteri di selezione rispondenti ai principi dell’art. 97 Cost. (non potendo essere ritenuto tale quello della priorità temporale di presentazione delle domande) e in quanto è stata omessa la comparazione tra i curricula degli aspiranti; - Non rispondeva al vero che non esistevano criteri oggettivi ai quali ancorare la selezione (e al riguardo il giudicante ha richiamato il predetto art. 27 – bis CCNL 13.5.1996, affermandone la natura di norma espressiva di principi generali e l’applicabilità anche alle procedure di mobilità “ordinarie”, in assenza di diverse specifiche disposizioni); - Il ricorso non poteva invece essere accolto nella parte in cui era stato chiesto l’accertamento del diritto di essa ricorrente ad essere preferita al controinteressato (non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’effettuazione della comparazione dei curricula); - In esecuzione della sentenza il Comune avrebbe dovuto ripetere la procedura, tenendo conto anche della domanda della ricorrente e del suo curriculum ed escludendo tra i criteri di selezione quello della priorità temporale di invio delle domande (questa prescrizione è poi riportata anche nel dispositivo della sentenza). Il Comune di V., in dichiarata esecuzione della sentenza n. 100/2012, ha inviato alla ricorrente e al controinteressato l’avviso di selezione, in cui ha indicato agli interessati quali sarebbero stati i parametri oggetto di valutazione: esperienze di studio, professionali e formative, riferite, ovviamente, al posto da coprire ed alle mansioni allo stesso connesse. Ora, ponendo a raffronto la sentenza del Giudice del Lavoro di Urbino e gli atti della rinnovata procedura di mobilità adottati dal Comune, si evince chiaramente che, in primo luogo, non vi è stata alcuna violazione frontale del giudicato, avendo l’amministrazione bandito una nuova procedura, nell’ambito della quale (come disposto dal giudice civile) sono stati previsti ex ante specifici criteri di valutazione delle domande, fra i quali non figura quello dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 100/2012. E, del resto, sia la ricorrente che il controinteressato hanno ben compreso quali fossero i profili oggetto di valutazione, il che è verificabile dall’esame dei dettagliati curricula che gli stessi hanno presentato. Ma non vi è stata nemmeno elusioni del giudicato, visto che la sentenza in epigrafe consentiva che la selezione fosse svolta comparando i curricula degli aspiranti e che l’unico vincolo derivante dal decisum civile era quello (“negativo”) della impossibilità di selezionare i candidati in base al criterio temporale di inoltro delle domande. Ma del resto, come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, è lo stesso tenore delle censure contenute nel presente ricorso a confermare che in realtà la ricorrente censura le modalità con le quali la commissione incaricata di selezionare le domande ha applicato i criteri previsti nell’avviso di selezione, nonché l’enucleazione, in corso di procedura, di ulteriori criteri non previsti dall’avviso. Ma di questi vizi non può giudicare il G.A., nemmeno avvalendosi degli ampi poteri cognitori propri dell’ottemperanza, perché la controversia sottostante non appartiene alla giurisdizione amministrativa (come è dimostrato dal fatto che la precedente selezione è stata correttamente contestata dall’odierna ricorrente davanti all’A.G.O.). In effetti, seppure sacrosante esigenze di effettività della tutela impongono di estendere al massimo i confini del giudizio di ottemperanza (onde non costringere la parte vittoriosa a dover attivare un nuovo giudizio di cognizione), la differenza essenziale fra “esecuzione” e “attuazione” del giudicato continua a sussistere allorquando la sentenza di ottemperare è stata pronunciata in sede civile. In questo caso infatti, il G.A. deve limitarsi a dettare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato civile, il che, a sua volta, implica che il perimetro entro cui può muoversi la pronuncia di ottemperanza è quello desumibile dalla sentenza eseguenda (mentre, come è noto, discorso in parte diverso può essere fatto quando oggetto dell’ottemperanza è una sentenza del G.A.). Nella specie, come si è detto, questo perimetro è estremamente ridotto, avendo il Giudice del Lavoro imposto al Comune di V. unicamente di indire una nuova procedura di mobilità che prevedesse una valutazione comparativa fra la ricorrente e il controinteressato. Né, stante la nautra del vizio che ha condotto all’annullamento della precedente procedura, è possibile desumere dalla sentenza in epigrafe un qualche ulteriore spunto che possa essere utilizzato ai fini della valutazione della legittimità della nuova procedura. Ma ciò, del resto, dipende proprio dal fatto che nella precedente selezione il Comune aveva applicato un criterio che non prevedeva alcun confronto fra i due curricula, per cui il Giudice del Lavoro non ha avuto modo di stabilire – né in positivo né in negativo – alcun parametro a cui ancorare la rinnovata procedura. Né può valorizzarsi oltre misura il riferimento operato dall’A.G.O. all’art. 27-bis del CCNL 13.5.1996 in quanto: - Se avesse voluto affermare che la selezione andava svolta in pedissequa applicazione di tale norma, allora il giudice civile non avrebbe fatto riferimento alla valutazione dei curricula (che, come correttamente esposto in ricorso, è prevista dall’art. 27-bis solo per i livelli superiori al VI); - ,a in questo caso l’A.G.O. avrebbe accolto il ricorso anche nella parte in cui la ricorrente chiedeva la declaratoria del suo diritto ad essere trasferita per mobilità, non essendovi alcun dubbio sul fatto che, applicando i criteri di cui all’art. 27-bis, la ricorrente aveva più titoli rispetto al controinteressato (a parità di residenza, maggiore anzianità di servizio e un maggior numero di figli a carico). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio possono però essere eccezionalmente compensate, visto che la questione giuridica attorno a cui ruota la presente decisione non è suscettibile di univoca risoluzione né in linea generale, né, valutata ex ante, con riguardo al caso in esame ……”.

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