T.A.R. MARCHE - Sentenza n. 215/2011 – - Presidente Passanisi Est. Capitanio –

- Annullamento provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione -

28/03/2011

B impugnava il provvedimento con cui gli era stato comunicato dalla Società X l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione e all’approvazione, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, di un progetto relativo all’ampliamento dell’area di servizio Y dell’autostrada Z, progetto che interessava alcuni lotti di terreno di proprietà del ricorrente. In particolare, nel ricorso si deduceva: 1)violazione artt. 10,11 e 16 T.U. n. 327/2001 e violazione del DPR n. 383/1994; 2)violazione artt. 14 bis e 14 ter della L. n. 241/1990 e 42, comma 2, n. 6 D,lgs. N. 267/2000; 3) violazione art. 55 D.lgs n.112/1998; 4) violazione direttiva 85/337/CEE e L.R. n. 7/2004 in materia di V.I.A. La Società X, dopo essersi costituita in giudizio richiedendo il rigetto del ricorso, in vista della celebrazione dell’udienza di trattazione, depositava in giudizio la comunicazione di avvio dei procedimenti di annullamento d’ufficio dell’atto impugnato e di reiterazione del procedimento di apposizione del vincolo. Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo fondati, in particolare, il primo ed il quarto motivo. Con riferimento al primo motivo, il Giudicante rileva, in primo luogo, come il fatto stesso che la convenuta “abbia deciso di annullare d’ufficio l’atto impugnato è sintomatico della fondatezza della censura con cui Tizio ha dedotto la violazione dei diritti di partecipazione al procedimento, sanciti nello specifico dall’art. 11 del T.U. n. 327/2001”. Il Giudicante afferma, inoltre, che, indipendentemente dalla circostanza che la convenuta abbia esercitato il ius poenitendi, il disposto di cui all’art. 11 TU n. 327/2001 deve ritenersi violato, in quanto “la società intimata non ha rispettato la sequenza procedimentale che in altre vicende analoghe connesse ai lavori di ampliamento dell’autostrada Z, ha invece correttamente posto in essere”. “Infatti, in base al TU n. 327/2001 ed al DPR n.383/1994, il complesso procedimento finalizzato all’espropriazione delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori sulla rete autostradale si articola in quattro fasi: apposizione del vincolo finalizzato all’espropriazione; dichiarazione di pubblica utilità; eventuale occupazione di urgenza ed emissione del decreto di esproprio”. Sempre in virtù delle predette norme, l’apposizione del vincolo può discendere dagli esiti di una conferenza di servizi, evenienza verificatasi nel caso di specie. In tale ipotesi, in base agli artt. 10 e 11 del T.U. del 2001, il “proprietario interessato deve ricevere la comunicazione di avvio del procedimento almeno venti giorni prima dello svolgimento della conferenza dei servizi, pena la sostanziale inutilità della partecipazione. Il privato, infatti, deve avere la possibilità se non di prendere parte, quantomeno di far pervenire alla conferenza di servizi le proprie osservazioni e non di intervenire nel procedimento quando la decisione è già stata presa”. Il TAR, dunque, ritiene fondato il primo motivo di ricorso in quanto nella fattispecie de quo la comunicazione di avvio del procedimento era stata inizialmente inviata a Tizio quasi lo stesso giorno in cui era stato adottato il decreto che accertava il perfezionamento dell’intesa Stato-Regione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del DPR n. 383/1994. Comunicazione, però, inviata ad un indirizzo errato, di conseguenza con il provvedimento impugnato l’avviso di avvio del procedimento era stato ripetuto. Ciò ha ulteriormente aggravato la situazione del ricorrente, il quale non ha avuto nemmeno la possibilità di far valere le proprie ragioni prima che le determinazione assunte dalla conferenza dei servizi fossero cristallizzate nel decreto. “Pertanto, anche se la Società X ha concesso un nuovo termine per la presentazione delle osservazioni, la partecipazione non avrebbe avuto alcuna utilità, atteso che il provvedimento di apposizione del vincolo era già stato adottato”. Il Collegio ritiene, altresì, fondato il quarto motivo di ricorso, in quanto afferma che il progetto in questione doveva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla V.I.A., circostanza non verificatasi nel caso di specie. Al riguardo il TAR sottolinea come la difesa della convenuta si sia limitata sul punto a richiamare un parere del Ministro dell’ambiente risalente al 28.12.2005 che si rifaceva a sua volta al DPCM 10.08.1988 n. 377; parere che, però, era sostanzialmente privo di validità, in quanto alla data della presentazione del progetto in questione era già vigente il D.lgs n. 152/2006, il quale, tra l’altro, ha modificato sostanzialmente la disciplina della V.I.A. e della V.A.S. Inoltre, il Giudicante rileva come la disciplina applicabile al caso di specie fosse quella risultante dalla ulteriore modifica apportata al T.U. ambiente dal D.lgs. n. 4/2008, in quanto la Soc. X ha presentato un primo progetto in data 22.12.2005, ma essendosi registrati su di esso numerosi rilievi da parte degli enti interessati dal procedimento, ne è stato presentato un secondo, oggetto del giudizio de quo, in data 19.02.2008, che annullava e sostituiva il precedente. Ne consegue che il progetto sul quale ha deliberato la conferenza di servizi è stato presentato in un momento in cui erano già vigenti le modifiche apportate al T.U. dell’ambiente da D.lgs. n. 4/2008, il quale, in particolare, per quanto qui interessa, ha modificato l’allegato II del T.U., stabilendo che la verifica di assoggettabilità a V.I.A. riguarda, fra le altre, le modifiche e le estensioni dei progetti elencati nello stesso allegato II, e dunque anche le opere relative ad infrastrutture autostradali e gli interventi di modifica delle medesime. Il T.A.R. sottolinea, inoltre, come “da un punto di vista sostanziale, poi, l’omessa verifica di assoggettabilità non è irrilevante, visti i numerosi vincoli che interessano la zona in argomento”, nonché soggiunge come non rilevi “il fatto che sul progetto si sono espressi (ma non sullo specifico aspetto) sia la Regione che il Comune, trattandosi di V.I.A. statale”. “Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”.

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