Sequestro giudiziario – declaratoria di inefficacia – presupposti - Compenso al Custode – competenza – custode nominato direttamente dal giudice - art. 522 c.p.c. - inapplicabilità

8.10.2019 Tribunale di Udine sentenza 1130/2019 - Pres. Pellizzoni - Est. Chiarelli

22/10/2019

Chiarelli (omissis) …             X in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso ex art. 669 novies, co. 3 c.p.c. avanzando istanza di dichiarazione di inefficacia del sequestro giudiziario emesso in data 13.01.12. A tal fine esponeva che con il provvedimento del 13.01.12 il Tribunale di Udine, a conferma del decreto emesso inaudita altera parte in data 26.10.11, aveva autorizzato il sequestro giudiziario richiesto a favore di M contro X nei confronti del seguente bene: “imbarcazione di diporto “Galeon … (omisiss) Il sequestro era stato eseguito in data 28.10.11 presso il Cantiere di V. A seguito di ordinanza di conferma del sequestro, era stato nominato custode del mezzo il Responsabile del Cantiere Nautico di V. Il procedimento civile di merito, rubricato al n. 5311/2011 R.G., si era concluso con la sentenza n. 627/2014 con la quale il Tribunale aveva dichiarato la titolarità esclusiva in capo a M del diritto di proprietà sull’imbarcazione e la non opponibilità alla stessa dell’iscrizione eseguita dalla convenuta X presso i Registri Imbarcazioni da Diporto tenuti dall’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino. X aveva provveduto ad impugnare la sentenza del Tribunale di Udine e la Corte d’Appello di Trieste si era pronunciata, quindi, con sentenza n. 367/2018, non ancora passata in giudicato, riformando la sentenza del Tribunale di Udine ed accertando la titolarità esclusiva della proprietà dell’imbarcazione in oggetto in capo alla X e l’inopponibilità alla stessa dell’iscrizione eseguita da M presso il Registro delle Imbarcazioni da diporto di Monfalcone. M aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sopraindicata sentenza della Corte d’Appello di Trieste. Nel frattempo X, con atto 26.07.2018, aveva presentato ricorso per l’inefficacia del sequestro giudiziario ottenuto ex art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., dando vita al presente procedimento. M si costituiva in giudizio con memoria del 28.02.2019, mediante la quale contestava le ragioni di parte avversa (omissis)... …“Reputa il Tribunale che la domanda di dichiarazione di inefficacia del sequestro debba essere accolta. Nella fattispecie concreta in esame ricorre l’ipotesi disciplinata dall'art. 669 novies c.p.c., la quale presuppone la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare, prevista dalla norma nel caso del mancato o intempestivo promovimento del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice o dalla legge, nel caso dell'estinzione del giudizio di merito, nel caso del mancato versamento della cauzione, disposta ai sensi dell'art. 669 undecies c.p.c., nonché - ed è l'ipotesi che qui interessa - nel caso della dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato, contenuta nella sentenza di merito, anche non passata in giudicato e senza alcuna distinzione fra sentenza di primo o di secondo grado (“in claris non fit interpretatio”). Invero, nel caso in esame, il provvedimento di sequestro è venuto meno (ipso iure, conformemente a quanto previsto dall'art. 669 novies c.p.c.) in quanto superato dalla pronuncia della sentenza di appello, che risolvendo la controversia sulla proprietà ed il possesso del natante negando il diritto di proprietà della M sul bene controverso, esclude il permanere delle esigenze cautelari e ripristina la proprietaria X nella piena disponibilità del bene. Ne deriva che il provvedimento di sequestro non produce più alcun effetto, con conseguente cessazione dell'incarico conferito al custode, al quale va ordinato di restituire il bene alla legittima proprietaria Polis ed andrà, inoltre, ordinata la cancellazione dell’eventuale iscrizione/trascrizione del sequestro. A riguardo, vale la pena di aggiungere che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, in tema di procedimenti cautelari, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo, sia perché dell'art.669 novies c.p.c., co. 2, esplicitamente stabilisce che il giudice provvede al riguardo con ordinanza o con sentenza "esecutiva", sia perché non è applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 669 duodecies c.p.c., la quale, attribuendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo della sola "attuazione" delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, e stabilendo che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito, non attiene alla rimozione degli effetti della misura divenuta inefficace (Cass. n.712/2006). Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle spese di custodia, basterà rilevare che la parte ricorrente non aveva inizialmente proposto tale istanza, essendosi limitata a chiedere solo la declaratoria di inefficacia del sequestro ed i conseguenti provvedimenti restitutori. La domanda è stata proposta per la prima volta all’udienza del 28.02.19. Va, inoltre, rimarcato che nessuna istanza di liquidazione proveniente dal custode è presente nel fascicolo d’ufficio, né in quelli di parte. Anzi risulta dalla documentazione in atti che il custode si è attivato in altra sede giudiziaria per chiedere la liquidazione del proprio compenso e che, sul punto, pende procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, benché l'iniziativa della liquidazione del custode, sotto la specie della richiesta fatta in questo senso al giudice, spetti in primo luogo a ciascuna delle parti (là dove si voglia che vengano subito determinate l'esistenza e l'entità della propria obbligazione), tuttavia non vi è dubbio che tale istanza debba essere ritualmente e tempestivamente proposta. Ancora va osservato che al custode, il quale sia stato nominato direttamente dal giudice che dispone la misura cautelare in oggetto, non è applicabile l'art.522 c.p.c. nella parte in cui stabilisce che il terzo nominato custode dall'ufficiale giudiziario non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dal predetto ufficiale giudiziario all'atto della nomina, tuttavia ciò non significa che, nel caso di nomina del custode ad opera del giudice, la liquidazione del di lui compenso non sia ugualmente subordinata al principio della domanda altresì da parte del diretto interessato. La migliore dottrina, infatti, afferma l'autonomia e l'indipendenza, rispetto al processo in cui sia stato emesso il provvedimento cautelare, dell'istanza con la quale il custode di beni pignorati o sequestrati abbia richiesto la liquidazione per lo stesso. Tutto ciò premesso, è da notare innanzi tutto che, nella specie, risulta inequivocabilmente dal tenore del ricorso proposto in data 22.01.19 da X per ottenere la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, come nessuna specifica istanza di liquidazione del custode sia stata avanzata dalla stessa X. Come si è detto non è neppure presente agli atti, vuoi nel fascicolo d'ufficio, vuoi nei rispettivi fascicoli di parte, una specifica istanza proveniente dal custode medesimo, il quale si è direttamente attivato in altra sede. A quest'ultimo riguardo, tuttavia, basterà notare che un'istanza, non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi, senza estenderne l'ambito soggettivo di riferimento, laddove nella domanda di inefficacia della misura del sequestro giudiziario avanzata dal sequestrato non è tacitamente sussumibile altresì la domanda di liquidazione dei compensi al custode, diversi essendone sia i soggetti sia l'oggetto, nel senso che la seconda investe un terzo estraneo al rapporto principale dedotto in giudizio ed è affatto distinta, quanto agli elementi essenziali, dalla prima, potendo risultare indipendente anche dallo stesso procedimento in cui venga emessa la statuizione richiesta in materia cautelare (Cass. 15345/00). Peraltro la liquidazione del custode spetta al giudice del procedimento cautelare, il quale vi dovrà provvedere tenuto conto di quella che sarà la definitiva statuizione di merito, mentre in questa sede il Tribunale è investito unicamente in sede contenziosa della questione (che è stata oggetto di specifica contestazione) inerente l’efficacia del sequestro. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, integralmente poste a carico di M (omissis) …

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