Sent. n. 566/2011 – Pres. Passanisi Est. Capitanio

- pagamento di indennità sostitutiva di ferie non godute -

07/07/2011

Con ricorso A, all’epoca in servizio presso l’Ospedale di Y in qualità di aiuto medico, agiva per conseguire l’accertamento del suo diritto a fruire dei periodi di congedo ordinario annuale maturati in vari anni (per un totale di 40 giorni) o, in subordine, di vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle ferie. Il TAR con ordinanza disponeva istruttoria al fine di acquisire dall’amministrazione una relazione sui fatti di causa e la documentazione relativa alla pretesa di Tizio. A seguito di tale richiesta l’A.S.U.R. depositava una relazione ove si attestava che dagli atti dell’amministrazione non risultavano richieste di concessione di ferie presentate dal ricorrente nel periodo di riferimento e respinte dall’U.S.L. per ragioni di servizio, e che non esisteva più documentazione relativa al conteggio di ferie non godute in quanto A.S.U.R. conservava la documentazione per cinque anni. Il Tar delle Marche ha accolto il ricorso. In particolare, il Giudicante ha sottolineato come l’istruttoria dallo stesso disposta fosse finalizzata più a verificare la quantificazione dei giorni di ferie non goduti da A che non la ragione per cui ciò si era verificato, in quanto a quest’ultimo fine era già sufficiente la documentazione allegata al ricorso, ed in particolare la nota dell’U.S.L. del 1992 con la quale si riteneva non accoglibile la richiesta di A, di fruire dei periodi di riposo non goduti anche al di là del semestre dell’anno successivo a quello di rispettiva maturazione. Il Giudicante rileva come nella suddetta nota “l’U.S.L. non nega, infatti, che il ricorrente non abbia fruito per intero dei periodi di congedo ordinario entro l’anno di maturazione (cioè secondo la regola generale) o, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, ma nega unicamente la possibilità di fruirne negli anni ancora successivi. E nella citata nota non si disconosce nemmeno il fatto che la mancata fruizione sia stata dovuta a motivi di servizio”. Sulla base di ciò, il Tribunale ne desume la fondatezza della domanda, “in quanto costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il congedo ordinario è un diritto incomprimibile del dipendente pubblico, il che implica che la P.A. datrice di lavoro è obbligata ad organizzarsi in modo che ciascun dipendente abbia la possibilità di fruire del periodo previsto, anche entro l’anno successivo a quello di maturazione delle c.d. ferie. In questo senso, il dipendente può essere collocato in congedo anche d’ufficio, essendo il congedo ordinario finalizzato al recupero psico-fisico del lavoratore e quindi, indirettamente, anche ad un miglioramento complessivo delle sue prestazioni lavorative”. … ”Se ciò non avviene, il lavoratore ha diritto al pagamento della indennità sostitutiva”. “Pertanto, una volta accertato l’an, in relazione al quantum va fatta applicazione del principio di cui all’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., con la conseguenza che, in mancanza di contestazione e/o di prova contraria da parte dell’U.S.L. la domanda va accolta per la somma indicata in ricorso […], che andrà maggiorata di interessi e rivalutazione, trattandosi di credito derivante da rapporto di pubblico impiego e maturato prima del 31.12.1994 (art. 22, comma 36, L. n. 724/1994). Considerato, infatti, che Tizio è stato collocato a riposo nel 2007”, come risultante da documentazione presentata nelle more del giudizio dalla difesa del ricorrente, “non è più possibile disporre la fruizione del congedo ordinario ora per allora”.

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