Ritardo nel rilascio di titolo edilizio – Risarcimento danni - Fondatezza

3.6.2019 Tar Marche Sent. 378/2019 Pres. FF Morri est. Capitanio

11/06/2019

(omissis) … …”1. Con il presente ricorso la sig.ra X e il sig. Y, nella rispettiva spiegata qualità di legale rappresentante dell’omonima azienda agricola affittuaria e di proprietario del compendio aziendale, agiscono per conseguire la condanna del Comune di V al risarcimento dei danni cagionati per effetto della ritardata ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 711 del 2016. 2. Queste sono le vicende amministrative e giudiziarie che costituiscono il presupposto della presente domanda (a questo riguardo va sin d’ora precisato che alcuni dei passaggi di cui si darà conto infra si sono verificati in epoca successiva alla notifica del ricorso, per cui di essi non si fa menzione nell’atto introduttivo del giudizio, ma solo nei successivi scritti difensivi). 2.1. Nel 2008 il Comune di V aveva autorizzato i ricorrenti a realizzare un manufatto edilizio adibito all’attività di impresa agricola gestita dalla sig.ra X. In relazione a ciò la stessa sig.ra X aveva presentato domanda di ammissione al bando emanato dalla Regione per l’erogazione di contributi per l’ammodernamento delle aziende agricole (PSR 2007/2013); la domanda era risultata inclusa fra quelle finanziabili e la sig.ra X nel corso del 2015 si è vista liquidare la somma di € ___________. 2.2. Avendo realizzato opere parzialmente diverse da quelle autorizzate ed essendo nel contempo mutate le esigenze aziendali, nel 2015 i ricorrenti avevano presentato, uno actu, la domanda di sanatoria per le difformità rispetto al titolo edilizio del 2008 e la richiesta di rilascio di un titolo ex novo per ciò che attiene a opere resesi nel frattempo necessarie per le esigenze aziendali (si trattava in particolare della costruzione di due tettoie destinate al riparo delle attrezzature agricole e al cambio di destinazione d’uso di una parte del fabbricato). Con provvedimento del 23 dicembre 2015 il Comune rigettava le istanze suddette, sia per ciò che attiene alla sanatoria, sia per ciò che attiene alle ulteriori opere da realizzare e al cambio di destinazione d’uso, mentre con successiva ordinanza n. 2/2016 disponeva la rimessione in pristino stato del manufatto. 2.3. Tali provvedimenti furono impugnati davanti a questo Tribunale con ricorso iscritto al numero 169/2016 R.G. Il ricorso fu accolto con sentenza n. 711/2016, con la quale: - è stato annullato il diniego di rilascio del titolo con riguardo alla tettoia “C” e al cambio di destinazione d’uso; - è stato altresì annullato il diniego di sanatoria degli altri abusi e, a questo riguardo, è stato disposto che il Comune valutasse l’applicabilità dell’art. 34 del T.U. n. 380/2001 (avendo i ricorrenti dedotto che non era tecnicamente possibile demolire la parte difforme senza pregiudizio per la parte conforme); - è stata annullata di conseguenza anche l’ordinanza di demolizione. 2.4. Non avendo il Comune prestato esecuzione alla sentenza nonostante alcuni solleciti, con ricorso iscritto al numero 422/2017 R.G. il sig. Y e la sig.ra X avevano esperito il giudizio di ottemperanza, evidenziando in quella sede che, nel frattempo, la Regione aveva avviato il procedimento per la revoca del finanziamento in ragione del fatto che la sig.ra X non aveva ultimato l’investimento secondo la tempistica stabilita dal bando e dai provvedimenti regionali applicativi. Il Comune di V, oltre a instare per il rigetto del ricorso, aveva a sua volta proposto un ricorso incidentale finalizzato a chiedere chiarimenti in merito alla corretta ottemperanza della citata sentenza n. 711/2016. Con sentenza non definitiva n. 856/2017, il Tribunale ha: - accolto il ricorso principale, disponendo che il Comune concludesse il procedimento entro 20 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione; - reso i chiarimenti richiesti dal ricorrente incidentale. A questo secondo riguardo il Tribunale ha statuito che: “- nella sentenza n. 711/2016 il Tribunale ha valorizzato in più punti il parere tecnico reso dall’Ufficio Agricoltura della Regione Marche, per cui quanto detto a proposito della tettoia B non vale anche per la tettoia C (visto che in parte qua il parere regionale era favorevole al rilascio del titolo). Circa la corretta interpretazione dell’art. 79 delle NTA del PRG, il Tribunale, pur non annullando formalmente il parere provinciale, lo ha disatteso, ritenendo che il manufatto de quo fosse assentibile nel suo complesso (tanto è vero che il Comune non ha mai annullato in autotutela il permesso di costruire originario del 2008); - in relazione al piano interrato, il Tribunale ha stabilito che l’eventuale impossibilità riconosciuta di demolire la parte difforme senza pregiudizio per la parte conforme implica che la parte abusiva del piano interrato andrà sanata e che, a questo proposito, il Comune potrà valutare la possibilità di imporre prescrizioni tese a minimizzare l’impatto visivo dell’opera e a ricondurla alla tipologia edilizia prevista nel p.d.c. del 2008, ossia edificio ad un piano. In questo senso potrebbe trovare applicazione la previsione dell’art. 13, let. u), secondo capoverso, dell’abrogato R.E.T.R.; - quanto, infine, alla richiesta di una relazione tecnica finalizzata a consentire al Comune di verificare l’impossibilità tecnica di demolire la sola parte difforme, si tratta di richiesta del tutto legittima, visto che in parte qua l’art. 34 del T.U. n. 380/2001 ripartisce l’onere probatorio sia sulla parte privata (in prima battuta) che sull’ufficio comunale…”. 2.5. Il Comune ha quindi portato avanti il procedimento relativo all’applicazione dell’art. 34 del Testo Unico Edilizia, acquisendo ulteriore documentazione dai ricorrenti, stabilendo (ordinanza n. 3/2017) che trovava applicazione l’art. 34, acquisendo la relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate e pervenendo alla quantificazione della sanzione (determinazione n. 15 del 7 maggio 2018). Con ricorso iscritto al n. 347/2018 R.G. (anch’esso deciso in pari data) i sig.ri X e Y hanno contestato sia l’importo della sanzione sia il fatto che il Comune avesse subordinato il rilascio del Titolo Unico in sanatoria/variante al pagamento della somma di cui alla citata determinazione n. 15/2018. 2.6. A seguito della pubblicazione dell’ordinanza n. 188 del 2018 - con la quale il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta nell’ambito del citato ricorso n. 347/2018 R.G., stabilendo che il Comune procedesse al rilascio del titolo edilizio subordinatamente alla prestazione di idonea cauzione da parte dei ricorrenti - il Titolo Unico è stato alfine rilasciato in data 3 gennaio 2019. 2.7. Nel frattempo, con sentenza n. 626 del 26 settembre 2018 il Tribunale ha definito il giudizio di ottemperanza incardinato con il ricorso n. 422/2017 R.G., fornendo alcune ulteriori precisazione sul merito della vicenda sottostante che sono rilevanti anche nel presente giudizio e delle quali si dirà appresso. 3. I ricorrenti chiedono in questa sede che il Comune di V sia condannato a risarcire i danni cagionati loro dal complessivo comportamento dello stesso Comune e, a tale fine, espongono che: - i danni di cui si chiede il ristoro derivano in primo luogo dall’illegittimità, accertata dalla sentenza n. 711/2016, del diniego del titolo in sanatoria/variante, nonché dalle modalità temporali con cui il Comune ha esercitato il proprio potere autorizzativo. Infatti se il provvedimento emesso il 23 dicembre 2015 fosse stato di assenso o, al limite, fosse stato finalizzato ad avviare l’istruttoria sulla possibile applicazione dell’art. 34 del T.U. n. 380/200, l’azienda agricola della sig.ra X avrebbe potuto avviare l’attività sin da tale periodo facendo nel contempo salvo il finanziamento erogato dalla Regione; - le illegittimità dell’attività provvedimentale del Comune sono state ampiamente evidenziate nella sentenza n. 711/16 (non impugnata e passata in giudicato). In particolare, rileva anzitutto la statuizione del T.A.R. secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande formulate dai ricorrenti nell’istanza di sanatoria/variante, per cui sotto questo profilo già emerge la negligenza professionale con cui i funzionari comunali hanno istruito la pratica. Nel merito, la sentenza n. 711/2016 ha dichiarato illegittima l’interpretazione che l’Ente ha inteso dare alle pertinenti norme delle N.T.A. del piano regolatore, interpretazione che non collima con quanto il Comune aveva stabilito in sede di rilascio dell’originario Titolo Unico del 2008. Questa contraddittorietà fra provvedimenti ha palesemente violato il legittimo affidamento insorto in capo ai ricorrenti a seguito del rilascio del titolo abilitativo, visto che la sig.ra X ha elaborato il progetto di espansione aziendale proprio confidando sulla legittimità del permesso di costruire originario. Anche sotto questo profilo è dunque ravvisabile la colpa in capo al Comune. La sentenza, ancora, ha dichiarato illegittimo il diniego con riguardo alla maggiore altezza realizzata nella “zona A” (dove avrebbe dovuto essere ubicato il frantoio), evidenziando come il Comune abbia in parte qua immotivatamente pretermesso l’espresso parere favorevole rilasciato dal Servizio Agricoltura della Regione. La sentenza ha infine dichiarato illegittima la deduzione conclusivamente assunta dall’Ente in merito all’inammissibilità di una sanatoria parziale o condizionata, rilevando come tale conclusione fosse stata resa senza la preventiva valutazione dell’applicabilità degli artt. 34 e 36 del T.U. Edilizia. Anche tale comportamento omissivo costituisce grave negligenza e mancanza di professionalità; - l’illegittimità del provvedimento di diniego, pertanto, si fonda, non solo sulla contrarietà alle specifiche norme urbanistico-edilizie che vengono in rilievo nella presente controversia, ma anche su comportamenti dell’Ente negligenti e imperiti, circostanza questa che ha rilievo non solo sul profilo oggettivo dell’ingiustizia del danno, ma anche ai fini della prova dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione; - i danni di cui si chiede il risarcimento derivano altresì dal mancato rilascio dei titoli di assenso e/o dal ritardo nel concludere i procedimenti edilizi avviati dai ricorrenti, sia ab origine, sia a seguito della pubblicazione della sentenza n. 711/2016, sia nella fase dell’ottemperanza. In questo senso, rileva ad esempio il fatto che solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza (ossia dopo 10 mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 711/2016) il Comune abbia dato avvio al procedimento e che, comunque, lo stesso non sia stato concluso secondo le tempistiche fissate dal T.U. n. 380/2001. Non solo, ulteriore ritardo si è registrato dopo che i ricorrenti hanno fornito le integrazioni documentali richieste dal Comune, visto che, invece di concludere il procedimento, l’amministrazione ha illegittimamente richiesto ulteriore documentazione (parte della quale, peraltro, avrebbe dovuto e potuto essere acquisita d’ufficio, trattandosi di atti detenuti da altre pubbliche amministrazioni); - al contempo il Comune, onde giustificare ulteriormente i propri ritardi, formulava, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, un ricorso incidentale volto a chiedere al T.A.R. chiarimenti sulla corretta interpretazione della sentenza n. 711/2016. A tal riguardo i ricorrenti evidenziano che, anche a voler ritenere la buona fede dell’Ente, tale richiesta di chiarimenti avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente e senza onerare i privati della proposizione di un ricorso per ottemperanza (ben potendosi, altresì, procedere ad un confronto stragiudiziale con i rispettivi patrocinatori legali e consulenti tecnici); - i comportamenti descritti dimostrano altresì che il ritardo è dovuto alla inefficienza, imperizia, inefficacia, non correttezza e superficialità dell’azione del Comune. In sede di ottemperanza l’ente ha dedotto altresì che il ritardo derivava nello specifico dal fatto che, a partire da gennaio 2017, era stato avvicendato il responsabile dell’Ufficio Urbanistica e che il nuovo responsabile per un primo periodo osservava un orario di lavoro ridotto. Tale circostanza, lungi dal costituire una valida giustificazione, conferma invece la sussistenza della c.d. colpa di apparato, non potendo i problemi organizzativi interni del Comune giustificare ritardi nella conclusione dei procedimenti, specie nelle materie dell’edilizia e urbanistica e delle autorizzazioni inerenti le attività produttive; - peraltro, ad ulteriore conferma di quanto precede, si evidenzia che dalla comunicazione di avvio del procedimento del 6 settembre 2017 emerge che in realtà il Comune mostra di non condividere la sentenza n. 711/2016, per cui il ritardo nell’esecuzione della pronuncia è in qualche modo voluto e non meramente colposo. 4. Si è costituito in giudizio il Comune di V, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza dell’8 maggio 2019. DIRITTO 5. Il ricorso va accolto in parte, per le ragioni che di seguito si espongono. Con riguardo alle questioni di rito sollevate dalla difesa comunale va rilevato che: - la domanda non è affatto generica, in quanto dal ricorso introduttivo emerge con sufficiente chiarezza che i ricorrenti assumono di essere stati lesi sia dal ritardo con cui il Comune ha definito la pratica edilizia del 2015, sia dal ritardo con cui lo stesso Comune ha condotto la fase dell’ottemperanza alla sentenza n. 711/2016; - con riguardo al quantum, nel paragrafo “I DANNI ALL’AZIENDA” del ricorso introduttivo sono indicate alcune delle voci di danno di cui si chiede il ristoro. Tali voci, come è consentito dai principi e dalle norme processuali, sono state poi ulteriormente dettagliate in corso di causa, in particolare a mezzo della perizia a firma del dott. agronomo M depositata in data 26 marzo 2019, nonché nella memoria depositata in data 5 aprile 2019; - in questa sede i ricorrenti, come meglio si dirà infra, non chiedono il risarcimento del danno legato alla (non ancora intervenuta) revoca del contributo regionale; - come risulterà dal prosieguo della sentenza, sono irrilevanti e comunque superate le questioni inerenti l’ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dai ricorrenti. 6. Ciò detto, il Collegio ritiene che la colpa del Comune di V sia da ravvisare nell’ingiustificato ritardo con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all’esecuzione della sentenza n. 711/2016 (pubblicata il 15 dicembre 2016), il che ha implicato logicamente lo slittamento in avanti del termine di conclusione del procedimento stesso (3 gennaio 2019, come si è detto). 6.1. A tal proposito va infatti rilevato che: - è certamente vero che la vicenda sottostante presentava questioni giuridiche di notevole complessità, ma tali questioni sono state definite dal Tribunale con la citata sentenza n. 711/2016; - seppure l’amministrazione nutrisse dubbi circa la correttezza delle conclusioni a cui il Tribunale era pervenuto e si riservasse di valutare in maniera ponderata la decisione di proporre appello, ciò non la esimeva comunque dal dare attuazione alla sentenza (e questo anche per il fatto che il Comune era a conoscenza dell’urgenza della sig.ra X di avviare l’attività di impresa nel manufatto per cui è causa, anche per non vedersi revocato il contributo erogato a valere sul PSR Marche 2007/2013); - e questo non solo in ragione della esecutività delle sentenze di primo grado (vedasi l’art. 98 cod. proc. amm.), ma anche perché, nel caso di specie, l’avvio del procedimento non avrebbe dato luogo a conseguenze irreversibili, né dal punto di vista materiale né dal punto di vista giuridico; - in effetti (e i successivi sviluppi procedimentali ne forniscono piena prova) si trattava anzitutto di valutare l’applicabilità dell’art. 34 T.U. n. 380/2001, per la qual cosa andavano tempestivamente richieste integrazioni documentali e tecniche ai ricorrenti (e, come si è detto, in parte qua il Tribunale ha ritenuto corretto l’operato del Comune, quantomeno in relazione all’an della richiesta) e, una volta stabilito che l’art. 34 trovava applicazione, procedere alla determinazione della sanzione pecuniaria. Tutta questa attività ben poteva essere svolta durante il periodo che è intercorso fra la data di pubblicazione della sentenza n. 711/2016 e il momento in cui il Comune ha deciso di non appellare la predetta decisione e di avviare la fase di esecuzione; - fra l’altro, laddove avesse proceduto in tal senso, il Comune non si sarebbe esposto ad alcuna pretesa risarcitoria nemmeno in caso di esito negativo del procedimento e/o di impugnazione della sentenza di primo grado (e questo anche riguardo alle spese sostenute dai ricorrenti in relazione al procedimento di sanatoria), e ciò in quanto la sig.ra X e il sig. Y sarebbero stati pienamente consapevoli della precarietà della situazione in pendenza del termine per la proposizione dell’appello e/o in pendenza del giudizio di secondo grado; - in ogni caso, laddove la sentenza n. 711/2016 fosse stata impugnata e riformata dal Consiglio di Stato, la situazione sarebbe stata reversibile sia dal punto di vista giuridico (in quanto un titolo edilizio in sanatoria ben può essere annullato ex post), sia dal punto di vista materiale (in quanto nella specie il manufatto è stato già realizzato e dunque si può al limite discutere della sua futura demolizione). Il discorso vale anche con riguardo alla tettoia “C”, perché si tratta di accessorio facilmente rimovibile senza pregiudizio per la parte restante dell’edificio. 6.2. Pertanto, sotto questo profilo non può essere riconosciuta al Comune la scusabilità della condotta inerte serbata dal 15 dicembre 2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 711/2016) al 6 settembre 2017 (data di comunicazione di avvio del procedimento), mentre, con riguardo al successivo operato, lo stesso è censurabile sia per ciò che attiene alle modalità temporali con cui sono state richieste le integrazioni documentali ed è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate la determinazione dell’incremento di valore determinato dall’abuso edilizio, sia in relazione alla reiterata contestazione di profili che la sentenza n. 711/2016 aveva già chiarito (ci si riferisce in particolare alla questione della corretta interpretazione delle N.T.A. e all’assentibilità della tettoia “C”). Va inoltre aggiunto che con la sentenza n. 856/2017 il Tribunale aveva fissato il termine entro il quale la sentenza n. 711/2016 doveva essere integralmente eseguita e nemmeno questo termine è stato rispettato dal Comune. 6.3. A tal proposito non rilevano le questioni organizzative interne che, secondo la difesa comunale, hanno reso difficoltoso rispettare i termini imposti dalla legge e dalle decisioni del T.A.R. Come correttamente eccepiscono i ricorrenti, infatti, per un verso tali difficoltà organizzative non possono essere opposte ai privati (salvo che non si tratti di problematiche legate a calamità naturali o altri eventi similari), per altro verso, come si è detto, ciò che si addebita al Comune è soprattutto l’inerzia nell’avvio del procedimento e nella tempestiva adozione degli atti intermedi (designazione del tecnico esterno incaricato di esaminare la documentazione depositata dai ricorrenti, stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate, etc.). 7. Peraltro, come si dirà infra, la domanda risarcitoria può trovare accoglimento solo parziale, e, a questo proposito, va preliminarmente ribadito che la sig.ra X e il sig. Y non hanno chiesto con il presente ricorso il risarcimento dei danni legati alla perdita del contributo regionale a valere sul PSR 2007/2013, e questo perché, né alla data di notifica del ricorso né alla data di celebrazione dell’udienza pubblica di trattazione, il procedimento di autotutela avviato dalla Regione si era ancora concluso. Da ciò discende l’inconferenza delle deduzioni difensive del Comune circa la tempistica di acquisizione del certificato di agibilità e dell’autorizzazione sanitaria dei locali adibiti alla lavorazione delle olive (si veda la nota della Regione prot. n. 56790 del 17 gennaio 2019, versata in atti dalla difesa comunale in data 26 marzo 2019). Sul punto va comunque osservato che, poiché in sede di rilascio del Titolo Unico n. 1/2019 era stato imposto il previo deposito presso il Comune dell’attestazione di I.A.T.P. e poiché tale certificato (benché richiesto sin dal 18 dicembre 2018) è stato rilasciato dal Comune di W solo il 26 febbraio 2019, ne consegue che la mancata ultimazione dei lavori non è addebitabile alla sig.ra X. 8. Passando dunque alla determinazione del quantum spettante ai ricorrenti, il Collegio, anche sulla base della perizia di parte a firma del dott. agronomo M e delle eccezioni rassegnate dalla difesa comunale nella memoria depositata in data 4 aprile 2019, osserva quanto segue. 8.1. Nella memoria difensiva prodotta dal dott. M in data 18 luglio 2018 nell’ambito del procedimento avviato dalla Regione per la revoca del contributo (doc. allegato n. 28 alla produzione di parte ricorrente del 26 marzo 2019), il tecnico di fiducia dei ricorrenti ha correttamente e lealmente evidenziato che: - il contributo a suo tempo concesso dalla Regione non riguardava i lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile per cui è causa; - il procedimento di sanatoria/variante avviato dai ricorrenti nel 2015 non riguardava la parte del fabbricato in cui è ubicato il frantoio; - le attrezzature acquistate con il contributo pubblico sono state collaudate e sono risultate perfettamente funzionanti, tanto da essere utilizzate per la molitura delle olive per l’autoconsumo della famiglia; - le stesse attrezzature, pur commisurate ai futuri programmi di sviluppo aziendale, non possono essere invece ancora utilizzate per la produzione dell’olio extravergine certificato da commercializzare, e ciò proprio in relazione al contenzioso in essere con il Comune. Ora, a prescindere dalle decisioni che la Regione intenderà assumere in merito, è del tutto evidente che le suesposte affermazioni, in sé veritiere, vanno pur sempre ricollegate all’oggetto di quel procedimento e non possono dunque essere strumentalizzate in questa sede dalla difesa comunale. Non vi è dunque alcuna contraddittorietà fra le predette argomentazioni difensive e la pretesa risarcitoria qui azionata. 8.2. Nella più volte citata perizia di stima del danno il consulente ha evidenziato le seguenti poste: - mancata redditività dell’investimento complessivo, a causa della inattività dell’impianto di trasformazione nelle prime quattro annualità 2015-2018 ed annualità in corso 2019: € _________ (derivanti dalla sommatoria della quota di ammortamento annuale dell’impianto per le annualità in contestazione); - interessi passivi applicati sulle quote di ammortamento delle prime quattro annualità: € ________; - perdite derivanti dalla mancata vendita di olio con certificazione biologica con molitura diretta aziendale: € _______; - costi per esternalizzare la molitura di olive, lo stoccaggio e il confezionamento presso terzi: € ______ (anni 2015-2018) + € ______ (previsione anno 2019), per complessivi € _________. Tutte queste voci di danno sono in astratto risarcibili, poiché, proprio in ragione di quanto si è detto al precedente paragrafo 8.1., i ricorrenti assumono, a ragione, che la mancata tempestiva esecuzione della sentenza n. 711/2016 ha impedito all’azienda agricola gestita dalla sig.ra Pierotti di poter avviare il progetto di sviluppo aziendale illustrato nella domanda di ammissione al bando PSR 2007/2013. In questo senso, è del tutto irrilevante la circostanza che le attrezzature tecniche acquistate e installate siano funzionanti, visto che le stesse hanno sino ad oggi lavorato “a scartamento ridotto”, ossia solo per l’autoconsumo della famiglia, e dunque non producendo gli utili sperati. Con la perizia di parte del dott. M e la documentazione alla stessa allegata i ricorrenti hanno poi esibito la documentazione che comprova i danni di cui si è detto. A questo riguardo rilevano in particolare: le fatture relative alla molitura delle olive presso altri frantoi e quelle relative alla vendita dell’olio da parte dell’azienda agricola e le tabelle di fonte ISMEA riportanti il prezzo di vendita dell’olio. Nella perizia si spiega poi che la molitura in proprio delle olive avrebbe consentito all’azienda agricola di potersi fregiare della certificazione biologica, in quanto la rapidità della lavorazione delle olive dopo la raccolta costituisce un fattore premiante per la qualità del prodotto finale. Per cui, il fatto di aver dovuto far eseguire la molitura a frantoi esterni ha determinato che l’olio è stato venduto ai consumatori ad un prezzo inferiore di circa il 20% a quello che si sarebbe potuto ottenere commercializzando un prodotto di alta gamma. Tali osservazioni di natura tecnica non sono state confutate dalla difesa comunale. 8.3. Ciò detto, in primo luogo il Collegio ritiene che il risarcimento spetti limitatamente alle stagioni olivicole 2017, 2018 e 2019 (parte), visto che: - la “perdita” della stagione olivicola 2015 è addebitabile alla sig.ra X e al sig. Y, visto che essi hanno realizzato un manufatto diverso da quello assentito dal Comune nel 2008, tanto da essere stati costretti a richiedere la sanatoria/variante (e a questo proposito va aggiunto che sarebbe stato ben possibile richiedere una variante in corso d’opera); - la perdita della stagione 2016 non è addebitabile al Comune, ma è dipesa dalla durata del contenzioso di cui al ricorso n. 169/2016 R.G. (il quale prospettava questioni giuridiche oggettivamente complesse ed è stato comunque definito dal T.A.R. in meno di dodici mesi dalla data di deposito). 8.4. Per le stagioni successive, invece, si è già detto che la colpa del Comune dipende soprattutto dal ritardo nell’avvio del procedimento di esecuzione della sentenza n. 711/2016 (ottemperanza che in sé non presentava particolari difficoltà di ordine giuridico, dovendosi esclusivamente verificare se l’abuso consistente nella realizzazione di un edificio sviluppantesi su due piani anziché su uno solo fosse “sanabile” ai sensi dell’art. 34 del T.U. n. 380/2001). A tal riguardo rileva anche l’errata determinazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, il cui importo è stato rideterminato dal Tribunale con la coeva sentenza resa sul ricorso n. 347/2018 R.G. Ciò ha infatti causato un’ulteriore ritardo nel rilascio del Titolo Unico in sanatoria, dovuto al legittimo rifiuto dei ricorrenti di pagare una sanzione ritenuta eccessiva (per i dettagli si rimanda alla coeva sentenza). 9. Alla luce di quanto precede, la somma richiesta dai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni relativi al mancato sviluppo aziendale (€ ________) va ridotta del 45% (eliminando dal conteggio le prime due stagioni olivicole), per cui l’importo del risarcimento va determinato in € ________. 10. Per quanto concerne le ulteriori spese (€ __________) di cui chiede il ristoro con la memoria difensiva del 5 aprile 2019, le stesse non possono invece essere riconosciute, atteso che: - le spese per il tecnico ing. L erano comunque dovute in relazione alla pratica di sanatoria/variante, visto che il T.A.R. ha riconosciuta legittima, limitatamente all’an, la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comune nell’ambito della verifica di applicabilità dell’art. 34 T.U. Edilizia; - le spese per la perizia di parte redatta dal dott. agronomo M sono legate alla libera strategia processuale di parte ricorrente; - le spese per la difesa in giudizio sono regolate dalle sentenze e il loro eventuale mancato rimborso va contestato nella sede competente. 11. Il ricorso va dunque accolto in parte, con conseguente condanna del Comune di Fossombrone a pagare ai ricorrenti, in solido fra loro, la somma di €, maggiorata di interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Le spese del giudizio, liquidate in complessivi €, oltre accessori di legge, e compensate per la metà in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, vanno poste a carico del Comune di V. (Omissis) …

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