Ricorso al TAR – omessa notifica ai controinteressati – inammissibilità del ricorso – istanza per assegnazione dal Comune di lotti PIP – mancata loro assegnazione a terzi – inesistenza dei presupposti – infondatezza del ricorso

1.7.2022 – TAR MARCHE Sent. Nr. 399/2022 – Pres. Daniele Est. Morri

05/07/2022

(omissis) … “per l’annullamento quanto al ricorso n. 602 del 2003: - della delibera di Giunta Comunale n. 123 del 20.6.2002 con cui è stato disposto di rilasciare in favore della Soc. X il benestare comunale previsto dall'art. 6 della delibera G.R. n. 4756/88 per alienare alla ditta V area produttiva in loc. (omissis); - della concessione edilizia n. 137 del 25.10.1999 rilasciata alla soc. V. quanto al ricorso n. 1086 del 2003: - della determinazione prot. 22022 del 28.10.2003 con la quale veniva confermata l’insussistenza dei presupposti per procedere alla revoca dei lotti dell’area PIP assegnati ad alcune ditte; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di P, della Ditta X, della Ditta V e della Soc. F; Visti tutti gli atti della causa; (omissis) FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente allega di avere ottenuto l’assegnazione di un’area di mq. (omissis) nella zona PIP di (omissis) ma di avere necessità di ampliarsi. Di conseguenza intavolava, con l’amministrazione comunale, colloqui per ottenere l’assegnazione di un’altra area. Allo scopo segnalava al Comune (con nota del 15/11/2001), l’esistenza di lotti assegnati ad altre ditte ma non ancora utilizzati nonostante la scadenza del termine biennale, sollecitandone la riacquisizione e la successiva riassegnazione alle ditte interessate (tra cui la ricorrente). Tra questi lotti venivano in particolare segnalati: il n. 2 assegnato a soc. X snc poi divenuta soc. X Sas; il n. 4 assegnato alla ditta W poi divenuta W Srl; il n. 16 assegnato alla Coop. G. Stante l’inerzia dell’amministrazione comunale veniva proposto il ricorso n. 66/2002 avverso il silenzio; ricorso che questo Tribunale accoglieva con sentenza n. 944/2003 limitatamente all’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. 1.1 Nel frattempo il Comune autorizzava il trasferimento del lotto n. 2 dalla ditta X alla ditta V. Questi atti venivano quindi impugnati con il ricorso n. 602/2003 notificato anche alle due controinteressate. 1.2 In ottemperanza alla sentenza n. 944/2003 il Comune di P si pronunciava con determinazione del 28/10/2003 prot. n. 22022 evidenziando l’insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca dei lotti assegnati alle relative ditte. Di conseguenza veniva respinta l’stanza del 15/11/2001. Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato con il ricorso n. 1086/2003 non notificato ad alcun controinteressato. 2. Va innanzitutto confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe già disposta con ordinanza n. 194/2022. 3. Il ricorso n. 602/2003 è infondato nel merito e va respinto. Ciò rende irrilevante la trattazione delle eccezioni in rito dedotte dalle controparti resistenti. 3.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 poiché l’avvio del procedimento, per autorizzare il trasferimento del lotto n. 2 da X a V, non è stato comunicato alla ricorrente che aveva mostrato un interesse alla relativa acquisizione. Di conseguenza essa non ha potuto svolgere il proprio intervento partecipativo per evidenziare le ragioni che si opponevano al trasferimento richiesto. La censura non può trovare condivisione poiché basata su profili essenzialmente formali. La ricorrente, pur non avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, era comunque a conoscenza “aliunde” delle vicende che riguardavano (anche) il lotto X avendo da tempo intavolato trattative con il Comune per ottenerne l’acquisizione ed instaurando, a tal fine, anche il contenzioso avverso il silenzio e definito con la ricordata sentenza di questo Tribunale n. 944/2003. 3.2 Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare viene dedotto che il Comune ha immotivatamente trascurato la posizione della ricorrente che, da circa un decennio, aveva rappresentato l’assoluta necessità di ottenere un altro lotto per ampliare la sua attività produttiva; posizione che andava quindi comparata con quella di X e di V, sorta soltanto nel mese di maggio 2002. Inoltre il Comune ha omesso di valutare la circostanza che X era inadempiente all’obbligo di realizzare le opere ed iniziare l’attività entro due anni pena risoluzione del contratto di assegnazione dell’area. 3.2.1 Anche queste ultime censure vanno disattese. 3.2.2 Riguardo al primo profilo va osservato che la posizione della ricorrente e quella delle controinteressate (V e di X) non erano comparabili in base ai criteri dedotti in ricorso facenti riferimento alla semplice “anzianità” della richiesta di assegnazione di nuovi lotti. Il trasferimento richiesto dalle controinteressate trovava infatti specifica disciplina nell’art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 4756/1988 (non oggetto di gravame) espressamente citata nelle delibere comunali qui impugnate. Inoltre la cessione a terzi, da parte dell’originario assegnatario, era espressamente prevista nell’atto di concessione. Infine la cessione da V a X avveniva nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda dalla prima alla seconda. 3.2.3 Riguardo al secondo profilo va osservato che il Comune si è successivamente e formalmente espresso con il provvedimento oggetto del ricorso n. 1086/2003. 4. Questo secondo ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile per le ragioni già prospettate alle parti con l’ordinanza n. 194/2022, non potendo trovare condivisione le argomentazioni esposte dalla ricorrente con la memoria depositata in data 19/4/2022. Come ricordato in precedenza, il ricorso n. 1086/2003 non è stato notificato ad alcun controinteressato come invece avvenuto nel connesso ricorso n. 602/2003 ed anche nel precedente ricorso n. 66/2002 definito con sentenza n. 944/2003. Nel ricorso n. 1086/2003 erano invece facilmente individuabili, come controinteressati (oltre a X), anche le ditte W e Coop. G, poiché citate nell’istanza della ricorrente notificata al Comune in data 15/11/2001 e da questo riscontrata con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame; provvedimento a sua volta adottato in esecuzione della ricordata sentenza di questo Tribunale n. 944/2003 pronunciata su ricorso di S Srl anche nei confronti delle citate imprese. Risulta infatti evidente che anche con quest’ultima iniziativa giudiziaria (che prosegue nella strada tracciata dalle precedenti due) la ricorrente S mira ad acquisire un lotto di soggetti terzi da essa ben conosciuti e che risulterebbero indubbiamente pregiudicati in caso di esito favorevole all’attore. 5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere complessivamente compensate per ragioni equitative tenuto anche conto che la definizione in rito del ricorso n. 1086/2003 è avvenuta su rilievo d’ufficio anziché su eccezione di controparte. (omissis)    

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