Revocazione ex art. 106 c.p.a. – presupposti – errori di diritto – irrilevanza – inammissibilità – responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e 26 c.p.a. – presupposti (dolo o colpa grave) – opinabilità della pretesa – insussistenza

6.7.2021 - Consiglio di Stato Sez. II – Sent. 5159/2021 – Pres. Corradino - Est. Ferrari

28/07/2021

Con rituale ricorso la ricorrente Farmacia chiedeva la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, III sez., 2 novembre 2020, n. 6750, con la quale è stata annullata la delibera n. 279 del 2 novembre 2018 del Comune di X relativa alla revisione della programmazione territoriale (ex pianta organica) delle farmacie del medesimo Comune. … “Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2020, e depositato il successivo 4 gennaio 2021, la Farmacia X ha chiesto la revocazione, ex artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c., della sentenza della terza Sezione del Consiglio di Stato, 2 novembre 2020, n. 6750, che ha annullato la delibera della Giunta del Comune con la quale la stessa Giunta aveva approvato la modifica del perimetro del comparto al fine di ricomprendervi un edificio in cui intendeva trasferire la propria attività. Il TAR Marche in precedenza con la sentenza 11 luglio 2019, n. 479, aveva respinto i ricorsi della controinteressata ritenendo corretto il bilanciamento interessi in gioco garantendo, grazie allo spostamento della sede della Farmacia X, una maggiore fruibilità delle farmacie per la popolazione, risultato comprovato dalla rilevazione del numero di abitanti per comparto che, a seguito della modifica della pianta organica, risultava, nella sostanza, invariato. La sentenza del Tar Marche è stata impugnata dalla Farmacia di X con appello n. 9836 del 2019, poi decisa con la sentenza oggetto do revocazione.” … “Con ricorso per revocazione la Farmacia X ha dedotto l’erroneità della sentenza 2 novembre 2020, n. 6750 della Sezione, che ha dichiarato l’illegittimità della delibera della Giunta comunale modificando i comparti della vigente programmazione territoriale (ex pianta organica) delle farmacie ubicate nel territorio comunale, inserendo all’interno del comparto 1 (zona di competenza della Farmacia X) una area già ricompresa nel comparto 2, a beneficio della medesima Farmacia. … Il ricorso per revocazione è inammissibile… … Giova ricordare che la revocazione è un rimedio straordinario, ammesso solo in casi tassativamente determinati; e non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio, tanto meno per un generico riesame di questioni già decise. Secondo giurisprudenza consolidata, ribadita dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 24 gennaio 2014, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; in altre parole, deve trattarsi di un errore tale che, una volta rimosso, ne consegua per necessità logica il capovolgimento del giudizio. Non è questo il caso del ricorso per revocazione all’esame del Collegio… … “Preliminarmente la Sezione ha richiamato i principi elaborati da una costante giurisprudenza del giudice di appello in ordine alla ratio sottesa alla (ex) pianta organica e alla sua revisione. Ha ricordato che la programmazione territoriale e, quindi, l’individuazione delle zone dove collocare le farmacie, è fatta in modo da assicurare l’equa distribuzione di queste sul territorio: in via aggiuntiva il Legislatore introduce, poi, il criterio in base al quale occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Ha quindi ritenuto che “nel caso di specie, ad avviso del Collegio, un obbligo di motivazione rafforzata discendeva dal carattere puntuale e specifico della revisione, riguardante solo due porzioni ristrette dei comparti territoriali di due farmacie, in analogia ai principi invalsi in materia di pianificazione urbanistica, ma senz’altro estensibili alla vicenda in esame: principi in base ai quali è richiesta una motivazione più puntuale nell’ipotesi di variante specifica allo strumento urbanistico, che interessi aree determinate del P.R.G.”. Inoltre, con una visione complessiva della situazione in fatto e in diritto sottesa alla vicenda contenziosa, la Sezione ha ritenuto che un mutamento di sede, che porta addirittura la farmacia fuori del comparto territoriale ad essa assegnato, incide negativamente sulla fruizione del servizio farmaceutico da parte degli utenti che erano più vicini alla vecchia sede e che si trovano, ora, essi sì in posizione marginale ed eccentrica rispetto alla nuova: la generica rassicurazione che gli stessi sono serviti dalle altre sedi farmaceutiche non può reputarsi al riguardo sufficiente, in difetto di più precise e puntuali indicazioni. Risulta dunque smentito che la Sezione non abbia valutato “gli obbiettivi e le finalità proprie del provvedimento di revisione della pianta organica” e ciò a prescindere dal rilievo, che assume carattere assorbente di ogni altra considerazione, che si tratterebbe di errore di diritto e non di fatto, che non potrebbe essere oggetto di revocazione, rientrando al più in una ipotesi di errore di giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2197). Risulta altresì non corretta l’affermazione secondo cui il giudice di appello non avrebbe valutato tutti gli elementi che emergono dalla documentazione versata in atti. La valutazione delle esigenze della popolazione interessata ad usufruire del servizio farmaceutico, che, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata omessa, è in realtà stata effettuata con un giudizio – non sindacabile in questa sede perché, al più, affetta da errore di diritto e non di fatto – che si fonda sul pregiudizio che avrebbero subito gli utenti “che erano più vicini alla vecchia sede e che si trovano, ora, essi sì in posizione marginale ed eccentrica rispetto alla nuova: la generica rassicurazione che gli stessi sono serviti dalle altre sedi farmaceutiche non può reputarsi al riguardo sufficiente, in difetto di più precise e puntuali indicazioni”. Tale assorbente considerazione rende irrilevante l’eventuale omesso riferimento al parametro demografico - che la stessa ricorrente afferma “non necessaria nel caso di specie” - trattandosi di elemento che caratterizza esclusivamente la fattispecie del decentramento (ex l. n. 362 del 1991) e non è un presupposto richiesto per procedere alla revisione della pianta organica, ai sensi della l. n. 475 del 1968, tenuto conto delle differenti finalità cui quest’ultimo procedimento risponde. Di qui l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del secondo motivo. … In conclusione, rileva il Collegio come la Sezione, con la sentenza n. 6750 del 2 novembre 2020, a tutto voler concedere potrebbe essere incorsa in vizi logici e, quindi, in errori di diritto che non possono essere dedotti in sede di revocazione (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2222; id., sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6621; id. 12 maggio 2020, n. 2977; id., sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6061). Si tratterebbe, in altri termini, di un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento (Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2018, n. 1078; id. 11 dicembre 2015, n. 5657; id., sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 13; id. 26 agosto 2015, n. 3993; id., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212). Dunque, se errore c’è stato, è di diritto e non di fatto e, quindi, non censurabile in sede di revocazione (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1644; id. 29 ottobre 2020, n. 6621; id. 11 maggio 2020, n. 2952; id. 27 marzo 2019, n. 2024). … Il ricorso per revocazione è, quindi, inammissibile, non ricorrendo le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 106 e segg. c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di presupposti per la revocazione (Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1591; id., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1297). … Il Collegio esclude, invece, che sussistano i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 96 c.p.c.. Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avanzata dalla controinteressata, non emergendo le condizioni soggettive del dolo o della colpa grave per configurare la divisata responsabilità aggravata a carico di parte appellante. Questo Consiglio ha infatti osservato, in ordine a tale disciplina, applicabile al processo amministrativo per il tramite dell’art. 26 c.p.a., che un ricorso può considerarsi temerario solo quando, oltre a essere erroneo in diritto, rivela la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale; di conseguenza la mera opinabilità della pretesa fatta valere in giudizio non giustifica l’attribuzione alla lite del connotato della temerarietà, la quale postula, invece, la consapevolezza della palese infondatezza della domanda proposta e delle tesi sostenute a suo supporto ovvero la mancanza della normale diligenza per l’acquisizione di tale consapevolezza (Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2019, n. 7586). …”

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