Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio – giurisdizione dell’A.G.O. – diritto ed indennizzo - fattispecie – sussistenza e modalità di quantificazione

8.11.2021 Corte di Appello di Ancona – Sent. 1240/2021 – Pres. Federico Est. Bora

17/11/2021

… “FATTI DI CAUSA I) Con atto di citazione ritualmente notificato la società V s.r.l. ha convenuto in giudizio (anche, “ove occorra”, in riassunzione dei ricorsi n. 933/2010 e n. 423/2011 proposti innanzi al TAR Marche e definiti con la sentenza n. 590/2017 pubblicata il 6.7.2017) il Comune di N chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità ex art. 39 DPR n. 327/2001 per la reiterazione di un vincolo espropriativo (così come qualificato dal TAR con la citata sentenza) su un determinato terreno di proprietà della predetta società, di complessivi mq. 7.464,00, sito nel Comune di N, destinato ad edilizia scolastica (F6), mai realizzata; specificati i criteri di liquidazione ritenuti applicabili, la società V ha quantificato la somma asseritamente dovuta per ogni anno in €. (omissis) (pari al 20% del valore del terreno, individuato, ai fini della indennità di esproprio, sulla base di una stima asseverata del tecnico di parte, in €. (omissis) al mq.) e, quindi, in complessivi €. (omissis) per il quinquennio in cui il vincolo è stato reiterato (decorrente dal 19.2.2009, data di approvazione del PRG o, comunque, dal 28.10.2009, data di scadenza del vincolo pattizio basato su una convenzione intercorsa tra le parti). II) Si è costituito il Comune di N che ha contestato i criteri di determinazione della somma indicati dalla controparte ed ha calcolato (per il quinquennio) l’importo dell’indennità in complessivi €. (omissis) sulla base degli interessi legali dovuti sulla indennità di esproprio (il cui pagamento è stato indebitamente ritardato a causa della reiterazione del vincolo), individuata tenendo in considerazione il valore venale medio delle zone omogenee (F6). III) Espletata una CTU diretta a determinare l’indennizzo dovuto, le parti hanno illustrato le rispettive domande, contestando le argomentazioni difensive avversarie; quindi, preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno anche ribadito le proprie domande ed argomentazioni difensive, anche in via istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 dicembre 2020 assegnando alle parti i termini (di gg.60) per il deposito di note conclusive e (di gg. 20) per eventuali repliche. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.) Va in primo luogo evidenziato che, in questa sede, non si discute della natura del vincolo esistente sull’area di proprietà della società attrice atteso che entrambe le parti, sul punto, hanno richiamato la decisione del TAR delle Marche che, con la sentenza n. 590/2017, ha accertato che trattasi di vincolo avente natura espropriativa in considerazione del fatto che il PRG “consente l’intervento del privato in alternativa alla mano pubblica, ma … vi sono limitazioni soggettive (solo enti no profit) e oggettive e procedimentali (unità di intervento dal concordare con il Comune, previa stipula di convenzione che preveda la riserva di uso pubblico e le modalità di gestione…) tali da impedire di fatto all’attuale proprietario di sfruttare il lotto a fini economici”. Le parti, inoltre, non hanno posto in discussione l’avvenuta reiterazione del vincolo da parte del Comune di N, del resto già accertata dal TAR delle Marche che, con la citata sentenza n. 590/2017, ha anche evidenziato che, con il nuovo PRG del 2009, l’Ente ha riproposto le medesime destinazioni funzionali previste dal precedente strumento e ha voluto riproporre il medesimo assetto fissato dal precedente PRG e dal piano attuativo di cui alla convenzione del 28.10.1999 intercorsa tra le parti, reiterando così il vincolo che, come si è visto, per la parte del lotto destinata alle attrezzature scolastiche, ha natura espropriativa. La presente decisione riguarda invece la quantificazione dell’indennizzo richiesto da parte attrice per la reiterazione del vincolo, ai sensi dell’art. 39 DPR 327/2001, atteso il contrasto tra le parti in ordine ai criteri di determinazione della somma dovuta. 2.) Dall’accertamento tecnico espletato dal CTU nominato, risulta che: - l’area in questione è inclusa in un Piano di Lottizzazione approvato con delibera consiliare del 29.9.1998; - sulla base di tale Piano è stata stipulata la convenzione per atto Notaio Colangeli del 28.10.1999, avente durata decennale, con cui sono stati regolati i rapporti tra le parti e che prevedeva - tra l’altro e per quello che rileva in questa sede - un comparto da destinare a strutture scolastiche (F6) per una superficie di mq. 7.463,73 (quella di cui si tratta in questo giudizio); - detta area è stata inserita, sin dal 1978, in una zona edificabile destinata ad attrezzature di tipo scolastico (destinazione ribadita nel Piano regolatore del 1993 e nel P.R.G. 1998 ‘Adeguamento al PPAR’) la cui utilizzazione poteva avvenire previa redazione ed autorizzazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (relazione CTU pagg. 11-13); - in base al P.R.G. vigente, approvato il 19.2.2009, l’area in questione è stata inserita in “zona edificabile destinata all’istruzione F6:SM scuole di infanzia” (relazione cit. pagg. 13-14): detto piano ha introdotto la possibilità che anche un Ente no-profit possa intervenire nell’area, ferma restando la destinazione (scolastica), la modalità di intervento (piano particolareggiato) e la formalità del rapporto con l’Amministrazione comunale (convenzione). Le circostanze sopra delineate, verificate dal CTU sulla base della documentazione prodotta, non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti (e quindi possono ritenersi accertate senza svolgere alcun ulteriore approfondimento); è inoltre pacifico anche il fatto che il comparto scolastico non è stato definito (in mancanza di edifici e attrezzature che non sono stati realizzati). 3.) Ciò posto va in primo luogo rilevato che, in base all’orientamento della Suprema Corte, la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile ad un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare, quantomeno in via presuntiva, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, votata (cfr. Cass. civ. Sez. I, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12468). Sulla base di tali principi si ritiene che l’art. 39 del DPR n. 327/2001 (in base al quale “… nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità commisurata alla entità del danno effettivamente prodotto”) non imponga al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A. (e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito). A tale riguardo giova ricordare che, con la sentenza n. 179 del 20.05.1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 7 n. 2, 3 e 4, dell’art. 40 L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 2 L. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consentiva all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione d'indennizzo, ed ha demandato al legislatore il compito di individuare i criteri per la sua determinazione; la giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Consiglio di Stato n. 1941/2017) ha precisato che “il sistema normativo - più volte scrutinato dalla giurisprudenza costituzionale - in tema di vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione o a contenuto sostanzialmente espropriativo, è incentrato sul principio della necessaria alternativa tra la previsione di un termine massimo ragionevole di durata dei vincoli stessi e l'obbligo di indennizzo (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 411 del 2001, n. 179 del 1999, n. 344 del 1995 e n. 379 del 1994)... ". In considerazione di ciò si ritiene che una interpretazione della norma contenuta nell'art. 39 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, conforme alle decisioni della Corte Costituzionale, non può che giungere alla conclusione che il danno sia presumibile secondo l'id quod plerumque accidit, atteso che la mancata disponibilità della pienezza delle facoltà dominicali in vista dell'esercizio del potere espropriativo della P.A. riduce notevolmente il diritto di godimento del privato proprietario, con conseguente ed inevitabile pregiudizio, indennizzabile in base alla disposizione citata. In tale ottica il danno è insito nella stessa reiterazione del vincolo che comporta una indubbia limitazione del diritto del proprietario di disporre dei suoi beni. In ordine alla questione (dibattuta tra le parti) relativa alla effettiva quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 39 cit., si osserva che la Corte Costituzionale, nella sentenza 179/1999, ha osservato che tale indennizzo non può essere equivalente all'indennità d'esproprio, poiché quest'ultima deve essere commisurata alla perdita della proprietà, mentre il primo deve compensare solamente la diminuzione del valore di scambio o la riduzione della utilizzabilità del bene. Pertanto, poiché il vincolo non determina la perdita della proprietà, ma vanifica soltanto i poteri ad essa correlati, si ritiene che il parametro di riferimento per commisurare i danni in questione possa essere costituito dalla differenza tra il valore del bene in presenza del vincolo ed il valore del bene medesimo che ne risulti privo: si deve tuttavia aver riguardo anche alla circostanza che, se fosse attribuita tale differenza, la stessa configurerebbe una duplicazione, sia pure parziale, della ipotetica futura indennità di espropriazione atteso che quest’ultima, tenendo conto del valore venale del bene, comprenderebbe anche la predetta differenza. In base a tali considerazioni – in mancanza della risistemazione della materia di cui parla l’art. 39 cit. (non ancora avvenuta) e quindi di specifici criteri di determinazione dell’indennizzo – si ritiene che questo sia liquidabile in base ai frutti civili, vale a dire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria incidente sul valore differenziale, rapportati al periodo di permanenza del vincolo. 4.) Sulla base di tale criterio il CTU - dopo aver esaminato il contenuto degli strumenti urbanistici ed analiticamente descritto le caratteristiche dell’area di cui si tratta ed il più ampio terreno in cui la stessa si trova - è pervenuto alla determinazione dell’indennizzo tenendo in considerazione sia le deduzioni delle parti sia le osservazioni tecniche svolte nel corso delle operazioni peritali, depositate soltanto dal consulente della società attrice. In particolare il CTU, premesso che entrambe le parti hanno fatto riferimento, per la valutazione dell’area, alle tabelle IMU/ICI del Comune di N relative al 2009 (anno in cui è stato approvato il nuovo PRG), ha, in primo luogo, individuato un valore unitario - pari ad €. (omissis) al mq. – quale differenza tra il valore di €. (omissis) al mq (utilizzato da parte attrice), che rappresenta un valore medio delle aree costituenti la lottizzazione, e quello di €. (omissis) al mq (utilizzato dal convenuto), riferito proprio al terreno in esame che – come spiegato dal CTU - risente sicuramente della particolare destinazione urbanistica assegnata dal piano regolatore: la differenza tra i due predetti valori, ha evidenziato il CTU, “….fornisce un parametro estimativo unitario sulla reale differenza, al 2009, tra il valore commerciale del bene prima della reintroduzione del vincolo e dopo il febbraio del 2009, anno in cui è stato approvato il nuovo piano regolatore con la reiterazione del vincolo”, atteso che “i valori unitari riportati nelle tabelle IMU del Comune di N, peraltro deliberate dal Consiglio Comunale, sono ricavati da valori di mercato della zona”. Il CTU ha poi stimato la differenza, al 2009, tra il valore commerciale unitario del bene prima della reintroduzione del vincolo e dopo il febbraio 2009 in misura pari ad €. 75/mq. tenendo in considerazione: che il lotto oggetto di causa ha le caratteristiche di una area fabbricabile urbanizzata ed è inserito sin dal 1978 in una vasta zona edificabile; la indagine estimativa eseguita presso operatori immobiliari della zona; la circostanza che “piccole integrazioni impiantistiche di lottizzazione devono essere eseguite” nel lotto medesimo. Il CTU ha quindi determinato la differenza di valore commerciale (valore differenziale) in €. (omissis) (mq. 7.464 x €. (omissis)), arrotondabili ad €. (omissis) e, poi, applicati rivalutazione ed interessi al termine del quinquennio (febbraio 2014), ha calcolato l'importo di €. (omissis), arrotondabile ad €. (omissis), giungendo così ad una variazione complessiva di €. 110.000,00 (pagg. 14-16). Il parametro unitario è stato poi rideterminato in €. 85,00, sulla base delle osservazioni tecniche del CT di parte attrice il quale ha evidenziato che i valori IMU sono “valori medi a campo” delle aree incluse in un comparto o lottizzazione edificabile, prima di qualsiasi intervento urbanistico: è stato quindi ritenuto corretto aggiungere al valore di €. (omissis) (in precedenza indicato) il costo effettivo ripartito delle opere di urbanizzazione realizzate, pari ad €. (omissis). Effettuati i calcoli sulla base del nuovo parametro, il CTU ha individuato il valore differenziale in €. (omissis) (mq. 7.464 x €. (omissis)), arrotondabili ad €. (omissis); quindi, applicati rivalutazione ed interessi al termine del quinquennio (febbraio 2014), ha calcolato l'importo di €. (omissis) arrotondabile ad €. (omissis), giungendo ad una variazione complessiva di €. (omissis) (pagg. 14-16). 5.a) Si ritiene di porre a fondamento della decisione le conclusioni del CTU, sopra illustrate, avuto riguardo sia alla completezza ed al livello di approfondimento degli accertamenti eseguiti, sia al fatto che, a fronte delle rituali osservazioni esplicitate nel corso delle indagini, lo stesso CTU ha provveduto a prendere in considerazione, puntualmente, i rilievi mossigli (nella specie, dal consulente della società attrice), motivando in maniera esauriente le proprie conclusioni, sia – inoltre - alle ragioni, convincenti e persuasive e, per tale motivo, condivise dalla Corte, nei limiti sopra indicati, che hanno indotto il CTU a pervenire a determinate conclusioni in ordine alla valutazione della indennità in contestazione ed ai criteri per la determinazione della stessa, indennità che, come sopra calcolata, rappresenta un serio ristoro, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte, senza applicare le ulteriori percentuali in aumento calcolate dal CTU (dapprima nella misura del 20% e, in seguito alle osservazioni di parte attrice, nella misura del 40% del valore differenziale). 5.b) A tale riguardo si osserva infatti che gli elementi valorizzati dal CTU per giustificare l’aumento nella percentuale indicata non appaiono decisivi. Invero il comportamento tenuto dall’Ente convenuto che, nel corso degli anni, non ha evidenziato una chiara scelta di utilizzo edificatorio dell’area privata di proprietà della X ed il fatto che quest’ultima ha presentato proposte di utilizzo alternativo del terreno al Comune che ha sempre risposto negativamente denotano il pregiudizio causato dal protrarsi del vincolo che, come si è detto, va comunque commisurato alla diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area e quindi tenendo conto esclusivamente delle caratteristiche in concreto del bene (ubicazione, accessibilità, sviluppo edilizio, esistenza di collegamenti, eventuali vincoli ambientali ecc.) sicché, in questa sede, non possono assumere rilievo ulteriori ed eventuali conseguenze pregiudizievoli, quali l’asserito “danno finanziario” legato alla necessità di accedere a finanziamenti ed agli interessi bancari. 5.c) Pertanto tenuto presente che l’indennizzo, come sopra calcolato, risulta invece determinato sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area, si ritiene di porre a fondamento della decisione l’importo di €. (omissis) indicato nella relazione del CTU (tale conclusione l’assorbe l’esame delle questioni trattate dalla difesa di parte attrice, basate sulle considerazioni critiche del CTP - in ordine alla natura del pregiudizio che giustificherebbe l’aumento nella percentuale indicata ed al valore unitario dell’area, da calcolare tenendo conto del costo delle opere di urbanizzazione - già esaminate dal CTU e sopra valutate ai fini della decisione). 6.a) Con particolare riferimento alle osservazioni critiche mosse dalla difesa del Comune con le note autorizzate del 29.11.2020 e ribadite con gli scritti finali, si rileva anzitutto che trattasi di argomentazioni difensive ed, in tali limiti, ammissibili e valutabili, in base all’insegnamento della Suprema Corte (tra le altre Cass. n. 20829/2018), sicché non è configurabile la violazione dell’art. 195 c.p.c. - rilevata dalla difesa di parte attrice - ricollegabile al fatto che il convenuto, dopo aver partecipato alle operazioni peritali (sopralluogo del 17.5.2019 ed incontro del 19.9.2019), non ha depositato nel prescritto termine le osservazioni critiche alla “bozza” della relazione inviata al CTU. 6.b) Ciò posto si ritiene che le argomentazioni svolte non impongano approfondimenti istruttori né la convocazione del CTU a chiarimenti, come richiesto dal convenuto. 6.b.1) In primo luogo la difesa del Comune ha contestato l’analisi del CTU nella parte in cui riconosce come “area fabbricabile” l’area in oggetto, attribuendole – secondo il convenuto - una “edificabilità di fatto” per essere la stessa ai “margini di un piccolo centro abitato”’, vicina ad una strada pubblica e collegabile alle infrastrutture a rete che sono state realizzate a servizio dei lotti residenziali. A tale riguardo la difesa ha evidenziato che: “Non si condivide l’analisi del CTU in quanto l’area in oggetto si trova nella pianura alluvionale della foce del Fiume P, un’area fortemente antropizzata sin dall’antichità, per cui le caratteristiche descritte (morfologia pianeggiante, adiacenza ad un centro abitato, vicinanza a strade pubbliche di collegamento all’intero territorio comunale e provinciale, dotazione di opere di urbanizzazione), si possono ritrovare praticamente ovunque all’interno della citata piana del P, mentre appare evidente, osservando l’ortofotocarta della zona (Allegato 13 relazione CTU), come l’area sia inserita in un contesto a vocazione prettamente agricolo, dove sono ancora leggibili, gli appoderamenti mezzadrili con i resti dei filari di vite maritata”. Tale assunto difensivo non è condivisibile. Invero il CTU ha evidenziato la destinazione urbanistica dell’area in questione, sin dal 1978, chiarendo che la stessa è stata inserita in zona edificabile per attrezzature scolastiche, ha descritto analiticamente il terreno ed il contesto in cui lo stesso è inserito, anche allegando materiale fotografico relativo allo stato dei luoghi (pagg. 8 e segg. e fotografie richiamate) ed ha evidenziato vari elementi che, complessivamente valutati, inducono ad escludere la vocazione prettamente agricola della zona: l’area in questione infatti è collegata alle principali vie di comunicazione ivi esistenti, si trova ai margini di un piccolo centro abitato ed è inserita nel Piano di lottizzazione approvato (come si è detto) nel 1998, lottizzazione di cui il terreno costituisce la porzione Sud (dotata di opere di urbanizzazione) mentre la porzione Nord risulta totalmente edificata ed abitata; in tale contesto, il fatto - accertato dal CTU e non contestato da parte attrice - che il terreno sia utilizzato a fini agricoli non attribuisce al terreno una natura diversa da quella indicata dal consulente, tenuto presente anche che non sono emersi concreti elementi di prova dai quali poter desumere la esistenza di uno sfruttamento agricolo pianificato del bene con conseguente vantaggio economico. 6.b.2) La difesa del Comune ha poi contestato i criteri seguiti dal CTU nella parte in cui è stato individuato il valore commerciale dell’area, prima che intervenissero le nuove imposizioni del vincolo espropriativo, perché, applicando il medesimo valore dell’attiguo comparto edificatorio, è stata attribuita, in relazione all’anno 2009, natura edificabile all’area in oggetto che, invece, tale non è, trattandosi di un lotto di edilizia scolastica e quindi di un’area ad utilizzo meramente pubblicistico. A tale riguardo va anzitutto rilevato che, tali contestazioni, di natura strettamente tecnica, non sono state mosse nel corso delle indagini peritali alle quali ha partecipato anche il CT di parte convenuta (come risulta chiaramente dal contenuto della relazione), neppure in seguito all’invio della relazione preliminare del CTU in cui si dava atto che il criterio seguito dalla Amministrazione non poteva rappresentare un serio ristoro perché l’indennizzo risultava calcolato non su un valore differenziale, ma esclusivamente su un valore unitario riferito al terreno già soggetto a vincolo di reiterazione (pag. 21 della relazione). Ciò premesso e ritenute condivisibili tali argomentazioni del CTU, si osserva, in ogni caso, che il parametro di riferimento utilizzato dal CTU (per individuare il valore commerciale prima della apposizione del vincolo), basato su valori IMU, “è da considerarsi un valore medio delle aree costituenti la lottizzazione” - come evidenziato nella relazione (pag. 14) - e, quindi, rappresenta un idoneo valore di riferimento, perché tiene in considerazione la peculiarità del terreno di cui si tratta: infatti, in mancanza di altri e diversi criteri di riferimento (che non sono stati allegati), il fatto che l’area scolastica sia compresa insieme ad un’area residenziale ed altre con diversa destinazione all’interno di un perimetro di attuazione unitario consente di dire – come ha evidenziato la stessa difesa del Comune – che, finché il PRG non trova attuazione, tutte le aree ricomprese all’interno del perimetro fruiscono di una sorta di perequazione urbanistica per cui è possibile affidare alle stesse un valore medio che si basa sulla potenzialità edificatoria del comparto. Pertanto il valore unitario utilizzato dal CTU per accertare il valore del bene prima che intervenissero - con l’approvazione del PRG - le imposizioni del vincolo espropriativo, può considerarsi un parametro idoneo ai fini di accertare il valore differenziale e quindi di determinare l’indennizzo richiesto. 6.b.3) La difesa di parte convenuta ha inoltre contestato l’aggiunta del 20% (in realtà il CTU ha poi aumentato il valore differenziale del 40%) ed il calcolo della rivalutazione monetaria, perché non dovute. La decisione alla quale si è pervenuti assorbe l’esame delle osservazioni critiche sollevate in ordine al primo aspetto (non essendo stata applicata alcuna percentuale in aumento). Quanto alla rivalutazione monetaria, se è vero che l’indennizzo di cui si discute non ha natura risarcitoria, è pur vero che esso è diretto a realizzare un serio ristoro che, come si è visto, ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata: la rivalutazione monetaria, adeguando l’entità della somma nel periodo in cui si è protratto il vincolo, rappresenta quindi una componente da tenere in considerazione ai fini della determinazione di un congruo indennizzo. 7) Rilevato che le parti, come si è detto in precedenza, non hanno posto in discussione l’avvenuta reiterazione del vincolo da parte del Comune di N, si tratta di stabilire la data di decorrenza, individuata, da parte attrice, in quella di approvazione del nuovo PRG (febbraio 2009) e, da parte del convenuto, in quella di scadenza del vincolo pattizio (29.10.2009), derivante dalla convenzione stipulata il 29.10.1999, avente durata decennale, con cui le parti, regolando i reciproci rapporti, hanno individuato il comparto da destinare a strutture scolastiche (F6) per una superficie di mq. 7.463,73. A tale riguardo è condivisibile l’assunto difensivo del Comune (peraltro non specificamente contestato da parte attrice che infatti negli scritti finali ha evidenziato che “…la reiterazione del vincolo si è avuta in data 19.2.2009 con l’approvazione del PRG ovvero in data 28.10.2009 con la scadenza del vincolo pattizio”) secondo cui il “vincolo convenzionale” imposto per volontà delle parti con la convenzione urbanistica aveva durata decennale e quindi fino al 28/10/2009: di conseguenza - come osservato dal Comune - venuto meno il vincolo pattizio, la reiterazione del vincolo imposto con il nuovo PRG decorre dalla data del 29/10/2009 dalla quale, quindi, vanno calcolati interessi e rivalutazione. Inoltre, come è pacifico tra le parti, il PRG attualmente vigente è stato approvato con atto del Consiglio Comunale del 19/02/2009, esecutivo dall’ 08/03/2009 (quest’ultima circostanza dedotta dal convenuto non è stata contestata): pertanto il periodo di reiterazione del vincolo espropriativo dell’area scolastica è quello compreso fra il 29/10/2009 e l’8/03/2014 (scadenza del quinquennio), come rilevato dalla difesa del convenuto (e non quello compreso fra il 01/02/2009 ed il 01/02/2014, indicato dal CTU). Tali diversi riferimenti non influiscono sulle valutazioni del CTU - atteso che i parametri sono stati individuati facendo riferimento ai valori delle tabelle IMU dell’anno 2009 - ma implicano soltanto un nuovo calcolo di rivalutazione ed interessi (in base ai medesimi criteri già seguiti dal CTU) secondo il seguente schema: (omissis) Pertanto, tenuto presente il valore differenziale accertato dal consulente (€. (omissis) ed applicati rivalutazione ed interessi al termine del quinquennio, con la nuova decorrenza sopra indicata, si ottiene l’importo di €. (omissis) arrotondabile ad €. (omissis) e quindi ad una variazione complessiva di €. (omissis), pari all’importo dovuto a titolo di indennizzo per il periodo indicato. Precluso in questa sede è l’esame di ogni questione concernente il periodo successivo, avendo parte attrice agito in giudizio per ottenere l’indennizzo per la reiterazione del vincolo ex art. 39 DPR 327/2001 “dal 2009 al 2014” (come esplicitamente chiarito nella comparsa conclusionale, pag. 3). Sulla somma come sopra determinata sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla domanda fino al saldo ex art. 39 II comma D.P.R. n. 327/2001. 8.) In merito alle spese del presente grado, la reciproca soccombenza rispetto ai valori rispettivamente prospettati dalle parti e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione della indennità in questione, anche in relazione al quadro normativo di riferimento, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione, apparendo opportuno rilevare come la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale della domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (tra le altre, Cass. civ. n. 21684/2013); le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. P.Q.M. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da Soc. V s.r.l. nei confronti dei Comune di N, respinta ogni diversa istanza, così provvede: accertato il diritto della società attrice, quale proprietaria dell’area di mq. 7.464,00, destinata ad edilizia scolastica (F6), ad essere indennizzata per la reiterazione del vincolo espropriativo sul fondo per il periodo dal 29.10.2009 fino all’8.3.2014, determina l’indennità richiesta ex art. 39 DPR n. 327/2001 in complessivi €. (omissis) e condanna il Comune di N a versare alla società V s.r.l. detta somma, oltre gli interessi legali decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla domanda fino al saldo. Compensa tra le parti le spese di causa. (omissis)

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