Provvedimento Cautelare - art. 3 D.lgs. 168/2013 incompetenza per materia e territorio - rilevabilità d'ufficio e/o ad istanza di parte dopo la prima udienza di comparizione - ammissibilità

21.05.2018 Tribunale di Ancona Sez. Spec. Imprese - Ordinanza - Est. Carasella

31/05/2018

..."Va premesso che, per esplicita deduzione della ricorrente, il ricorso cautelare ante causam è stato proposto innanzi al Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata per le Imprese avendo ritenuto che la materia rientrasse senz'altro tra quelle disciplinate dall'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.

D'ufficio, dopo oltre un anno e mezzo dall'iscrizione a ruolo del ricorso cautelare (operata in data 4 novembre 2016) e dopo tre udienze, è stata rilevata l'inapplicabilità della citata norma atteso che la resistente è una società di persone, mentre la competenza funzionale del giudice adito è riservato alle società di capitali ed ai consorzi, oltre ad altre specifiche ipotesi indicate dalla legge.

La resistente, che nulla aveva eccepito in merito, ha aderito al rilievo d'ufficio aggiungendo, altresì che la propria sede legale è nel Comune di Serrungarina (in provincia di Pesaro) e che, pertanto, il Tribunale di Ancona non sarebbe competente per territorio, neppure come giudice ordinario.

La ricorrente, invece, pur ritenendo fondato il rilievo d'ufficio, in base alla legislazione vigente, ha comunque sostenuto la competenza di questa Sezione Specializzata o del Tribunale di Ancona - Sezione Civile Ordinaria sulla scorta, in sostanza, di tre motivi.

La tesi di parte ricorrente sul punto è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.

Per quanto concerne le sorte di procedimenti diversi da questo, l'argomento è irrilevante atteso che la competenza per materia si fonda ovviamente sulla legge.

Per quanto concerne, poi, la volontà del legislatore, la norma di riferimento è tassativa e chiara nel mancato riferimento alla società di persone.

Devono invece essere esaminati i rilievi in rito che sono riferiti alla tardività del rilevo d'ufficio ex art. 38 c.p.c., atteso che si sarebbe già svolta la prima udienza ex art. 183 c.p.c., ed alla mancanza dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte della resistente che comunque radicherebbe la contenenza in capo al Tribunale di Ancona, come sezione civile ordinaria, trattandosi di un mero riparto interno degli affari e non di una questione di competenza.

Invero, è ormai pacifico che non opera nel giudizio cautelare ante causam il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena (vds. Cass. n. 2505 del 3 febbraio 2010, Cass. n. 797 del 20 gennaio 2015).

Ne deriva che non esiste un'udienza ex art. 183 c.p.c. nel rito cautelare uniforme introdotto ante causam; non può poi essere sottaciuto che le due precedenti udienze, svoltesi prima di quella in cui è stata assunta la riserva, si sono risolte in udienze di mero rinvio per esigenze rappresentate dalle parti, durante le quali non è stata svolta alcuna attività processuale.

Infine, per quanto concerne il difetto di eccezione da parte della resistente, va osservato che - come innanzi ricordato - la ricorrente ha adito direttamente ed unicamente questa sezione specializzata in materia d'impresa, di cui ha ritenuto "senz'altro" la competenza, e non il Tribunale di Ancona in quanto tale.

E' pertanto escluso che si tratti di una mera questione di riparto degli affari interno al Tribunale di Ancona, tra sezione ordinaria e sezione specializzata, atteso che ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 168/2003 l'alternativa che si pone, nel caso concreto, è quella tra sezione specializzata e ufficio giudiziario compreso nel territorio della Regione e competente secondo le regole ordinarie.

Nel caso concreto, quindi, va declinata la competenza per materia e per territorio da parte di questa sezione specializzata, adita dalla ricorrente, atteso che la materia non rientra tra quelle indicate inderogabilmente dall'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 e l'ufficio giudiziario competente per territorio secondo le regole ordinarie è il Tribunale di Pesaro."...

..."Dichiara l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Ancona - sezione Specializzata in materia d'Impresa."...

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