Ordinanza Tribunale di Pesaro Pres. Est. Perfetti

Abogado stabilito – art. 8 D. Leg.vo 96/2001 – significato e portata

30/04/2015

… “il Presidente “… …”rilevato che a norma dell’art. 8 D. Leg.vo n. 96/2001 l’avvocato stabilito, per poter rappresentare ed assistere la parte nel giudizio, deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato il quale assicura i rapporti con l’autorità adita e risponde verso la stessa della osservanza dei doveri imposti al difensore dalle norme vigenti; rilevato altresì che il secondo comma della citata norma prescrive che “l’intesa di cui al comma primo deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”; ritenuto che nel caso concreto alla prima udienza del 16 aprile 2015 per la parte ricorrente si è presentato davanti a questo Presidente l’abogado/avvocato stabilito B del foro di L in sostituzione dell’avvocato A del foro di M depositando la relativa delega per la sostituzione processuale all’udienza; ritenuto che tale delega ha scopo e struttura del tutto distinti e perciò non supplisce la mancanza nel fascicolo dell’atto di intesa tra il predetto avvocato stabilito ed altro avvocato abilitato, intesa che sola consente al primo di svolgere qualsiasi attività davanti al giudice e che deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione congiunta anteriori alla costituzione della parte rappresentata, nella specie avvenuta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo; ritenuto che per questa ragione (posteriorità rispetto alla costituzione della parte rappresentata) non rileva la dichiarazione congiunta di intesa pervenuta il 22 aprile 2015, la quale porta data (18 aprile 2015) successiva sia al deposito del ricorso (25 febbraio 2015) sia alla prima udienza del procedimento tenutasi il 16 aprile 2015; ritenuto, dunque, che all’udienza si è presentato per la parte ricorrente un professionista privo di abilitazione all’attività giudiziaria, con la conseguenza che la medesima parte deve considerarsi come non comparsa davanti al giudice; ritenuto di poter analogicamente applicare l’art. 181, 2° comma, c.p.c.; p.q.m. fissa per la comparizione delle parti (che dovranno necessariamente essere rappresentate da un avvocato abilitato o anche da un avvocato stabilito in forza di atto di intesa precedente la costituzione della parte) la nuova udienza del 4 giugno 2015 ore 10,30, mandando alla cancelleria per la comunicazione di rito

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