Opposizione a decreto ingiuntivo su credito professionale di avvocato -attività stragiudiziale – rito ex art. 14 D.leg.vo 150/2011 – Inapplicabilità – provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. – requisiti

3.7.2019 – Trib. Pesaro ord. Est. Melucci

08/07/2019

“Il Giudice Istruttore” … (omissis) …… “rilevato

  • Che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su prova scritta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, da parte del giudice, deve ovviamente essere esercitata – come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare – attraverso la congiunta valutazione del “fumus boni juris” e del “periculum in mora” (Corte Cost. n. 295 del 1989);
  • Che, nel caso di specie, nulla viene allegato sul piano del periculum, per cui l’istanza non può essere accolta;
  • Che, essendo dedotto in giudizio un credito per prestazioni stragiudiziali, non si applica l’art. 14 d. lgs n. 150 del 2011, per cui vanno assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c
  • P.Q.M.Respinge la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1216/2018; assegna i termini di cui all’art. 183 c.p.c.; rinvia all’udienza del (omissis)”…

© Artistiko Web Agency