Oneri di urbanizzazione – polizza fideiussoria – volturazione a nome del terzo costruttore – originari contraenti – persistenza della obbligazione nei confronti del fideiubente - esclusione

3.2.2020 Corte di Appello di Ancona – Sent. 106 - Pres. Pastore Est. Bernardi

07/02/2020

… “Preliminarmente si rileva che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 della legge 18.06.2009, nr. 69, viene omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo. Si danno, pertanto, per conosciuti i fatti di causa. Con sentenza n. 203/2013 del 21.03.2013 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A, B, C emetteva la seguente decisione: “Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento dell’opposizione revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di questa procedura, consistenti nel compenso del difensore, liquidato, ai sensi del D.M. 140 del 2012, ai valori medi dello scaglione applicabile, in euro 12.200,00 oltre Iva e CPA ed oltre alle spese di euro 338,00. Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ad allegazione al verbale. Con tale iniziativa giudiziale gli attuali appellati si erano opposti vittoriosamente al decreto ingiuntivo n. 573/2011 emesso dal Tribunale di Pesaro e notificato il 23/08/2011con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro (omissis), oltre interessi contrattuali di mora. La richiesta di Assicurazione si basava sul fatto che la stessa aveva emesso nell’interesse degli ingiunti e a favore del Comune di M la polizza fideiussoria n. stipulata in data a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria in località (omissis). L’appellante proponeva appello, avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 11.10.2013. Si costituivano in appello i signori A, B, C, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza della impugnazione. L’appello. I rilievi critici all’impugnata sentenza. L’appellante, a sostegno della impugnazione, deduce quanto di seguito riepilogato. La prima censura riguarda l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nonostante che il Comune di M non abbia volturato all’impresa V la convenzione edilizia stipulata con gli odierni appellati, il giudice di primo grado ha omesso di esaminare tale fatto storico. Per tale ragione l’appellante ha diritto di ottenere dagli appellati la restituzione delle somme pagate al Comune di M. Il secondo motivo di appello riguarda la violazione e falsa applicazione degli articoli 1268 – 1272 – 1273 del codice civile e 12 delle Preleggi. Parte appellante contesta il fondamento della sentenza nella parte motiva nella quale si afferma che la semplice stipulazione tra l’impresa V e Assicurazione dell’appendice T15157 alla polizza fideiussoria abbia liberato gli originali contraenti della polizza A, B, C. In sintesi, parte appellante ritiene che la liberazione degli originari contraenti di polizza poteva avvenire solo se X lo avesse espressamente consentito, cosa mai avvenuta nella fattispecie. Parte appellata preliminarmente contesta l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., come indicato in comparsa di risposta, l’appello proposto non rispetta nella sua formulazione i requisiti oggi prescritti dall’art. 342 c.p.c. e pertanto dovrà essere dichiarato inammissibile. Nel merito secondo parte appellata i motivi di appello sarebbero infondati, correttamente il primo Giudice ha statuito che la volturazione della polizza fideiussoria a V, effettuata con appendice del 25/09/2000 ha avuto quale effetto quello di sostituire V agli opponenti quale assicuratore contraente, con conseguente assunzione da parte di costei delle obbligazioni dalla prima derivanti e delle quali solo V può essere chiamata a rispondere. In particolare V, che inizialmente vestiva i panni di coobbligata in solido della polizza, ha assunto, la titolarità esclusiva del rapporto escludendo gli opponenti. La sentenza del primo Giudice ha rettamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva degli appellanti. Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento, erra l’appellante nel sostenere che la liberazione degli appellati e la loro estromissione avrebbe potuto essere operativa solo se il creditore lo avesse espressamente consentito. L’atto di volturazione del 25/09/2000 non poteva avere alcun senso se non di sostituire V agli opponenti quale assicurato contraente, con conseguente assunzione da parte di costei delle obbligazioni dalla prima derivanti e delle quali solo V può essere chiamata a rispondere. Le valutazioni della Corte. L’appello è infondato e va respinto con applicazione della ragione più liquida. Il primo giudice con motivazione appagante, convincente e motivata ha specificato le ragioni giustificatrici, che lo hanno indotto ad assumere la decisione impugnata. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello in quanto esso indica chiaramente le parti impugnate e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e all’applicazione della legge, e anche la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (Cass. Sezioni Unite n°. 27199/2017). Nel merito l’appello è infondato. Dall’ analisi dei referti probatori emerge quanto segue. V già in origine aveva assunto la veste di coobbligato della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie ed alla normativa urbanistica e leggi complementari. In data 4/05/1999 gli odierni appellati vendevano a V l’intera proprietà della lottizzazione, in data 25/09/2000 la X volturava alla V la polizza. Inoltre, V è il soggetto al quale il Comune in data 10/06/1999 ha rilasciato la concessione edilizia. La volontà delle parti, dimostrata sia dal contenuto letterale dell’appendice contrattuale e sia dalla condotta successiva, era quella di trasferire l’obbligo in capo alla sola V, società obbligata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla lottizzazione di (omissis), come ben motivato dal primo Giudice e condiviso da questa Corte, anche ai sensi dell’art. 1362 c.c. In particolare occorre evidenziare che nessun rapporto è intercorso tra gli odierni appellati e V, Comune di M e X dal 16/03/1999 al 31/05/2011 (documento n. 16 fascicolo del primo grado degli odierni appellati), in tale atto di quietanza e surroga X indica come debitore inadempiente V. Dai documenti in atti precedenti si evince che X individua in V la ditta contraente di polizza (doc. 9), così come nella lettera del 06/05/2011 (doc 15) con la quale comunicava l’avvenuto bonifico a favore del Comune di M. Del resto, il contenuto letterale della parola “voltura” altro non vuol che “cambiamento di intestazione di un contratto; registrazione catastale del trasferimento di proprietà di un bene immobile”. In caso contrario in sede di appendice X avrebbe dovuto usare altri termini e clausole che, in qualche modo, avrebbero potuto tenere in essere determinati obblighi contrattuali contro gli odierni appellati, anche in termini di responsabilità solidale, cosa che non è avvenuta. Peraltro nelle convenzioni si deve aver riguardo alla volontà dei contraenti piuttosto che alle loro parole. Ogni altra interpretazione data dalla parte appellante non appare convincente a questa Corte dato che V era già obbligata in solido con X, e pertanto nessuna altra garanzia avrebbe apportato agli originari contraenti dato che la stessa era già coobbligata. Non merita pertanto alcuna censura la sentenza impugnata. Ogni altra questione rimane assorbita dalla ricostruzione fattuale come sopra operata. (omissis) …

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