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| Liberalizzazione della manutenzione straordinaria |
03-06-2010 |
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La legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del Decreto – Legge 40/2010, all’art. 5 sostituisce l’art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380/2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.
Tra questi la più rilevante è la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.
Prima dell’inizio dei lavori è obbligatorio per tale intervento comunicare al Comune il nominativo dell’impresa esecutrice. E’ fatto salvo l’obbligo di conseguire eventuali autorizzazioni ulteriori.
Altri adempimenti sono elencati nella normativa in rassegna.
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