Movida cittadina – Abitanti confinanti con via pubblica – Risarcimento danni – Comune convenuto – difetto di legittimazione passiva

10.1.2021 Tribunale Pesaro – Sent. 13/2021 Est. Mazzini

21/01/2021

(omissis) … “Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sigg.ri G. ed altri convenivano in giudizio il Comune X, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo che: 1. I predetti attori, da molti anni, erano proprietari di alcuni appartamenti siti nella palazzina denominata “(omissis) in Comune di X, adiacente la spiaggia balneare, un tempo libera da costruzioni fisse antistanti; 2. Negli ultimi anni, venivano costruiti, sul lungo mare, tre chioschi posti a poche decine di metri di distanza dal suddetto Condominio e denominati, rispettivamente, (omissis); 3. Il Comune di X dava, altresì, in concessione la spiaggia libera; 4. Dopo la costruzione dei predetti chioschi, ove d’estate si svolgevano numerose manifestazioni musicali in ore notturne, il riposo dei condomini diveniva, di fatto, impossibile; 5. Il superamento dei limiti di decibel ammessi nella zona veniva rilevato anche dall’Arpam, intervenuta su segnalazione (di un condominio n.d.r.) in data 17.06.2010, nonché negli anni successivi; 6. Per tale ragione, in data 02.07.2017, il Sig. V, coniuge della Sig.ra M. denunciava tale circostanza presso la Guardia di Finanza di (omissis), evidenziando il continuo superamento dei limiti d’intensità sonora ammessi dalla legge da parte dei chioschi; 7. Oltre alle immissioni sonore predette, i condomini subivano ulteriori situazioni di degrado derivanti dalle numerose violazioni edilizie perpetrate dal chiosco (omissis), nonché derivanti dalle violazioni delle norme in materia igienico sanitaria poste in essere dal medesimo chiosco; 8. Nonostante tali situazioni di illegalità, il Comune di X sanava gli abusi edilizi posti in essere dal predetto chiosco ed ometteva qualsiasi intervento atto a far cessare le immissioni sonore illecite. Pertanto, ritenendo che il Comune di X fosse responsabile dei danni arrecati ai condomini, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per aver omesso di vigilare sui beni demaniali dati in concessione, parte attrice chiedeva all’adito Tribunale: di dichiarare il Comune di X tenuto a far rispettare agli utilizzatori dei chioschi (omissis) il divieto di superamento di immissioni sonore ed a dotarsi di adeguati apparecchi idonei a tale limitazione; di dichiarare il Comune di X tenuto a far rispettare al gestore del chiosco (omissis) il divieto di utilizzo della spiaggia libera e del proprio locale in spregio alle norme igienico sanitarie ed urbanistiche, nonché delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività enogastronomiche e musicali di volta in volta organizzate. Infine, parte attrice chiedeva che il Comune di X venisse condannato al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di €. (omissis) a titolo di danno patrimoniale collegato al deprezzamento degli immobili (omissis) e dell’ulteriore somma complessiva di €. (omissis) per danni non patrimoniali anche di natura biologica, ovvero €. (omissi) per ciascuno degli attori, o di quella maggiore o minore somma risultante di giustizia. Con comparsa di risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il Comune di X, il quale, contestando integralmente le avverse pretese, assumeva: 1. Il proprio difetto di legittimazione passiva; 2. L’operatività della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, stipulata con la compagnia assicurativa J, al fine di essere manlevata e garantita per ogni somma che eventualmente fosse tenuta a corrispondere; 3. Il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della presente controversia; 4. La nullità dell’avversa domanda per indeterminatezza ex art. 163, comma 3, c.p.c.; 5. L’infondatezza della domanda qualificata in termini di responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.; 6. L’eccessività del quantum risarcitorio; 7. L’intervenuta prescrizione di ogni diritto risarcitorio derivante dalla responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione convenuta. Per tali ragioni, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo J ex art. 167-269 c.p.c., parte convenuta chiedeva all’intestato Tribunale: di statuire il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della competente giurisdizione amministrativa, eccependo altresì l’inammissibilità, anche per tardività ex art. 30 e 133 c. amm.vo, della domanda; di respingere le domande attoree, poiché carenti nella legittimazione passiva; di dichiarare la domanda inammissibile ai sensi dell’art. 4, l. 2248/1865, nonché la sua nullità ai sensi dell’art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.; di dichiarare le avverse domande infondate ed esorbitanti nel quantum, nonché prescritte. In via subordinata e salvo gravame, parte convenuta chiedeva che la terza chiamata venisse dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne la prima da ogni somma ed onere che eventualmente la stessa convenuta fosse tenuta a corrispondere in favore di parte attrice. Ritualmente si costituiva la terza chiamata J, la quale, con riferimento alla domanda di parte convenuta, deduceva l’inoperatività della polizza, in quanto i danni lamentati da parte attrice erano conseguenti ad eventi verificatisi in epoca antecedente a quella della stipula della citata polizza, decorrente dal 30.06.2017. Con riguardo alla domanda attore, invece, la terza chiamata eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la controversia nella competenza del Giudice Amministrativo, nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune di X. La compagnia assicurativa deduceva, altresì, l’inammissibilità dell’azione avanzata da parte attrice e l’insussistenza di qualsiasi danno in capo a parte attrice. Per tali ragioni, la terza chiamata chiedeva all’adito Tribunale: di accertare e dichiarare l’inoperatività della polizza; di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’Autorità Ordinaria per appartenere la competenza al TAR Marche; di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di X; e, in ogni caso, di rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto. La causa, istruita mediante prove documentali, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, all’udienza del 23.09.2020 con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In diritto La presente causa ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dai Sigg.ri G ed altri nei confronti del Comune di X sul presupposto che il deprezzamento degli immobili di loro proprietà siti nella palazzina denominata (omissis), sia imputabile ex art. 2051 c.c. a quest’ultimo, in qualità di concessionario del demanio marittimo, in quanto il medesimo Ente non impediva intollerabili immissioni sonore provenienti dai chioschi (omissis), né reprimeva violazioni edilizie commesse dal concessionario titolare del chiosco (omissis). Tali condotte della convenuta, secondo parte attrice, provocavano altresì un danno biologico ai suindicati condomini. Ora, qualificata la domanda attorea, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. Questo Tribunale è competente a decidere della presente controversia in quanto, nel caso di specie, l’indagine circa la sussistenza di responsabilità in capo al Comune di x concerne la violazione del principio del “neminem laedere”, il quale non esprime una norma di azione amministrativa, bensì un precetto generale, applicabile a tutti i soggetti, pubblici e privati. Ciò posto, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di x poiché è in capo al concessionario, e non all’Ente pubblico concedente, la detenzione del bene e il conseguente dovere di vigilanza e custodia (cfr. Cass. 20 ottobre 2016, n. 21221). Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. 29 luglio 2016, n. 15761). Ad abundantiam, e volendo superare la genericità e indeterminatezza della domanda avanzata da parte attrice, deve essere precisato che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. (e non ex art. 2051 c.c.), mentre la tutela inibitoria invocata ai sensi dell’art. 844 c.c.. Tuttavia, anche previa riqualificazione della domanda nei termini esposti la stessa - stante il più rigoroso regime probatorio richiesto dalla norma di cui all’art. 2043 c.c. - sarebbe risultata infondata. In primis, poiché, avendo allegato parte attrice esclusivamente dei rilievi fonometrici relativi al solo e risalente anno 2010, l’effettuazione di un giudizio circa la tollerabilità delle immissioni, riferibili ad un preciso periodo temporale ovvero all’attualità, risulta precluso (cfr. Doc. 3 – fascicolo di parte attrice); in secondo luogo, poiché non risulta dimostrato il nesso eziologico tra condotta del Comune (in tal caso omissiva) e danno subito dall’attrice. Infine, alcuna voce di danno risulta validamente dimostrata. Infatti, con riferimento al danno relativo al deprezzamento degli immobili si rileva l’inadeguatezza probatoria, o meglio, l’inattendibilità della sola relazione di parte a firma dell’Ing. W, marito dell’attrice (omissis) (dunque, avente un chiaro interesse all’esito del presente giudizio); mentre con riferimento al danno biologico nessuna prova risulta fornita da parte attrice. Da ultimo, alcun rilievo avrebbe assunto, ai fini del giudizio, la variante alle NTA, approvata con delibera 7/06/2017 n. 96 del Comune di Mondolfo in quanto, trattasi di prerogativa propria dell’Ente Locale. Il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Comune di X preclude ogni accertamento relativo al rapporto tra questo e la propria compagnia assicurativa chiamata in causa. (omissis)  

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