Infortunio sul lavoro – azione risarcitoria del dipendente e rivalsa INAIL – condanna del datore di lavoro – accoglimento dell’inibitoria in appello - ragioni

9.9.2021 Corte di Appello di Ancona – Sez. lavoro – Pres. Gianfelici - Est. Quitadamo

20/09/2021

(omissis)…“Letta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; esaminati gli atti; ritenuto, quanto al periculum in mora, che debba trovare applicazione il terzo comma dell’art.431 c.p.c., il quale prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza che pronunci condanna in favore del lavoratore, quando dalla stessa possa derivare un gravissimo danno all’altra parte; che il presupposto del “gravissimo danno”, di cui alla disposizione richiamata, possa ravvisarsi anche nell’ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l’esecuzione arreca ad una parte del processo e i sacrifici che impone all’altra; rilevato che, nel caso di specie, l’ingiustificato squilibrio delle posizioni delle parti risiede nell’entità delle somme che parte appellante è stata condannata a versare in favore di parte appellata, cui fa riscontro una situazione patrimoniale di quest’ultima non prospettata in termini tali da far apparire la medesima esposta a particolare pregiudizio nell’attesa dei tempi di definizione del giudizio di merito; che, con riferimento al fumus boni iuris, la questione affrontata e decisa in primo grado appare complessa, in quanto involge molteplici questioni valutative ed interpretative, implicanti ex se l’opinabilità della decisione di primo grado con precipuo riferimento al quantum della pretesa accertata, che rendono oggettivamente incerta una prognosi circa l’esito globale del giudizio di gravame P.Q.M. sospende l’esecuzione della sentenza impugnata  

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