Giudizio di rinvio – violazione degli articoli 318 e 323 c.p. – fattispecie - insussistenza

21.7.2021 Corte di Appello di Perugia – Sentenza 568 – Pres. e Rel. Massei

02/09/2021

(omissis) APPELLANTE L'imputato, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in data 02.12.2016, con la quale veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione. La Corte di Appello di Ancona con sentenza emessa in data 30.10.2019 riduceva la pena inflitta all'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. La Corte Suprema di Cassazione con sentenza emessa in data 08.01.2021, annullava la sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi h) ed e) e rigetta il ricorso in relazione al capo c ), disponendo il rinvio degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sui capi h) ed e) e sul trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile la sentenza per il reato di cui al capo c) . (omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con pronuncia dell' 8.1.2021 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona del 30.10.2019 nei confronti di X con riferimento ai reati di cui ai capi H) ed E) ed ha rigettato il ricorso per il capo C) disponendo il rinvio degli atti a questa Corte per nuovo giudizio sui capi H ed E e sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi dichiarato irrevocabile la sentenza nei confronti di X per il reato di cui al capo Ce rigettato il ricorso di V. Con riferimento alla posizione di X, limitatamente al quale è stato disposto nei limiti sopra specificati il rinvio a questa Corte, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dallo stesso proposto e relativo al reato di cui al capo C) relativo all' art. 319 quater c.p. Sono stati invece ritenuti fondati i motivi relativi ai reati di cui agli artt. 318 c.p. e 323 c.p. descritti, rispettivamente, ai capi E) ed H). Per detti reati è stato disposto rinvio a questa Corte per nuovo esame. Con riferimento al reato di corruzione (capo E) la S.C. ha rilevato che "la ragione assorbente che giustifica l’accoglimento del ricorso sul punto attiene alla carenza di motivazione in ordine ali' accertamento del nesso eziologico ravvisato tra la donazione delle due cinture ed il compimento dell' atto amministrativo favorevole adottato dal X desunto essenzialmente dalla vicinanza temporale dei due eventi avvenuti a distanza di un giorno l’uno dall' altro" . Ha rilevato la Cassazione che, trattandosi della dazione di un bene di imprecisato valore economico (due cinte di pelle), la sola considerazione del dato temporale appare insufficiente a fondare la dimostrazione della sussistenza di un accordo corruttivo, una volta esclusi la illegittimità e l’antidoverosità dell' atto amministrativo e tenuto conto dell' assenza di indici univoci della esistenza di un previo accordo che possa aver condizionato I' esercizio della funzione pubblica da parte del X. Con riguardo al reato di abuso di ufficio di cui al capo E) la Cassazione, dopo aver dato conto della modifica legislativa intervenuta, della contestazione mossa all’imputato e di quanto ritenuto dai giudici di merito, evidenzia che il fatto attribuito all'imputato conserva rilevanza penale unicamente sotto il profilo dell' obbligo di astensione. I giudici di merito avevano tuttavia valutato come assorbente la violazione di legge ravvisata sotto il profilo dei doveri di imparzialità; invece I' aspetto divenuto decisivo a seguito della modifica del quadro normativo di riferimento e riguardante I' obbligo di astensione, non era stato adeguatamente affrontato e motivato. Sulla base di tali rilievi incidenti il compendio motivazionale la Cassazione ha annullato e disposto il rinvio per nuovo giudizio sui reati di cui ai capi E ed H. AII' udienza dell' 11.5.2021 la difesa di X chiedeva rinvio in attesa del ricorso straordinario proposto ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza della Cassazione 8.1.2021. Questa Corte non ritenendo che la proposizione di tale ricorso potesse costituire motivo di rinvio disponeva per la trattazione del processo. Le parti concludevano come in atti e questa Corte all' esito della relativa camera di consiglio emetteva la decisione dando immediata lettura del dispositivo e con riserva della motivazione nel termine di 90 giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE. Secondo quanto esposto in parte narrativa la Corte di cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona del 30.10.2019 nei confronti di X con riferimento ai reati di cui ai capi H) ed E) ed ha rigettato il ricorso per il capo C) disponendo il rinvio degli atti a questa Corte per nuovo giudizio sui capi H ed E e sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi dichiarato irrevocabile la sentenza nei confronti di X per il reato di cui al capo Ce rigettato il ricorso di V. Ciò premesso e muovendo dal reato di cui al capo E, il giudice di primo grado ha evidenziato in primo luogo che il reato di corruzione impropria è stato attribuito a X per aver ottenuto forti sconti per un acquisto presso il punto vendita P mediante il diretto intervento del legale rappresentante della società M sul personale addetto alla vendita e questo come compenso per aver adottato, quale capo ufficio controlli della Direzione Provinciale di (omissis) dell' Agenzia delle Entrate, atti di annullamento o riduzione di pretese tributarie nei confronti del M stesso e della di lui moglie. Il giudice di primo grado ha quindi puntualizzato che a determinare la sussistenza del reato è il collegamento tra la condotta dell' attuale imputato e l’utilità conseguita per sé e per I' amica W; la prova di ciò l’ha individuata in primo luogo dalla telefonata n. 591 del 4.7.2013 nella quale X e M parlavano al telefono della pratica e l’imputato si impegnava di portare di persona il provvedimento presso il negozio del M dove si recava per degli acquisti e da ciò emergerebbe lo stretto nesso tra il provvedimento adottato dal X e l’utile conseguito quale contropartita e costituito dal!' acquisto di cinte per sé e per l’amica W, cinte che non venivano pagate. L' ulteriore elemento di prova deriverebbe dalla tempistica atteso che, pur essendo il primo accertamento nei confronti dei contribuenti risalente ad alcuni mesi prima, il provvedimento di annullamento e di riduzione era del 3.7.2013 e quindi nel giorno immediatamente precedente quello di fruizione dell' utilità costituita dalle cinte. A questo punto appare utile richiamare quanto statuito dalla cassazione e che cioè "se tali donativi, pur di modico valore, integrano certamente I' illecito disciplinare allorché siano avvenuti in coincidenza temporale con I' esercizio della funzione, per integrare invece il reato di cui all' art. 318 c.p. non basta la sola correlazione temporale ma è richiesto che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte, poiché la corrispettività funzionale di ciascuna di esse resta un elemento necessario per l’integrazione del reato di corruzione, tanto di quella propria che di quella impropria". Nella medesima sentenza viene quindi richiamato il principio per il quale non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico ufficiale e correlativamente deve ritenersi che anche la condotta del soggetto pubblico che ne accetti la corresponsione al di fuori di una relazione di corrispettività con I' attività svolta non assume rilevanza penale. L'applicazione di tali insegnamenti comporta l’assoluzione dell' imputato dal reato di cui al capo E) per insussistenza del fatto. La grande sproporzione tra il valore delle due cinture e il compimento dell' atto amministrativo favorevole adottato dal X esclude quella sinallagmaticità richiesta per l’esistenza del reato de quo tanto più che, come ha anche osservato la S.C. mancano sicuri indici univoci della esistenza del previo accordo non potendosi questo desumere dal mero dato temporale e questo anche a fronte della sproporzione già evidenziata tra il valore delle due cinture e il valore cieli' atto amministrativo e non potendosi desumere detto accordo dalle intercettazioni che nulla dicono di un tale accordo e la loro tempistica, come anche osservato dalla cassazione, non appare coerente con l’accordo corruttivo. Analoga pronuncia va emessa con riferimento al reato di abuso di ufficio di cui al capo H). Sul punto la Cassazione, dopo aver dato conto della modifica legislativa intervenuta, ha evidenziato che il fatto attribuito all’imputato può conservare rilevanza penale unicamente sotto il profilo dell' obbligo di astensione in relazione agli "stretti rapporti di amicizia e frequentazione con Q, legale rappresentante dell'Associazione" (v. capo di imputazione). Il giudice di primo grado sotto tale profilo ha ritenuto di ravvisare la prova del detto rapporto di amicizia nel fatto che il figlio … (dell' attuale imputato X) … Matteo aveva svolto un tirocinio presso lo studio di Q e, inoltre nelle intercettazioni telefoniche ed al riguardo viene richiamata quella n. 546 del 2.7.2013 e in quanto riferito dal M.llo F e dal Cap. D. Al riguardo va tuttavia osservato che il M.llo F dà conto dell' attività di indagine effettuata ma non riferisce specifiche circostanze dalle quali sia possibile desumere l’esistenza di un rapporto di amicizia tra X e Q. Anche il capitano D ha riferito delle indagini svolte e delle varie comunicazioni ricevute dall' attuale imputato in ordine alla verifica che stava effettuando l’Agenzia delle Entrate; quanto poi ai rapporti che sarebbero esistiti tra X e Q ha parlato di una conoscenza tra i due e pur facendo menzione dell' esistenza di rapporti di amicizia non ha specificato elementi né ha descritto specifiche circostanze dalle quali risultava l’effettiva esistenza di tale rapporto amicale; sotto tale profilo ha fatto piuttosto riferimento al tirocinio svolto dal figlio dell' attuale imputato presso lo studio di Q ed alle intercettazioni. Ora, per quanto riguarda il tirocinio svolto dal figlio dell' attuale imputato, presso lo studio di Q è circostanza che di per sé non si ritiene idonea a far di ritenere esistente il rapporto di amicizia tra X e Q presso il quale il figlio ha svolto il tirocinio. Al riguardo può ritenersi che lo svolgimento del tirocinio presso un dato studio non comporta necessariamente anche l’esistenza e/o l’instaurazione di un rapporto di amicizia ed anche a ritenere che detto tirocinio possa aver comportato una certa frequentazione e l’instaurarsi di un rapporto di amicizia questo avrebbe potuto riguardare Marcello Piero ed il suo tirocinante e non anche, quasi in applicazione di non si sa bene quale proprietà transitiva, il padre del tirocinante stesso. Quanto poi alle intercettazioni telefoniche dalle stesse non risultano conversazioni o indicazioni sintomatiche del detto rapporto di amicizia. Né dalla conversazione n. 546 del 2.7.2013 espressamente citata nella sentenza del giudice di primo grado come sintomatica del rapporto di amicizia in disamina, si ritiene che possa rinvenirsi la conferma o la prova del detto rapporto di amicizia. In detta conversazione intercorsa tra I' attuale imputato e tale Y, ad un certo punto il primo dice al secondo: "E tanto, Y, io ... stasera mo' ... mo' sto qua al bar, qua con Q e un po' di amici, tanto vieni. .. mangio, mangio in giro" (pag. 135 delle trascrizioni delle intercettazioni, Tomo 1). Da tale frase emerge soltanto I' incontro con Q ma non anche I' amicizia con questi. Infatti la comunicazione di trovarsi al bar con Q è troppo generica perché dalla stessa possa desumersi I' amicizia tra i due; si potrebbe anzi osservare che I' ulteriore immediata specificazione ( "e un po' di amici" ) stia a indicare la non omologabilità di Q alle altre persone con le quali si trovava e, queste sì, qualificate come "amici" . Un ulteriore riferimento a Q potrebbe ravvisarsi anche nella conversazione intercorsa tra X e W, conversazione n. 547 dello stesso 2 luglio 2013. In questa ad un certo punto X dice quanto segue: "sono qui con quel (omissis), quell' amico di (n.d.r. mio figlio)" (pag. 141 trascrizioni Tomo 1). Che il riferimento sia a Q non è dato certo e comunque anche ad ammetterlo lo stesso viene indicato come amico del figlio e non come proprio amico. Deve quindi ritenersi come non risulti la prova certa del rapporto di amicizia tra I' attuale imputato e Q e pertanto l’obbligo di astensione che sarebbe dovuto derivare da tale rapporto di amicizia non può ritenersi adeguatamente provato. Anche per tale reato X va quindi assolto perché il fatto non sussiste con revoca delle relative statuizioni civili. (omissis) Consentendolo i precedenti penali, la misura della pena principale inflitta e la ragionevole presunzione che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori fatti di penale rilievo gli si concedono alle condizioni di legge i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. P.Q.M. Visti gli artt. 605, 627 e 530 cpp Giudicando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione in data 8.1.2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Urbino del 2.12.2016 nei confronti fra gli altri di X e da questo appellata, già parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Ancona del 30.10.2019, assolve l’imputato X dai reati a lui ascritti ai capi E) ed H) della rubrica perché i fatti non sussistono con revoca delle relative statuizioni civili; (omissis)

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