Giudice di Pace di Pesaro – sentenza 623 / 2011 Est. De Cristofaro

Procedimento Amministrativo L. 689/81 – L. 241/1990 – termine – conclusione – inapplicabilità

14/12/2011

La società X, proponeva opposizione a sanzione amministrativa ritenendo infondata ed inammissibile la pretesa della P.A. in quanto al procedimento amministrativo, per la cui conclusione non sia previsto un termine, deve applicarsi la normativa di cui alla legge 241/90 di carattere generale, donde le ordinanze ingiunzioni emesse oltre il termine di gg. 30, (ora 90 gg ex lege n. 80/2005) devono considerarsi tardive. L’opposizione è stata respinta. Il giudicante “… osserva che detto termine è “scarsamente adattabile al procedimento che si conclude con l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione in quanto procedimento di carattere contenzioso anche in sede amministrativa, le cui fasi sono espressamente disciplinate dalla legge 689/81 anche nella scansione temporale con termini intermedi più ampi incompatibili con il termine fissato in via generale dalla legge 241/80”…... Deve, invece, trovare applicazione, nel caso di specie, il termine quinquennale previsto dall’art. 28 della legge 689/81 ….“ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. Sez. Lavoro n. 9680/03, nn. 1785/05 e 6409/09). …”

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