Esenzione IMU – abitazione principale – criteri di accertamento

11.12.2019 Commissione Tributaria Provinciale Pesaro – Sent. 416 – Pres. Fanuli – Est. Mensà

27/12/2019

…“Ricorso proposto da X contro il Comune di M per l’annullamento dell’avviso di accertamento per IMU, periodo d’imposta 2013.Con l’avviso di accertamento il Comune di M ha richiesto alla contribuente il pagamento dell’IMU per l’annualità 2013 relativa al possesso di abitazione sita nel territorio comunale.Per il Comune l’unità immobiliare non poteva godere del trattamento agevolato riconosciuto per abitazione principale, consistente nella cosiddetta Mini IMU, in quanto la ricorrente non vi dimorava.La contribuente ha impugnato il suddetto provvedimento proponendo ricorso per i seguenti motivi:

  • Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2, D.lgs. 504/1992, anche a seguito della modifica introdotta dell’art. 1, co. 173, L. 296/2006 e dell’art. 14, co. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI/IMU
  • Illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria. La continuità della dimora nell’appartamento in oggetto risulta dimostrata dalle utenze dell’energia elettrica e del gas metano, da numerosi scontrini fiscali per acquisti, da fatture per servizi. Ininfluente è il rilievo che il figlio risiedeva in altro Comune, presso i nonni materni, né che la propria occupazione era presso la città Y.La ricorrente chiede di annullare l’avviso di accertamento, con vittoria di spese di giudizio.Il Comune di M controdeduce alle argomentazioni di controparte evidenziando che:
  • La circostanza che la residenza del convivente della contribuente è attualmente presso l’abitazione in questione, non contribuisce a provare che la dimora abituale ai fini IMU di X era nel 2013 nell’appartamento di M in quanto l’iscrizione anagrafica della residenza del convivente è avvenuta nel 2017;
  • Per abitazione principale deve intendersi l’immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.Rileva, pertanto, il concetto di residenza e dimora del nucleo familiare e non della singola persona.Il nucleo familiare della ricorrente non poteva che essere individuato in quello formato con il figlio minore che risiedeva nel 2013 in Provincia di P.Il Comune, nelle controdeduzioni, ha riportato sentenze di Cassazione e di Commissioni Tributarie che hanno confermato la validità delle ragioni su cui ha fondato l’avviso di accertamento.Chiede di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.In udienza sono presenti i rappresentanti delle parti che confermano le ragioni esposte negli atti prodotti.MOTIVAZIONE DELLA SENTENZALa Commissione osserva che:
  • L’art. 8, comma 2, d.Lgs 504/1992 dispone: “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”;
  • Con l’art. 1, comma 173, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata apportata un’aggiunta al previgente testo dell’art. 8, della legge 30 dicembre 1992, n. 504. Dal 1 gennaio 2007 il testo recita: “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono…”;
  • Nelle controdeduzioni il Comune ricorda che “la residenza anagrafica stabilita da un componente della famiglia in un immobile diverso da quello occupato dal resto della famiglia è situazione che deve essere provata”.E’ di tutta evidenza che per affermare che un’abitazione sia considerata principale o non per il soggetto che vi dimora, dipende dalla dimostrazione dell’esistenza o della mancanza di elementi oggettivamente e facilmente rilevabili, che possono esserci nelle diverse situazioni.Dall’art. 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si desume che l’avviso di accertamento deve fornire la prova che il luogo di residenza anagrafica del contribuente non corrisponde alla sua abitazione principale. In tale caso è onere del contribuente dare dimostrazione che quanto sostenuto dall’Amministrazione Comunale non corrisponde a realtà.Nel caso in esame, il Comune ha ritenuto che l’abitazione principale della ricorrente nell’anno 2013 non poteva essere considerato l’appartamento in M perché:
  • Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, rileva, pertanto, la residenza e dimora del nucleo familiare e non della persona.Il nucleo familiare della ricorrente non poteva che essere individuato in quello composto con il figlio minore, residente a P.
  • I dati riportati nelle bollette per il consumo di energia elettrica (che anche per il Comune non è stato possibile determinare i consumi effettivi addebitati) e di gas metano e le schede del telepass dimostrano un utilizzo limitato, stagionale estivo, tipico di un’abitazione tenuta a disposizione.La contribuente nel ricorso espone le seguenti ragioni per le quali l’appartamento in M nel 2013 era la sua abitazione principale in cui ha dimorato abitualmente:
  • Le utenze dell’energia elettrica e del gas metano dimostrano l’occupazione dei locali con continuità dal 2012;
  • Presso l’appartamento in M era prevista la “reperibilità durante la malattia”,
  • Una serie di documenti fiscali (scontrini di acquisti, ricevuta controllo caldaia, fatture di telepass, ecc.) dimostrano le numerose e costanti presenze nell’appartamento;
  • Il figlio minore risiedeva in altro Comune, presso i nonni materni, ma per ragioni di mera opportunità e scelta della sua stabilità nella crescita, anche per che il padre era residente poco lontano, e comunque l’affido era condiviso;
  • E’ ininfluente che il proprio luogo di lavoro era presso la citta di Y.
  • L’art. 8 co. 2 D.lgs 504/92 per presunzione semplice considera che l’abitazione principale coincide ai fini dell’IMU con la residenza anagrafica del soggetto passivo, salvo prova contraria.Nel caso in esame, premesso che l’avviso di accertamento è da ritenere regolarmente motivato perché espone le circostanze di fatto e di diritto quale presupposto della sua emissione ed esplicita le ragioni di fatto con cui l’Ufficio giustifica la pretesa impositiva, tanto che la contribuente ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa, questo Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi:
  • Il Comune di M ha fondato l’avviso di accertamento principalmente sul principio per il quale la qualifica di abitazione principale, al fine della concessione dell’agevolazione fiscale IMU, va riconosciuta all’appartamento in cui la contribuente dimostrava che il suo nucleo familiare aveva la residenza e la dimora abituale.E’, pertanto, in considerazione che il figlio minorenne risiedeva presso i nonni materni in P ed il padre del figlio era residente in altro Comune, ha classificato l’appartamento in M non abitazione principale della ricorrente.Le ragioni esposte dal Comune non trovano giustificazione perché il nucleo familiare della ricorrente nell’anno 2013 era costituito dalla sua persona e da quella del figlio minorenne.Ma, risultando che la residenza del figlio era stata posta in un altro Comune a seguito di affido condiviso presso i nonni materni, il figlio non poteva dimorare nell’abitazione della madre in M.
  • Anche il motivo di contestazione riguardante le scarsità dell’importo pagato per le utenze dell’appartamento in oggetto, non convalidano l’atto di accertamento in considerazione che, comunque, la contribuente ha dimostrato che le spese per utenze sono da lei state sostenute ed il loro ammontare è giustificato dal fatto che la sede del suo lavoro era in Y e che il figlio era completamente a suo carico per cui aveva l’obbligo di assisterlo e sostenerlo continuamente nella sua crescita.Per quanto sopra esposto, l’analisi degli elementi sui quali le parti hanno fondato le proprie ragioni inducono a ritenere che nel caso esaminato sussistono i presupposti per qualificare l’appartamento in oggetto quale abitazione principale della ricorrente alla quale va riconosciuto il diritto ad usufruire dell’agevolazione fiscale applicata dal Comune di M.Pertanto, il ricorso è accolto.In considerazione della particolarità della situazione esaminata, risulta equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti”…(omissis) 

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