Edilizia urbanistica – Contry House – zona vincolata dal PPAR a tutela integrale divieto di aumenti volumetrici – accessori e garage – sussiste – volumi completamente interrati – irrilevanza

19.7.2022 Tar Marche Sent. 421/2022 Pres. F.F. Morri Est. Ruiu

04/08/2022

…“Parte ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di X, in data 25 maggio 2016, richiamandosi ai pareri negativi (anche essi impugnati) della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, rigettava l’istanza di rilascio del permesso di costruire concernente “lavori di realizzazione di autorimessa interrata a servizio del complesso restauro <ex Canonica> in località (omissis)con destinazione a struttura ricettiva rurale ai sensi dell’art. 21 L. R. 9/2006, sull’immobile ubicato nel predetto Comune in Loc. (omissis)”. Con il primo motivo si deduce eccesso di potere per falso presupposto in fatto e in diritto. L’autorimessa interrata costituirebbe pertinenza di un complesso autorizzato, destinato a struttura ricettiva in zona agricola, come previsto e disciplinato dall’art. 9 della L.R. n. 9 del 2006 e quindi assentibile in ogni caso. Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere sotto altro profilo, irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà. La circolare n. 3 del 1997, richiamata dall’art, 79 delle NTA, prevede la localizzazione in zona vincolata sia del complesso principale sia delle relative pertinenze delle “country-house”, rientranti nell’ambito delle “attività ricettive rurali” disciplinate dall’art. 21 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9. Sarebbe quindi irrilevante il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali. Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità dell’agire della p.a., e violazione di legge. La circolare n. 3 del 1997, citando l’art. 2 della L.R. n. 31 del 1994 chiarisce che le “c.-h.” (country house) possono essere realizzate in “aperta campagna”. Il PRG del Comune di X adeguato al PPAR consente esplicitamente l’ammissibilità nelle zone agricole a tutela integrale delle opere di cui alla circolare della Regione M richiamata e quindi la possibilità di realizzare il bene principale consente di realizzare anche le pertinenze da destinare al suo servizio che nella fattispecie sono costituite dalle “attrezzature sportive e ricreative” (elenco meramente esemplificativo) previste dall’articolo 2, comma 1, della Legge Regione Marche n. 31 del 1994. Inoltre sono contestati la motivazione del diniego del SUAP e i conformi pareri della Regione Marche e della Provincia di Pesaro Urbino. Tali pareri non avrebbero considerato che la richiesta per un’autorimessa interrata, prevista a servizio della struttura ricettiva rurale, contenente n. 4 posti auto costituisce pertinenza ai sensi dell’art. 817 cc., pertanto, ammissibile ai sensi dell’art. 97 del PRG, non essendo qualificabile, secondo l’art. 13, comma 1, lett. bb) del RET, come nuovo edificio. Con ordinanza n. 292 del 2016 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, ritenendo che ad un sommario esame, non emergessero evidenti profili di fondatezza del ricorso e che, in ogni caso, trattandosi di diniego di permesso di costruire, fosse indimostrato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato. Si sono costituiti il comune di X e la Regione Marche, resistendo al ricorso. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto, in base ai principi fatti propri dal Tribunale nella sentenza 31 gennaio 2018 n. 76 (impugnata e non sospesa), riguardante la realizzazione di locali interrati a servizio del medesimo complesso. 1.1 L’edificazione in progetto ricade in zona omogenea “E3 – agricola sottoposta a tutela integrale”, caratterizzata dalle seguenti tutele paesistico ambientali: “Crinale” (art. 11 delle NTA del PRG), “paesaggio agrario” (art. 23 delle NTA del PRG” ed “edifici e manufatti storici” (art. 24 delle NTA del PRG). 1.2 In ragione dello stretto regime vincolistico di cui sopra, va ritenuto condivisibile l’impugnato diniego, basato sui conformi pareri della Regione Marche e della Provincia di Pesaro Urbino. 2 Con riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di fare riferimento alla citata sentenza n. 76 del 2018 (che riguarda sempre volumi interrati), la quale afferma che sono infondate le censure che si richiamano alla possibilità, prevista dalla vigente legislazione regionale di settore, di realizzare accessori pertinenziali necessari per l’utilizzo delle strutture ricettive, in quanto il divieto di incremento dei volumi esistenti preclude qualsiasi nuova volumetria, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volumi (Tar Marche 76 del 2018 cit.). La medesima regola è applicabile per i volumi interrati destinati ad autorimessa. Risolutivamente, la sentenza osserva che le norme regionali di settore (LL.RR. n. 31/1994 e 9/2006) non consentono certo di realizzare le strutture ricettive in contrasto con le norme del PPAR e dei PRG adeguati allo stesso. La circolare regionale n. 3/1997 si limita infatti a ribadire che le strutture de quibus possono anche ricadere in aree di valore paesistico e ambientale, ma sempre nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del PPAR (Tar Marche n. 76/2018 cit.). In particolare la circolare stabilisce espressamente che “….l'obbligo del rispetto della normativa tecnica di attuazione del Piano - e fatte salve le norme della L.R. n. 13/1990 sulla edificazione delle zone agricole, se applicabili - , consente di recuperare edifici al fine di destinarli a "c.-h." anche con aumento della volumetria preesistente, qualora questi si trovino in ambiti soggetti a tutela orientata, e invece senza possibilità di ampliamenti, se questi si trovano in ambiti soggetti a tutela integrale….”. 2.1 Per costante giurisprudenza, i volumi interrati hanno rilievo paesaggistico (Tar Lombardia Brescia 16 marzo 2020, n.227), per cui non possono essere realizzati nella fattispecie. 2.2 Con riguardo al terzo motivo, come sostenuto dal Comune nel documento istruttorio allegato al provvedimento di diniego, non si vede come la realizzazione di un’autorimessa interrata possa rientrare nelle “attrezzature sportive e ricreative” di pertinenza previste dall’articolo 2, comma 1, della Legge Regione Marche n. 31 del 1994 (in disparte il fatto che, come ricordato nella precedente trattazione, la legislazione regionale deve essere coordinata con le tutele previste dal PRRG). 2.3 Sempre con riguardo al terzo motivo, nel quale si afferma che l’autorimessa sarebbe comunque realizzabile, essendo una pertinenza non qualificabile quale “edificio”, come già chiarito in precedenza non è discussione il carattere di pertinenza dell’autorimessa, ma la possibilità di realizzare volumi rilevanti, anche interrati, nell’ambito di tutela integrale. Il regime urbanistico preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume interrato e volume fuori terra, e ciò in quanto il regime vincolistico non è finalizzato al dimensionamento degli interventi edilizi ai fini dell'ordinato sviluppo del territorio, quanto piuttosto alla tutela conservativa dei beni sottoposti a vincolo (Tar Marche 76/2018, cit.). 3 Per quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto. (omissis)

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