Dichiarazione di stato di insolvenza di Compagnia Assicuratrice del Regno Unito – istanza di interruzione del processo – regolamento CEE 1346/2000 – inapplicabilità – conseguenze

24.2.2020 Trib. Pesaro – Ordinanza - Est. F. Melucci

27/02/2020

(Omissis) … rilevato … (Omissis) -         Che, riguardo alla sentenza di insolvenza prodotta dalla difesa di Assicurazione, si osserva: 1) non si applica nella specie il regolamento CE n. 1346 del 2000 in quanto il Regno Unito non fa parte degli Stati della Comunità Europea; 2) le sentenze dichiarative di fallimento pronunciate all’estero non spiegano naturalmente effetti nell’ordinamento interno, giacché questo non accede al principio dell’universalità delle pronunce di insolvenza, ma a quello della territorialità (v. art. 9 comma 3 L.F., che ammette la possibilità di aprire una procedura concorsuale anche nei confronti di imprenditore già dichiarato fallito all’estero); 3) i sistemi cui è possibile ricorrere per conferire efficacia domestica alla pronuncia estera sono di due tipi: riconoscimenti per il tramite di procedure di riconoscimento che conferiscano efficacia anche all’interno dell’ordinamento interno, oppure convenzioni internazionali che definiscono in maniera astratta a quali condizioni tale riconoscimento si produca automaticamente (infatti l’art. 9 comma 4 L.F. espressamente prevede che “sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione Europea”); 4) tuttavia, lo statuto giuridico di persone ed enti non abbisogna di riconoscimento, perché il sistema di diritto internazionale di cui alla legge n. 218 del 1995 prevede che la legge regolatrice dell’ente è individuata in ragione dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, segnatamente per quegli aspetti della vita della persona giuridica elencati al comma 2 dell’articolo 25, tra cui, alla lett. d), compare “la capacità”; 5) ne consegue che, mentre gli effetti tipicamente fallimentari di una procedura concorsuale aperta all’estero sono regolamentati in Italia dai sistemi di recepimento sopra esposti, la perdita della capacità processuale non può che esser valutata secondo la legge del luogo in cui si “è perfezionato il procedimento di costituzione” (art. 25 legge 218/1995); 6) che, pertanto, la dichiarazione di fallimento pronunciata nella specie, pur necessitando – in assenza di accordi intergovernativi – di riconoscimento giurisdizionale per spiegare integralmente i suoi effetti nell’ordinamento nazionale, potrebbe avere rilevanza diretta ove incida sulla capacità del fallito; 7) che i documenti prodotti a sostegno dell’istanza di interruzione, oltre che redatti in lingua straniera, non danno conto della legge straniera applicabile riguardo all’aspetto indicato, per cui occorre procedere all’accertamento di detta legge, e ciò anche d’ufficio con “l’aiuto delle parti” (v. art. 14 legge n. 1995 n. 218) PQM (Omissis); dispone che la parte diligente provveda a depositare la traduzione dei documenti allegati all’istanza di interruzione, nonché a documentare la legge straniera applicabile; rinvia allo scopo all’udienza (omissis) riservando a detta udienza la decisione sull’istanza di interruzione.” …             

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