CORTE DI APPELLO DI ANCONA – SENTENZA 797/14 -Pres. Formiconi Est. Gianfelice

Istituzione di erede con imposizione di onere – inadempimento dell’onere – conseguenze

27/10/2014

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione …” Con atto di citazione ritualmente notificato XA XB XC XD e XE convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Pesaro i coniugi B C; gli attori premesso che a seguito della sentenza del tribunale di Pesaro del 6 agosto 1997 i convenuti dovevano essere considerati eredi di D la quale aveva loro devoluto l’intero patrimonio, compreso un fabbricato situato in __ con l’onere di realizzare una idonea struttura per l’affittanza ad anziani, rilevavano che nonostante il decorso di nove anni dal decesso della testatrice e di sei dalla predetta sentenza, i convenuti non avevano ancora dato adempimento all’onere; domandavano pertanto che, accertato l’inadempimento da parte dei convenuti, fosse dichiarata la risoluzione della relativa disposizione testamentaria e statuito ricavato apparteneva per successione legittima ad essi attori. I convenuti costituitisi in giudizio, contestavano le pretese degli attori rilevando che l’onere doveva ritenersi implicitamente abolito, per variazione della volontà della testatrice, realizzata sia mediante la modifica della originaria disposizione testamentaria sia mediante l’omissione di una esplicita comminatoria di risoluzione nella ipotesi di inadempienza. Il Tribunale adito istruiva il giudizio con le sole produzioni documentali, indi con sentenza n. 114/06 rigettava la domanda attrice, asserendo l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 648 c.c. ai fini della risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere, in quanto sanzione non prevista nella disposizione di ultima volontà, ed in quanto l’adempimento dell’onere non costituiva il motivo determinante della disposizione modale; rilevava altresì che il denunciato inadempimento non era imputabile ai convenuti in quanto giustificato da difficoltà insorte successivamente alla devoluzione (in particolare l’immobile era stato oggetto di esecuzione forzata) e che in data … 2005 … i convenuti avevano provveduto a depositare presso il Comune di ___ un progetto di ristrutturazione e trasformazione dell’edificio oggetto del giudizio. Gli attori hanno impugnato tempestivamente la predetta decisione con atto di citazione ritualmente notificato, prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell’impugnazione. “… … “Con il primo articolato motivo gli appellanti lamentavano l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che l’onere modale costituisce il motivo determinante dell’attribuzione patrimoniale a favore degli appellati ed ha di conseguenza escluso la possibilità di una pronuncia risolutoria ex art. 648 c.c.. “… …” Argomentano in diritto gli appellanti che nella locuzione contenuta nell’art. 648 c.c. gli aggettivi “solo” e “determinante” vanno connessi fra loro, con il risultato che il “solo motivo determinante” equivale a “motivo fondamentale” o “motivo decisivo”, non già a “motivo esclusivo”. La censura è infondata Va premesso in punto di diritto che ai fini della previsione dell’art. 648 c.c. la locuzione solo motivo determinante della disposizione va intesa come unico motivo determinante, e ciò alla luce della costante giurisprudenza della Cassazione intervenuta anche sulle analoghe disposizioni del codice civile che riguardano il motivo, quale quelle degli artt. 647, 624 e 626 c.c. in tema di successione testamentaria, 787 e 788 c.c. in tema di donazione (cfr. ad es. Cassazione civile sez. II sent. 16/05/2013 n. 11906) Nel testamento del 12 ottobre 1993 redatto dalla de cuius si legge: nomino eredi B e C e preciso che in quanto loro lascito è ricompreso anche il fabbricato con tutti i mobili e gli arredi esistenti, sito in ___ con l’onere di realizzare una idonea struttura per l’assistenza ad anziani preferibilmente insegnanti e maestri in pensione o comunque bisognosi di assistenza”. Procedendo alla interpretazione del testamento dell’esame della scarna disposizione riguardante l’immobile non emerge che la volontà della testatrice sia quella di lasciare ai convenuti appellati l’immobile ivi descritto al solo e determinante scopo di realizzare una struttura per l’assistenza ad anziani, tanto da ritenerli, secondo la prospettazione propugnata dagli appellanti, meri esecutori dell’onere, essendo i reali beneficiari della disposizione gli anziani bisognosi ci assistenza; infatti dalla frase “e preciso che in quanto loro lascito è ricompreso anche il fabbricato con tutti i mobili e gli arredi esistenti” ed in particolare dalle parole “in quanto loro lasciato” emerge al contrario che il principale intento della testatrice fosse quello di devolvere il bene agli eredi istituti. Né l’essenzialità dell’onere risulta da altri fatti o atti diversi dalla indicata scheda testamentaria: in particolare non emerge dal successivo testamento olografo con il quale la de cuius ha disposto delle somme di denaro giacenti presso Istituto di Credito. Col secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il prospettato inadempimento non imputabile agli appellati. Replicano i convenuti osservando che nel caso di specie si è verificato un semplice ritardo nell’adempimento dell’obbligazione modale, determinato dalla particolare onerosità della trasformazione della struttura e dalla circostanza che l’immobile era stato oggetto di pignoramento. Il motivo resta tuttavia assorbito dal rigetto del primo motivo di appello, con cui è stata ritenuta l’insussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 648 c.c. per la risoluzione della disposizione testamentaria; parimenti restano assorbite tutte le eccezioni collegate in merito alle circostanze sopravvenute dedotte dagli appellanti ed alle relative produzioni documentali. Va premesso che in entrambe le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 648 l’inadempimento dell’obbligazione modale deve essere assoluto e definitivo (C. 5124/1997), che la Cassazione ha stabilito che alla risoluzione delle disposizioni testamentarie modali si applicano i principi generali dettati per i contratti dagli artt. 1453 ss., con riguardo sia l’importanza dell’inadempimento sia alla sua imputabilità (C. 2589/2003; C. 5124/1997), sicchè la risoluzione presuppone sempre un apprezzamento dell’autorità giudiziaria sull’esistenza del dolo o della colpa, che la prova della non imputabilità incombe sul debitore onerato (C. 2589/2003). Va altresì premesso che ad avviso della Corte il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la non imputabilità del dedotto inadempimento, in quanto l’immobile contemplato dall’onere era stato oggetto di pignoramento immobiliare, e comunque non sussistente il dedotto inadempimento in quanto gli eredi onerati avevano depositato presso la competente autorità amministrativa un progetto per la trasformazione dello stabile in residenza per anziani. Va comunque osservato che ogni ulteriore indagine in merito alla definitività dell’inadempimento dell’onere da parte degli appellati, anche alla luce della ulteriore documentazione depositata dagli appellanti e delle circostanze sopravvenute in corso di causa, non ha rilevato alcuno a fronte della decisione adottata in merito alla non essenzialità dell’onere contenuto nel testamento. L’indagine sull’adempimento dell’onere è superflua perché l’inadempimento nel caso di specie non determina la risoluzione della disposizione testamentaria. L’appello va pertanto respinto. “…

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