Corte di Appello di Ancona ord. Coll.

Pres. Marcelli est. Gianfelice Inibitoria - Accordo di ristrutturazione del debito - Rilevanza

21/06/2016

…” Letta l’istanza con la quale l’appellante ha richiesta la sospensiva dell’impugnata sentenza, esaminati gli atti;

considerato che l’art. 283 c.p.c. subordina la concessione dell’inibitoria alla sussistenza di motivi sia “gravi” che “fondati” quale complessa condizione per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

ritenuto pertanto che la norma preveda una valutazione estesa sia al “merito” della decisione di prime cure (sua pure sommaria e meramente delibativa) che alla valutazione sommaria delle censure sollevate dall’istante (che devono essere dotate di evidente “fondatezza”), che infine alle sue “conseguenze” (“gravi” e dunque da intendersi come il pregiudizio – difficilmente emendabile – che la posizione dell’appellante potrebbe subire dall’esecuzione);

ritenuto che, peraltro, la fondatezza dei motivi di gravame cui fa riferimento la norma, dovendo delibarsi nella fase iniziale del procedimento, e quindi in modo necessariamente sommario, possa ritenersi positivamente sussistente (tanto più per la presunzione di legittimità che assiste le sentenze di primo grado, in quanto esecutive per legge) solo in ipotesi di assoluta ed immediata “evidenza” dell’incongruità dell’impugnata sentenza o dei suoi effetti;

considerato che nel caso di specie fra gli altri motivi di gravame l’appellante pone in dubbio la correttezza del criterio del danno differenziale fra il valore degli immobile che sarebbero pervenuti in permuta agli appellati ed il valore del bene di loro proprietà come criterio che consente una ingiustificata locupletazione;

ritenuto quanto al fumus boni iuris, che i motivi del gravame non appaiono ictu oculi infondati;

considerato che nel caso di specie si profila il rischio di un notevole e grave pregiudizio come effetto di un’immediata ed integrale esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione del pericolo di fallimento dell’accordo di ristrutturazione del debito posto in essere dalla società appellante con i propri creditori bancari attesa la rilevante entità della somma oggetto della condanna.

Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
Conferma il provvedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza gravata adottato inaudita altera parte “…

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