CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello SENTENZA N. 122/2016

Ricorso in appello - inammissibilità - puntuale critica - artt. 98 R.D. n. 1038/1933 e 342 c.p.c. - applicabilità L. 134/2012

31/03/2016

L’appello formulato è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui è tesa a riproporre l’eccezione di prescrizione, formulata secondo lo stesso contenuto motivazionale della comparsa di primo grado.

 

La Corte invero ha così statuito.

“… Un tale argomento, tuttavia, non si traduceva in una puntuale critica alle ragioni addotte dal primo Giudice, come imposto dagli artt. 98, del R.D. n. 1038 del 1933, e 342 c.p.c..

A mente di tale ultima disposizione il gravame deve contenere, “…a pena di inammissibilità…”, l’indicazione “…delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado”, nonché l’indicazione “…delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (testo così novellato dall’art. 54, del d.l. n. 83, del 22 giugno 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134, del 7 agosto 2012, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione).

Anche nella precedente formulazione la suddetta disposizione prevedeva che l’appello dovesse contenere “…l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione”.

Di tal ché, esso (sopra tutto nella sua attuale composizione) era a predicare l’insufficienza della semplice individuazione dei capi concretamente impugnati, occorrendo che alla parte così detta volitiva dell’appello si accompagni una parte argomentativa tesa a contrastare e confutare le ragioni addotte dal primo Giudice.

E la logica sottesa dell’art. 342 c.p.c., sulla delimitazione dell’ambito del giudizio di secondo grado, ispira anche l’art. 98 del R.D. n. 1038 del 1933, in base al quale l’appello “…fermo il disposto degli artt. 1 e 2, deve contenere l’indicazione dei capi della decisione, per i quali si intende appellare, e la specificazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il gravame”.

Ragion per cui, il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. può considerarsi quale esplicitazione delle modalità di “…specificazione dei motivi in fatto e in diritto” indicate nell’art. 98 del Regolamento di procedura del 1933.

In sostanza, le norme suindicate impongono un dialogo critico tra appellante, formulante il gravame, e sentenza, in specie del tutto mancato, che non può rinvenire valida surroga nella mera illustrazione delle tesi esposte e già disattese in primo grado (cfr. Corte di Cass. Sez. 2^, n. 20496/15, del 13 ottobre 2015, id. Sez. Lav., 20 marzo 2013, n. 6978, SS.UU. n. 23299/2011, id. n. 2217, del 1° febbraio 2007, n. 9244/2007, n. 12984/2006, n. 10314, del 28 maggio 2004, id Corte dei Conti, Sez. 3^ di app., n. 223/2012, id. n. 3/2014 e n. 433/2014, Sez. 2^ di app., n. 482/2012).”

Per tali motivi il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile.

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