Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna – Pres. FF ed est. Pagliara

Reato commesso da dipendente danno immagine p.a. – prescrizione – d.l. 1.7.2009 n. 78 e succ. modif. disciplina transitoria – sospensione termine prescrizione – infondatezza – quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

18/01/2013

La Procura Regionale presso la Sezione della Corte dei Conti acquisiva copia della richiesta di rinvio a giudizio per diversi reati a danno del brigadiere X che successivamente è stato condannato penalmente per i fatti contestati. La procura, riteneva la sussistenza di tutti gli elementi per la configurabilità della responsabilità amministrativa di X in relazione al danno prodotto all’immagine della P.A. in conseguenza delle condotte dolose accertate penalmente, e della diffusione sulla stampa della notizia. La procura quanto alla determinazione del danno in termini monetari, ha richiamato “i principi consolidati espressi in materia dalla giurisdizione contabile” applicando il criterio equitativo, evidenziandosi quali parametri di valutazione le seguenti circostanze: “notevole è stato lo sviamento dalle funzioni pubbliche di cui il soggetto investito, fatte oggetto di privati interessi, ricatti e minacce subdoli connessi all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; l’interesse pubblico mercificato e strumentalizzato dal soggetto la tutela ambientale, è altresì di particolare meritevolezza sociale ma il comportamento del X lo ha svilito annullando la funzione repressiva dell’apparato sanzionatorio, le condotte si presentano “abituali” in plurime occasioni”. Si costituiva X rilevando che i fatti e le circostanze oggetto di procedimento penale erano risalenti agli anni 2000 – 2002. Di tali fatti la Procura aveva acquisito qualifica e circostanziata notizia sin dal novembre 2005, attraverso la ricezione di copia della richiesta di rinvio a giudizio si che si eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 1, c. 2, della legge 20/94, da ritenersi decorrente dall’avvio del procedimento penale, sul punto richiamando la sentenza della Sezione C.C. Regione Marche n. 99 del 22 aprile 2011, rilevandosi che, nel caso di specie, l’azione risarcitoria era stata avviata con invito a dedurre notificato il 20 gennaio 2012, e dunque nel pieno regime della legge n. 141/2009 di conversione del D.L. n. 103/2009 entrato in vigore il 5 agosto 2009. Nel merito, la difesa di X rilevava. … … … che le accuse della Procura “muovono e trovano fondamento su di una generica lesione e violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’agire della P.A., del tutto disgiunta da ogni concreto collegamento con l’effettiva fattispecie”, evidenziando che il contestato danno all’immagine, è stato calcolato in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla scorta di un mero, generico e stereotipato richiamo a concetti quale lo sviamento delle funzioni pubbliche, l’interesse pubblico mercificato e strumentalizzato, la opinata abitualità delle condotte circostanze in parte non sussistenti, e comunque non certo così gravi stante la modesta incidenza economica degli episodi contestati. Veniva altresì osservato che secondo giurisprudenza il danno all’immagine, ancorchè costituente posta autonoma di danno, va messo in relazione al danno patrimoniale accertato, la cui misura non può non rilevare anche ai fini della sua quantificazione, ed in tale ottica l’importo di cui è chiesta la condanna “appare oggettivamente sproporzionato per eccesso rispetto al presunto costo dell’attività di “pubbliche relazioni” astrattamente necessaria all’amministrazione per controbilanciare, con la difesa e la valorizzazione della propria immagine, il danno subito”. Il collegio ha respinto l’eccezione di intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria. “ … Al riguardo, occorre partire dal decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102), che all’art. 17, comma 30-ter (comma inserito dall’art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione e successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 2009, n. 141) stabilisce, per quanto qui interessa, che “le Procure della Corte dei Conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97” – ove si dispone che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti pubblici per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore Regionale della Corte dei Conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato – e “a tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”. … “ …” A sua volta, il richiamato art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543) prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. … Si tratta quindi di stabilire se e quale portata applicativa abbia la disposizione di cui al citato art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009 (come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c,) punto 1), del D.L. n. 103/2009) rispetto ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore. … “… In proposito, in assenza di una disciplina transitoria ad hoc, soccorre il consolidato principio giurisprudenziale affermato in tema di irretroattività delle legge, per il quale la norma sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, purchè tale applicazione non si traduca nel disconoscimento degli effetti già verificatisi o venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso (cfr. Cassazione Civile – Sezione I, 24 luglio 2007 n. 16395; sezione lavoro 23 settembre 2002, n. 14073) …” “… Ciò posto, per il caso concreto si deve rilevare che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 103 del 2009 contenete la norma modificativa dell’art. 17, comma 30-ter. Del D.L. n. 103/2009, e cioè alla data del 5 agosto 2009, il preteso diritto risarcitorio per cui è causa non era ancora prescritto stante che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tema di danno all’immagine conseguente alla commissione di reati, il relativo termine prescrizionale non potrebbe comunque essere fatto decorrere da un momento anteriore all’avvio del procedimento penale, ovvero prima della richiesta di rinvio a giudizio per i commessi fatti penali, che in fattispecie è stata emessa il 30 novembre 2005. …” Ne discende l’applicabilità nel caso all’esame della norma in discussione, nel senso che per effetto della sua entrata in vigore (5 agosto 2009) il termine di prescrizione quinquennale, che aveva già iniziato il suo decorso il 30 novembre 2005, è rimasto sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, ossia fino al deposito della sentenza della Corte di Cassazione e da quest’ultima ha dunque ripreso a decorrere il residuo periodo (di circa un anno e cinque mesi) dello stesso termine prescrizionale che tuttavia, prima della sua consumazione, è stato validamente interrotto dall’invito a dedurre notificato al convenuto. “… la prospettata eccezione di prescrizione va quindi respinta siccome infondata. …” Sulla quantificazione: … “ Il Collegio pertanto, alla luce dei parametri valutativi enucleati dalla giurisprudenza in materia – con specifico riguardo all’entità dell’illecito alla diffusione nell’ambiente sociale dell’immagine negativa dell’Amministrazione interessata, alla posizione rivestita dal soggetto nell’ambito dell’Amministrazione medesima, alla gravità del discredito da questa subito – e pertanto dall’indicazione della somma di € X contenuta nell’atto di citazione, ritiene equo determinare (ai sensi del citato art. 1226 c.c.), in € ½ di X il danno all’immagine per cui è causa; ciò tenuto conto, in particolare, dell’entità della vicenda lesiva, da intendersi necessariamente circoscritta ai due soli episodi delittuosi nonché del grado ricoperto dal convenuto medesimo all’interno del Corpo di appartenenza e dell’ammontare delle somme percepite illecitamente. “…

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