Contratto d'appalto - inadempimento - contratti sinallagmatici - responsabilità concorrente - responsabilità d'impresa per sovradimensionameno dimensionale - insussistenza.

10.10.218 - CORTE DI APPELLO DI ANCONA - SENTENZA 469/2018 - Pres. Marcelli - Est. Pastore

18/04/2018

La società X conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pesaro l'impresa di costruzioni Y, appaltatrice di lavori di fondazione, sistemazione sterna e reti tecnologiche di un capannone industriale, chiedendo di accertarne l'inadempimento rispetto al contratto di appalto, di dichiarare non dovuta la somma di euro 104.100,000 quale saldo del primo certificato di pagamento e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni con compensazione tra il rispettivo dare e avere. Costituitasi Y contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, non avendo ricevuto rilievi neppure dal direttore dei lavori Z e chiamando in causa il progettista esecutivo V ed il geologo M così da essere manlevata in caso di soccombenza. Entrambi costituiti in giudizio eccepivano l'inammissibilità e prescrizione dell'azione, chiedendo altresì V il pagamento dell'opera prestata e chiamando entrambi la propria compagnia assicuratrice.

Nel costituirsi entrambe le assicurazioni eccepivano la carenza di copertura assicurativa e l'infondatezza delle pretese azionate.

Con citazione del 21.08.2002, la medesima Società X conveniva separatamente in giudizio V per accertarne l'inadempimento, dichiarare non dovuto alcun compenso per l'opera prestata ed il risarcimento del danno e chiedeva la chiamata in causa dell'assicurazione dello stesso e di M.

Il Tribunale disposta la riunione dei procedimenti, su istanza dell'impresa di costruzioni Y, ex art. 186 bis-ter c.p.c., con ordinanza ingiungeva ad X il pagamento in favore della stessa della somma di euro 00 oltre interessi e spese. Su richiesta di X veniva chiamato in causa anche il direttore dei lavori P che, costituendosi, eccepiva decadenza e prescrizione dell'azione e comunque che la sua sottoscrizione dello stato avanzamento lavori non aveva concorso a determinare il danno lamentato.

Espletata C.T.U., all'esito del giudizio, il Tribunale:

  • condannava V ed M in solido, e per loro le compagnie assicuratrici esclusa franchigia, al pagamento di euro 00 oltre accessori;
  • condannava X al pagamento di euro 00 oltre accessori a favore di V per parcella professionale maturata;
  • dichiarava inammissibile la domanda nei confronti del direttore dei lavori Z;
  • rigettava ogni altra domanda e seguiva la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

Avverso tale sentenza X proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle domande azionate nei confronti di Y, V e M, lamentando:

  • l'errata valutazione e applicazione degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. nonché l'omessa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. ;
  • la violazione dell'art. 1460 c.c. con conseguente ingiusta condanna al pagamento delle competenze all'ingegnere;
  • la ritenuta inammissibilità della domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori Z;
  • l'errata valutazione del danno derivato dall'imperfezione dei c.d. "bicchieri";
  • l'omessa decisione in ordine al risarcimento per la perdita di valore locativo dell'immobile.

Tutti gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese. 

All'esito del giudizio, sulle conclusioni delle parti, l'appello veniva dichiarato infondato: "quanto alla domanda proposta nei confronti dell' impresa di costruzioni, ovvero la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto per omessa indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, inesigibilità del credito, restituzione di quanto versato anche in eccesso e risarcimento danni, la ditta appaltatrice si limitò a dare esecuzione al progetto che prevedeva fondazioni di dimensioni superiori al necessario, con conseguente aggravio di costi. A sostegno di quanto richiesto non trova applicazione la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante ( Cass. n. 1154/2002 ) poiché il caso di specie riguarda un sovradimensionamento strutturale che non compromette né la stabilità né la funzionalità del manufatto. La lamentata omissione di un'indagine del suolo da parte della ditta appaltatrice non può essere considerata causa dei maggiori costi dell'opera, non essendo onere e responsabilità dell'appaltatrice entrare nel merito delle scelte del progettista nel momento in cui queste non contrastano con la regola d'arte e con le esigenze di sicurezza. In tutta la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante si fa riferimento a difetti di costruzione dovuti a vizi ed idoneità del suolo in grado di incidere sull'utilizzazione dell'opera secondo i fini contrattualmente stabiliti e non a responsabilità per maggiori costi contabilizzati per effetto di valutazioni progettuali eccessive rispetto al necessario."

La Corte precisa che " è del tutto apodittico l'assunto secondo il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, l'appaltatore avrebbe dovuto rilevare le eccessive dimensioni delle fondazioni progettate, così come è indimostrato che, in virtù del rilevato sovradimensionamento, il committente abbia ordinato di sospendere l'esecuzione dell'opera." Quanto al pagamento delle competenze all'ingegnere V, il Tribunale ha giustificato la pronunzia escludendo correttamente la gravità dell'inadempimento, tale da giustificare la mancata corresponsione della controprestazione, posto che il disposto risarcimento del danno cagionato esaurisce del tutto gli effetti pregiudizievoli dell'erronea realizzazione e che comunque la committenza ha usufruito di un'opera di sicuro maggior valore economico, in quanto, come sottolineato dalla c.t.u. supera i coefficienti minimi di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

"Considerato che nei contratti sinallagmatici per escludere l'obbligo della controprestazione è necessario l'accertamento della gravità o della rilevanza dell'inadempimento rispetto all'interesse della controparte ( Cass. 8912/2016 ) ", nel caso di specie, non verificandosi un inadeguato adempimento, non ritenere dovuto il pagamento dell'opera determinerebbe un'ingiustificata alterazione del rapporto di corrispettività teleologica.  

Circa la domanda nei confronti del direttore dei lavori Z, è condivisibile la valutazione di inammissibilità della chiamata in causa, infatti è pacifico che l'appellante, indipendentemente dalla tardività della stessa, fosse a conoscenza, prima dell'inizio della causa del ruolo e dell'attività dello stesso Z e quindi dell'avallo dei lavori e della sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del medesimo. Il fatto che tali circostanze siano state richiamate dall'impresa costruttrice nella comparsa di costituzione, non legittimava la chiamata in causa di Z, disponendo la Società X sin dall'inizio di elementi sufficienti per attribuire al medesimo una responsabilità autonoma o alternativa o suppletiva rispetto a quella dell'impresa costruttrice.

Dunque le contestazioni formulate dall'appellato nulla hanno a che vedere con quanto argomentato, in sede di costituzione, dall'impresa costruttrice Y, che in nessun atto ha attribuito al direttore dei lavori Z la responsabilità di quanto lamentato nei suoi confronti.

Quanto alle imperfezioni dei c.d. "bicchieri", la valutazione della c.t.u. non contraddice quanto motivato dal Tribunale statuendo che:

  • è esclusa la sussistenza di elementi per dire se la ditta abbia eseguito correttamente la parte in opera dei bicchieri come da progetto o se la parte eseguita non ha permesso la posa degli elementi prefabbricati a completamento dei bicchieri;
  • è possibile che i lavori di modifica della base dei bicchieri potrebbero essere stati dettati dalla variante progettuale dell'ingegnere V e comunque non dipendere dalla responsabilità d'impresa Y nel passaggio da una soluzione all'altra.

D'altro canto, "nessun danno può essere apprezzato nella realizzazione dei bicchieri da parte dell'impresa costruttrice, non avendo la Società X sostenuto alcuna spesa relativa alla parte dei bicchieri prefabbricati, come ricostruito dall'impresa costruttrice nella comparsa di costituzione. La c.t.u. ha chiarito che entrambe le soluzioni proposte per la costruzione dei bicchieri rispettavano la normativa sismica".

Quanto al risarcimento dei danni per la perdita di valore locativo per fermo attività di circa un anno, correttamente il Tribunale ha valutato la tardività della domanda, introdotta, in termini del tutto generici, solo con la memoria ex art. 184 c.p.c., ben oltre i termini di decadenza, e in merito a tale statuizione, l'appellante non ha espresso specifiche censure erroneamente lamentando, del tutto genericamente, l'omessa decisione nel merito.

La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in favore di tutte le parti appellate.

 

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