Contratto - clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva - differenza - effetti

29.09.2017 Tribunale di Utbino - Sentenza 279 - Est. Conti

29/09/2017

..."Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i Sig.ri X,Y, e Z convenivano in giudizio la Soc. A per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

Assumevano i ricorrenti che con contratto del 26.4.2007 la società A prometteva di vendere ai medesimi un appezzamento di terreno situato nel Comune di__________, distinto come in atti.

In data 2.4.2008 le parti redigevano altra scrittura privata richiamando in ogni parte quella sopra indicata.

In particolare, era modificato il punto 6 della scrittura, inserendo una condizione in basa alla quale il contratto si sarebbe risolto di diritto al verificarsi di una delle circostanza elencate ed in particolare, nel caso in cui nel termine di 720 giorni non fosse intervenuta l'approvazione definitiva della variante al PRG.

La decorrenza del termine era prevista a partire dalla data di avvio del procedimento da parte del Comune di_______ ovvero dalla data del provvedimento con il quale veniva conferito l'incarico a dipendenti comunali o a soggetti esterni all'ente, per la redazione della variante in questione.

Con determinazione 25.11.2008 il Comune_______ conferiva incarico professionale per la redazione della variante del Piano Regolatore Generale.

Assumevano i ricorrenti che il termine di cui al contratto sopra menzionato doveva ritenersi essenziale e pertanto era abbondantemente scaduto e le comunicazioni relative alla attivazione della variante tramite SUAP, ovvero la nota sulle intenzioni del Comune di procedere ad una variante generale non potevano ritenersi interruttive o da intendersi quale termine iniziale, perché ciò non era previsto dal contratto ed inoltre avrebbe vanificato l'efficacia perentoria e vincolante della clausola apposta.

Chiedevano pertanto la restituzione delle somme versate in acconto. Si costituiva in giudizio la Soc. A eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di X qualificatasi edere di V., senza fornire dimostrazione.

Contestava altresì l'applicabilità del rito sommario e, nel merito, affermava che la condizione non risultava avverata, poiché la variante era stata approvata con delibera del 12.12.2012.

Infatti, in data 1.12.2009 era stata inviata ai ricorrenti missiva nella quale si comunicava che il Comune aveva accollato la variante e che il termine per la definizione sarebbe decorso dalla data di conferimento dell'incarico, avvenuto il 27.10.2009.

Successivamente, il 27.1.2011, la convenuta dava notizia ai ricorrenti che l'approvazione della variante al PRG si sarebbe conclusa entro l'anno e che era possibile ricorrere alla procedura semplificata di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98, tuttavia i promissari acquirenti dichiaravano di non volersene avvalere.

Asseriva dunque la Soc. A che la condizione risolutiva non poteva ritenersi avverata, poiché la decorrenza del termine di 720 giorni era legata all'avvio del procedimento da parte del Comune per l'approvazione definitiva della variante al P.R.G., riferita alla determinazione 27.10.2010.

Chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 27.8.2014 era disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter III comma c.p.c."...

..." Va in primo luogo rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire da parte di X qualificatasi eredi di V senza fornire adeguata dimostrazione.

E' evidente che X, azionando una pretesa del marito deceduto, compiva un atto idoneo alla accettazione, anche tacita, dell'eredità e non era tenuta a fornire dimostrazioni ulteriori sulla qualità di erede (Cass. 22223 del 20 ottobre 2014).

Infatti, l'accettazione dell'eredità può ritenersi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni che noj avrebbe avuto diritto di proporre se non in veste di erede ( Cass. 4 maggio 1999 n. 4414; Cass. 7 luglio 1999 n.7075; Cass. 27 giugno 2005 n. 13738).

Peraltro, X depositava entro i termini assegnati ex art. 183 VI comma c.p.c., tutta la documentazione attestante la qualità di erede del coniuge.

Quanto al merito, la domanda è fondata per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

La questione riguarda esclusivamente il punto 6) della scrittura privata stipulata tra le parti il 26.4.2007, integrata e modificata con successiva scrittura del 2.4.2008 che, secondo l'assunto di parte attrice, conterebbe una clausola risolutiva espressa legata all'avverarsi di una condizione risolutiva costituita dalla mancata approvazione definitiva della variante al PRG.

Si legge al punto 6) di detta scrittura: " il presente contratto si intenderà risolto di diritto se anche una delle condizioni dovesse avverarsi"...." nel caso in cui nel termine di 720 giorni non intervenissi l'approvazione definitiva della variante al PRG detto termine decorrerà dalla data di avvio del procedimento da parte del Comune di__________ ovvero dalla data del provvedimento con il quale è conferito l'incarico a dipendenti comunali o a soggetti esterni all'ente, per la redazione della variante di che trattasi...."

Occorre dunque soffermarsi sulla differenza tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva.

Si ha condizione risolutiva prevista dall'art. 1353 c.c., quando le parti subordinano la risoluzione del contratto ad un evento futuro e incerto.

Qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati.

La clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 c.c. è invece la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.

In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.

La clausola risolutiva espressa, attribuisce dunque al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, senza doverne provare l'importanza.

In tal caso, la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere ( Cass. n. 16993 del 1 agosto 2007; Cass. n. 167 del 5 gennaio 2005).

Per stabilire, nel caso concreto, se sussista una condizione risolutiva espressa o una clausola risolutiva è necessario fare riferimento alla interpretazione della volontà delle parti.

Sul punto va ricordato che " in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente risoluzione preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperata e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato" ( Cass. 2007 n. 17180; Cass. 2005 n.28479).

Alla luce di quanto esposto, la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 26.4.2007, modificata ed integrata il 2.4.2008, si configura come una promessa di vendita sottoposta a condizione risolutiva poiché le parti avevano la comune intenzione di far dipendere il verificarsi dell'evento dedotto in condizione (approvazione della variante al PRG) non da un comportamento della promittente venditrice Soc. A, che certamente doveva attivarsi per realizzare la condotta necessaria alla richiesta di approvazione della variante, ma da un evento futuro ed incerto, perché legato alle determinazioni del Comune che avrebbe potuto non accogliere detta richiesta.

Tornando al punto 6) della scrittura privata, le parti convenivano che la variante dovesse essere definitivamente approvata entro 720 giorni " dalla data di avvio del procedimento da parte del Comune di________ ovvero dalla data del provvedimento con il quale è conferito l'incarico a dipendenti comunali o a soggetti esterni all'ente. Per la redazione della variante di che trattasi..."

Con determinazione 25.11.2008 il Comune di __________ conferiva incarico professionale all'Ing._______ "....per redazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale, relativo alle richieste pervenute dal 10.9.2002 ad oggi...".

Il suddetto termine non può che considerarsi essenziale ed emerge dalla lettura del contratto, oltre che dalla natura delle obbligazioni assunte.

La ricostruzione di parte convenuta, seppure pertinente e pregevole, non può essere avvalorata, poiché è evidente che dal 25.11.2008 cominciava la decorrenza del termine di 720 giorni previsto nella scrittura privata.

E' agevole ritenere che le parti volessero prevedere, quale termine di decorrenza una alternativa tra le due ipotesi: provvedimento di conferimento incarico o data di avvio del procedimento.

Va in proposito osservato che " il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata" ( Cass. n. 25549 del 6.12.2007).

E' chiaro che l'interesse all'acquisto dell'apprezzamento di terreno non perdurasse in eterno e che gli odierni attori avessero un obiettivo già prefissato al momento della conclusione della scrittura privata, non intendendo procrastinare sine die la pendenza della condizione.

La corrispondenza tra le parti nel periodo successivo non può che confermare la circostanza e nulla rileva il rifiuto da parte degli odierni attori, di avvalersi della procedura tramite SUAP, consentita ma non obbligatoria e nemmeno rileva la comunicazione del Comune di_______ del 19.1.2011 alla società A relativa alla conclusione della approvazione finale della variante entro l'anno 2011, approvata poi definitivamente il 12.12.2012.

Il termine indicato dalle parti nella scrittura privata, era già ampiamente decorso (sin dalla metà del mese di novembre dell'anno 2010). In data 6.4.2011, gli odierni attori comunicavano intendersi come risolto il contratto predetto, fondando le proprie ragioni sulla intervenuta scadenza del termine richiamato alla clausola n. 6 e facendo conseguentemente richiesta di restituzione delle somme già versate, per un ammontare complessivo di______.

L'affermazione di parte convenuta in base alla quale la decorrenza del termine di 720 giorni era legata all'avvio del procedimento da parte del Comune per l'approvazione definitiva della variante al P.R.G., riferito alla determinazione del 27.10.2010 con cui il Comune di____ conferiva ufficialmente l'incarico all'Ing.____, non può essere accolta, atteso che il conferimento dell'incarico era avvenuto con determina del 25.11.2008.

Le questioni successive, non erano oggetto di pattuizione tra le parti né la scrittura privata in questione subiva ulteriori modifiche dopo il 2.4.2008.

Per quanto esposto, accertata la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 26.4.2007, integrato e modificato con scrittura del 2.4.2008 per avveramento della condizione risolutiva.

In considerazione dell'effetto retroattivo della risoluzione tra le parti ai sensi dell'art. 1458 c.c., la convenuta andrà condannata alla restituzione della somma ricevuta in acconto alla quale andranno aggiunti gli interessi nella misura legale dalla data della domanda, all'effettivo saldo."...

 

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