Consorzio di Urbanizzazione - approvazione di argomento non posto all'Ordine del giorno - annullabilità - ordine del giorno - varie ed eventuali - interpretazione

06.11.2017 - Corte di Appello di Ancona - Sent. 1651/2017 - Pres. Est. Marcelli

06/11/2017

..." Il Tribunale adito, con sentenza in epigrafe succeduta a sentenza non definitiva, accoglieva le domande riconvenzionali proposte da Soc. A in persona del legale rapp.te p.t. nei confronti di Consorzio di Urbanizzazione B in persona del legale rapp.te p.t., annullando la delibera 26.02.1997 o, meglio del 28.02.1997 ( approvazione del bilancio 1996), quella del 30,03.1997 in relazione all'approvazione del bilancio del 1997 e al punto 1 della convocazione, dichiarando che nulla era dovuto da parte di A  al Consorzio B; considerava come rinunciata la domanda di A di condanna di altri appellati contumaci.

Il Consorzio di Urbanizzazione B impugnava tempestivamente la predetta decisione con atto ritualmente notificato e prospettava i motivi di doglianza riportati in parte .

Si costituivano gli appellati A, Banca C e D che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con proposizione di appello incidentale ad opera di D ( si tratta di appello principale proposto successivamente a quella del Consorzio di Urbanizzazione e riunito alla prima procedura) e di A (omissis)...

Con la prima doglianza da sottoporre al vaglio della Corte, l'appellante principale si duole dell'annullamento della delibera del 28.02.1997.

Nell'ambito di questa articolata censura, l'appellante rappresenta che nell'incipit della motivazione sul punto, il Tribunale avrebbe scritto "tale domanda va respinta" per poi accoglierla con riferimento a delibera avente data diversa /26.02.1997) da quella effettiva.

La censura è infondata in quanto trattasi di un mero errore materiale: che la delibera asia quella del 28.02.1997 è pacifico tra le parti, che l'incipit sia anch'esso il frutto di un errore redazionale si comprende da tenore della restante motivazione e dal dispositivo che ha provveduto sull'annullamento della delibera in questione.

Con altra censura, l'appellante principale allega che tale delibera sarebbe confermativa di precedente decisione assembleare assunta il 27.01.1997 e non impugnata.

La censura è inammissibile in quanto l'appellante non aggredisce la motivazione individuando in quali concreti errori sarebbe incorso, limitandosi ad affermare che la decisione sul punto sarebbe il frutto di una interpretazione letterale della delibera confermata e non offrendo alla Corte alcun elemento per diversamente argomentare.

Per altro verso si deve rilevare che l'affermazione in ordine alla natura soltanto indicativa delle tabelle di perequazione è stata abbondantemente affrontata dal giudice di primo grado con argomentazione complessa che non risulta specificamente aggredita dall'appellante.

Un'ultima questione riguarda la scelta di A  di discutere della perequazione nell'ambito delle "varie ed eventuali" e l'erroneità del ritenere tempestiva l'impugnazione ( era lo stesso statuto ad attribuire alla maggioranza del 75% la scelta sui criteri di perequazione).

Anche questa censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità: " I consorzi di urbanizzazione consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinata alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazione o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per, le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c., in materia di associazioni". ( Cassazione Civile, sez. I 13/04/2017 n. 9568).

Nel caso di specie, in difetto di precisazioni da parte dello Statuto, il regime delle impugnazioni delle delibere assembleari è dunque quello di cui all'art. 23 c.c. che non prevede termini di decadenza come specificamente attestato da Cass. civile, sez. I 10.4.2014 n. 8456: " Tale assunto non è condiviso da questa Corte che richiama il proprio precedente ( Cass. civ. sez. I n. 1498 del 03.04.1978) con cui si è affermata invece la prevalenza della disposizione di cui all'art. 24, comma 3, tutte le volte in cui venga impugnata una deliberazione di esclusione. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che "dal combinato disposto dell'art. 23 c.c., comma 1 e art. 24 c.c., comma 3, dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, posso essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal pubblico ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dallo stesso interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione, tanto rivolta a contestare la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, tanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa" ( nella specie, la delibera di esclusione era stata impugnata sotto il profili della incompetenza dell'organo deliberante)."

Premesso quanto sopra, si deve vagliare la annullabilità di una delibera che sia stata assunta previo ordine del giorno generico ("varie e eventuali") e precisato soltanto in sede di assemblea.

Orbene, dopo aver ricordato che la voce "varie e eventuali" si riferisce a comunicazioni, suggerimenti per future assemblee ed altro, risulta evidente che, nella fattispecie, la delibera è stata adottata ( con il dissenso di A) senza essere stata preceduta da un ordine del giorno.

Ne discende l'annullabilità della medesima per difetto formale di cui si è detto, a nulla rilevando che il dissenso era giustificato da una mancata informazione sulla questione trattata che avrebbe potuto essere superata dall'esame della contabilità: ciò che rileva è il difetto di cui si è detto e il dissenso dei il Pentagono che, non essendo stato informato della questione che sarebbe stata trattata in assemblea, non poteva meglio informarsi sulla stessa...." (omissis)...

..." L'ultima censura concerne l'annullamento della delibera del 30.03.1999 che il tribunale ha disposto argomentando che, la diversa perequazione di cui all'esito della CTU, comportava uno scollamento del bilancio in quella sede approvato dalle effettive partite di credito/debito.

L'appellante si duole che il giudice di primo grado non abbia precisato quali fossero queste partite che si discostavano.

La censura è infondata.

Richiamate le argomentazione sulla tempestività dell'impugnazione svolte in precedenza, si deve osservare che la diversità tra le tabelle provvisorie e quelle elaborate dal CTU ha necessariamente inciso sulle voci di bilancio del consorzio sicché è totalmente condivisibile l'affermazione circa l'approvazione del bilancio non rispondente alla realtà.

Un'ultima questione attiene alla richiesta di ammissione delle prove articolate in primo grado.

La richiesta è inammissibile in quanto l'appellante non precisa come inciderebbero tali attività probatorie sull'esito dell'impugnazione...(omissis)...

... " Quanto all'appello incidentale di A, questi aggredisce dapprima (in ordine logico) la decisione che ha ritenuto come rinunciata la domanda nei confronti del Comune di V., di Soc. L e del Consorzio B e, quindi, il regolamento sulle spese.

In ordine alla prima doglianza è bene rimodulare la motivazione della sentenza di primo grado, riscontrando il difetto di interesse ( anche a fronte della carenza di una qualsiasi allegazione in tal senso) nel richiedere il pagamento di somme di danaro a favore di un terzo che, per altro, si è dimostrato totalmente disinteressato. (omissis)...

PTM

(omissis)

Rigetta l'appello principale proposta da Consorzio B in persona del legale rapp.te p.t;

Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da D; (omissis)...

 

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