CONSIGLIO di STATO Sez. V – Sent. 5008/2014 Pres. Torsello – Est. Dotti

Appalto progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza

08/10/2014

- Violazione stand still funzionamento pubblico - Risarcimento danni – esclusione Con ricorso l’ing. F impugnava la sentenza di primo grado concernente l’affidamento del servizio di progettazione per la costruzione di una scuola materna. Il Collegio con sentenza ai sensi degli artt. 38 e 60 C. PA. Ha così disposto: “ … Rilevato che l’atto presupposto della gara in contestazione è rappresentato dal D.M. 26 settembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha stabilito l’erogazione di contributi pubblici per la realizzazione di interventi nei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nell’ambito del c.d. “Programma 6000 Campanili”. … … Rilevato che, con atto prot. N. 5047 del 9 ottobre 2013, il Comune ha richiesto a cinque professionisti la presentazione di una proposta ideativa per la progettazione della scuola da sottoporre all’esame del Ministero e che l’invito prevedeva espressamente che l’affidamento dell’incarico fosse subordinato all’ammissione del progetto al contributo previsto da detto programma “6000 Campanili”; … … rilevato che il Comune ha trasmesso al Ministero la proposta ideativa prescelta e che quest’ultimo, ha comunicato l’ammissione al finanziamento, stanziando la somma di euro … a copertura dei costi di realizzazione; … … rilevato che, ai sensi della convezione Ministero – ANCI, sottoscritta in data 29 agosto 2013, l’erogazione del contributo ministeriale è subordinato all’impegno del Comune di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori entro 45 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare con il Ministero ed a procedere alla consegna degli stessi entro i successivi 70 giorni e che tale clausola è prevista a pena di decadenza del contributo; … … ritenuto, pertanto, che la violazione del cd. Stand still processuale di cui all’art. 11, comma 10-ter, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, derivante dall’avvenuta stipula del contratto senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per proposizione del ricorso giurisdizionale, pur costituendo violazione grave ai sensi dell’art. 121, comma 1, c.p.a., non può indurre il giudice a pronunciare l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato, poiché tale pronuncia sarebbe all’evidenza contraria all’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 121, comma 2, c.p.a., comportando, altrimenti, la perdita di tutto il finanziamento Ministeriale ottenuto, in base alla predetta convenzione Ministero-ANCI sottoscritta in data 29 agosto 2013 (artt. 4, comma 1, e 6, comma 6); … … Ritenuto che tale decisione del TAR non risulta in alcun modo contraddittoria con la decisione di annullare l’aggiudicazione, stante il tenore dei predetti commi 1 e 2 dell’art. 121 citato, applicabili, come detto, al caso di specie; … … Rilevato, peraltro, che il TAR in sede di esecuzione della sentenza oggi appellata, ha chiarito il contenuto del dictum giudiziale, poiché ha ricollegato la rinnovazione della gara ad un’eventuale possibilità di subentro nel contratto, in modo da individuare il nuovo aggiudicatario cui conferire la parte di servizio non ancora espletata (direzione e contabilità dei lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), e ritenuto che tale contenuto dispositivo della sentenza, così chiarito, è compatibile con la decisione di mantenere fermo il contratto stipulato ai sensi del predetto art. 121, comma 2 c.p.c.; … … Ritenuto, quanto alla questione del risarcimento del danno per equivalente, che la giurisprudenza di questo Consiglio ha già stabilito che nel caso di danno da lucro cessante, è la chance a costituire lo strumento concettuale per ammettere alla tutela risarcitoria aspettative di incremento patrimoniale, vantaggi proiettati nel futuro, mediante un’attualizzazione della relativa possibilità di conseguirli, con adduzione di elementi da parte del danneggiante, in virtù dell’inderogabile principio contenuto nell’art. 2697 c.c., che consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità dei vantaggi futuri (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3774);… … Ritenuto che, nella specie, imponendosi il rinnovo integrale della gara, non sussiste tale concreta e ragionevole possibilità di conseguire il vantaggio futuro (id est il contratto), dovendosi quindi considerare corretta l’argomentazione utilizzata dal TAR per respingere la domanda risarcitoria. …

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