Consiglio di Stato Sez. IV – Sent. 1890/2014 –Pres. Giaccardi – Est. Migliozzi

Approvazione Piano Parco Monte San Bartolo - competenza Regione Marche - Variante tramite SUAPex art. 5 DPR 447/1998 – osservazioni privati - modifiche progettuali sostanziali - tempestività ricorso - interesse a ricorrere - discrezionalità pianificato

16/04/2014

Con ricorso in appello la Soc. X censurava la sentenza n. 422/2013 TAR Marche nella parte in cui ad avviso del primo giudice era stata pretermessa la verifica di conformità, di competenza della Regione Marche, in ordine alle modifiche progettuali proposte dalla Società tramite SUAP e alla loro mancata approvazione, annullando così il piano nei limiti dell’accoglimento dell’osservazione n.5 del 26 marzo 2008 nonché degli atti autorizzativi con cui è stato assentito l’intervento edilizio de quo, costituiti dal permesso di costruire e dall’autorizzazione SUAP. Venivano proposti i seguenti motivi: 1) Error in iudicando: erroneità della statuizione in ordine alla tempestività del ricorso di primo grado. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.102 c.p.c., posto che nella sentenza manca una pronuncia sulla eccezione di tardività dell’impugnativa; 2) Error in iudicando : erroneità della sentenza in ordine alla sussistenza dell’interesse ai sensi dell’art.100 c.p.c. posto che il ricorrente in primo grado non subisce alcun concreto pregiudizio dagli atti amministrativi impugnati; 3) error in iudicando : erroneità della sentenza in ordine alla fondatezza dei motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, sotto vari profili: a) il primo giudice ha erroneamente sovrapposto il procedimento di approvazione del Piano del Parco con il procedimento SUAP ex art.5 della legge n.447/1998 , senza tener conto che trattasi di due distinti procedimenti, senza che il primo possa avere una minima forza condizionante sul secondo; b) contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, le modifiche progettuali non dovevano essere recepite in sede di approvazione del Piano e in ogni caso, l’eventuale invalidità in parte qua del Piano del Parco non rende comunque illegittimi i titoli edilizi rilasciati all’appellante; c) il potere di verifica di conformità urbanistica delle modifiche progettuali è stato esercitato nella sede della conferenza dei servizi secondo il procedimento disciplinato dall’art.5 del DPR n.447/98 , in ogni caso le modifiche progettuali di cui alla nota prot. n. 84684 del 22 dicembre 2009 sono irrilevanti . il Collegio ha così statuito sulla eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. … L’eccezione non ha pregio. “ In relazione all’impugnativa degli atti relativi al procedimento di adozione e approvazione del Piano di Parco, non può avere rilevanza alcuna una preventiva conoscenza degli stessi ( peraltro non provata ) , atteso che trattandosi di atto a contenuto generale il parametro di riferimento ai fini del computo del termine decadenziale per la relativa impugnazione è quello della conoscenza legale del provvedimento finale del procedimento di approvazione del Piano (decreto del 30/11/2011) allorché dello stesso è intervenuta la relativa pubblicazione ( 12 dicembre 2012).” … … Quanto poi all’impugnazione dei titoli abilitativi, anche a voler prescindere ai presenti fini processuali dal rapporto di presupposizione o meno che potrebbe intercorrere tra gli atti del Piano e i provvedimenti autorizzatori, nella specie vengono forniti unicamente degli indizi in ordine ad una pretesa anteriore conoscenza da parte del privato dello stato dei luoghi e dell’approvazione delle opere, mentre è noto che in materia di impugnativa di titoli edilizi da parte del terzo, colui che eccepisce la tardività del relativo gravame deve fornire elementi di giudizio particolarmente rigorosi circa la già intervenuta conoscenza degli atti che autorizzano le opere ( cfr, ex multis, Cons. Stato Sez. IV 7/5/2013 n. 2462; idem, 7/11/2012 n.5657; Cons. Stato Sez. V 6/2/2008 n.322), e una siffatta circostanza nella specie non appare rilevabile. Nemmeno il mancato esercizio della “… richiesta di accesso agli atti, naturalmente, non può certo valere a dimostrare una già intervenuta conoscenza degli atti abilitativi ritenuti lesivi delle proprie posizioni giuridiche soggettive. …” Sulla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. “… Ai fini della soluzione della questione pregiudiziale in rassegna, tenuto conto che il codice del processo amministrativo non contiene prescrizioni e/o indicazioni sul tema della legittimazione ai ricorsi e della soglia di specificità e rilevanza dell’interesse, occorre rifarsi ai principi dettati sul punto dalla giurisprudenza. … … Com’è noto, in generale , le condizioni dell’azione giurisdizionale amministrativa sono rinvenibili nella legittimazione ad agire e nell’interesse a ricorrere, la prima intesa come titolarità di una situazione soggettiva qualificata , la seconda come vantaggio dall’accoglimento del ricorso ex art.100 c.p.c. , il che vale a qualificare la posizione dell’istante da quella, indifferenziata , del quisque de populo ( cfr Cons. Stato sez. IV n.8364/2010; idem Cons. Stato sez. VI n.413/2010 ). … … Con riferimento al thema decidendum, secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, lo stabile insediamento nei luoghi oggetto dell’azione amministrativa ( vicinitas ) è stato ritenuto come requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia urbanistica e in generale di gestione del territorio, senza che sia necessario dimostrare un danno specifico ( Cons. Stato Sez. VI 9/7/2012 n.4035, idem 15/10/2010 n.3744; Cons. Stato Sez. IV 25/6/2013 n.3456; idem 9/7/2012 n.4035, 6/3/2010 n.1535, 27/10/2011 n.5775; Cons. Stato Sez. V 27/5/1993 n. 633) . …” “ …Va pure rilevato che, secondo altro orientamento giurisprudenziale , unitamente alla vicinitas è necessario che dalla contestata edificazione derivi uno specifico nocumento alle condizioni di fruibilità dei propri beni ( Cons. Stato Sez. IV 13/11/2012 n.5715; idem 28/5/2012 n.3137). … Il Collegio sul punto ha precisato che “… anche a non voler dare precipuo rilievo al fatto che il solo incremento del carico urbanistico è circostanza idonea a turbare l’ordine definito dallo strumento di pianificazione e quindi di per sé suscettibile di radicare un interesse ad agire ( Cons. Stato sez. IV 25/6/2013 n.43456 ), non si può negare che nella specie si riscontrano alcune circostanze di fatto e di diritto idonee a far ritenere come i lavori assentiti in favore della società siano concretamente incidenti sulla posizione del ricorrente e in particolare sulle facoltà di fruizione del contesto territoriale in cui vive ove si consideri l’ambito territoriale di notevole interesse paesaggistico ed ambientale, la previsione di oltre 200 posti macchine con indubbia potenzialità invasiva, anche in riferimento al volume di traffico interessante la zona , con relative ripercussioni sulle condizioni di godibilità e fruibilità del bene immobile di cui il soggetto è titolare. Ciò deriva “… la sussistenza di un interesse qualificato e differenziato a ricorrere avverso gli atti di gestione del territorio del Comune…” . Nel merito veniva contestato il fatto che “… il primo giudice ha erroneamente sovrapposto il procedimento di approvazione del Piano del parco ( atto di pianificazione generale ) con il procedimento di autorizzazione SUAP attivato dalla Società configurando una vera e propria commistione tra i due procedimenti che , invece, non sussiste, stante la specificità del procedimento ex art.5 del DPR n.447/98…”. Dopo aver ricostruito i vari passaggi procedurali della pratica edilizia e del piano del Parco, il Collegio ha ritenuto che “… con l’osservazione n.5 la Società appellante ha espressamente chiesto che la previsione del piano venisse adeguata al progetto presentato al SUAP , il che significa chiedere proprio la verifica di conformità alla sovrastante normativa urbanistico-ambientale del progettato intervento con la conferma di una sussistenza di un nesso logico- giuridico tra i titoli abilitativi che hanno fatto seguito alla conclusione del procedimento SUA e il procedimento di approvazione del piano …” e da ciò era indispensabile una nuova ed aggiornata verifica da parte della Regione. Il gravame deve considerarsi infondato. Sull’appello incidentale del privato il collegio ritenendo le “… censure che impingono il merito delle scelte di tipo pianificatorio rimesse all’Organo competente che, in quanto espressione dell’esercizio di un potere tecnico- discrezionale, sono nel merito insindacabili …” e comunque essendo dette scelte non affette da contraddittorietà e/o logicità, ha respinto la domanda.

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