Comitato - costituzione successiva alla data dei provvedimenti impugnati - inammissibilità del ricorso

18.05.2018 TAR Marche - Sent. 384/2018 - Pres. FF. Morri EST. De Mattia

24/05/2018

..."Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., anche in ragione dell'inammissibilità del ricorso, apprezzabile già in sede cautelare; considerato infatti che - come peraltro già evidenziato nel decreto n. 25 del 2018 pronunciato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale - il Comitato ricorrente si è costituito in data successiva a quella di adozione dei provvedimenti impugnati, sicché esso rappresenta un organismo ad hoc (nell'accezione datane dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 1838 del 22 marzo 2018), come tale privo di legittimazione ad agire. Rilevato, in particolare che, nella specie, dei requisiti individuati dalla giurisprudenza perché spontanei comitati o associazioni di cittadini possano ritenersi legittimati ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni (vale a dire, 1 - esistenza di una previsione statutaria che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell'organismo; 2 - consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove essi svolgono l'attività di tutela degli interessi; 3 - attività che si è protratta nel tempo, con esclusione, quindi. dei soggetti che si costituiscono in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti), sicuramente non sussiste il terzo, mentre è dubbia, proprio in ragione della recentissima costituzione del comitato, anche l'esistenza di una consistenza organizzativa e di una adeguata rappresentatività, tali da escludere l'occasionalità dell'iniziativa collettiva. Ritenuto pertanto, che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente [...]."

..."Dichiara il ricorso inammissibile".

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