CO-FIDEIUSSORE CON QUALIFICA DI CONSUMATORE - DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE E DEI FIDEIUSSORI - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONSEGUENZE

8.9.2020 Tribunale Pesaro ordinanza Est. Mari

16/09/2020

“…ritenuto che, nonostante la parte opposta si sia costituita solo in data 2.9.2020, gli argomenti svolti dall’opponente nell’atto di citazione risultano sufficienti per consentire a questo giudice di esaminare le contrapposte istanze avanzate dalle parti ex art.649 e 648 c.p.c. senza necessità di assegnare ulteriori termini per il deposito di repliche scritte; osserva quanto segue. È opportuno premettere che il contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa è stato stipulato dalla S.R.L. X il 22.10.2007; in pari data venivano rilasciate le fideiussioni specifiche dai garanti Sig. A,B,C. La mutuataria ha ammesso che dall’agosto 2011 non ha più adempiuto al pagamento delle rate. Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l’importo di euro 520.230,33 nei confronti della mutuataria e dei tre fideiussori, con concessione della provvisoria esecuzione solo nei confronti della debitrice principale. Sono numerose le eccezioni sollevate dalla parte opponente. Alcune paiono prima face non pertinenti (ad esempio quelle riguardanti gli obblighi del creditore in caso di fideiussione per credito futuro) o non aderenti al caso de quo (sul rilascio di un decreto ingiuntivo in favore del creditore che già disponga di un titolo esecutivo non giudiziale vedasi il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.23083/2013). Altre non paiono invece destituite di fondamento. In particolare la parte opponente ha eccepito che il Sig. C. ha rilasciato la fideiussione in veste di consumatore, cioè per scopi estranei alla attività professionale, pertanto l’unico giudice territorialmente competente sarebbe quello della sua residenza (cioè il Tribunale di Reggio Emilia) “con vis actractiva anche per gli altri coobbligati”. La parte opposta ha replicato richiamando il tradizionale orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la qualifica del debitore principale attrae quella del garante. Tale orientamento tuttavia non può più essere confermato dopo la pronuncia della CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau. Inoltre nell’ipotesi di litisconsorzio passivo facoltativo la Corte di Cassazione ha ritenuto che “Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.“ (Cass. n.5705/2014). Applicando tale precedente al caso di specie, la competenza andrebbe individuata nel Tribunale di Reggio Emilia per tutti gli opponenti-convenuti sostanziali. Per le ragioni sopra esposte viene accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata ex art.649 c.p.c. dalla parte opponente SRL X e viene respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art.648 c.p.c. avanzata dalla parte opposta nei confronti dei fideiussori nella comparsa di costituzione. Vanno assegnati i termini previsti dall’art.183 c.VI c.p.c. chiesti dalle parti. (omissis)  

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