Cassazione Sez. Trib. sent. 25101/2016

Pres. Schirò - Rel. Solaini Imposta di registro - Art. 32 c. III L. 388/2000 - Abrograzione dell’abrogazione - infondatezza

07/12/2016

… “La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui all’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, a seguito dell’abrogazione, di cui all’art. 36 comma 15 del D.L. n. 223 del 2006 (cd. Decreto Bersani) e del successivo intervento legislativo, di cui all’art. 1 comma 25, 26 e 27 della legge n. 244/07 (legge finanziaria per il 2008).

La CTP accoglieva il ricorso della parte contribuente, e la sentenza veniva confermata dalla CTR, la quale aderiva all’assunto della parte ricorrente, secondo il quale, poiché l’art. 1 comma 27 della legge n. 244 del 2007, aveva abrogato l’art. 36 comma 15 del D.L. n. 223 citato (che aveva ristretto le previsioni agevolative dell’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, alla sola edilizia residenziale convenzionata), introducendo (ai commi 25 e 26) una nuova disposizione agevolativa, e poiché quest’ultima disposizione presentava degli elementi di differenziazione rispetto alla norma abrogata, avrebbe fatto rivivere, secondo la tecnica “dell’abrogazione dell’abrogazione”, le previsioni di cui all’art. 33 comma 3 della legge 388 citata, con risultato che attualmente coesisterebbero due distinti e alternativi regimi agevolativi per i trasferimenti d’immobili siti in piani urbanistici particolareggiati, in quanto l’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000 e le nuove norme della finanziaria per il 2008, avrebbero un ambito applicativo, in talune ipotesi non coincidente.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la parte privata ha resistito con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente dell’art. 15 delle preleggi e dell’art. 1 comma 27 della legge b, 244 del 2007 nonché il vizio di falsa applicazione dell’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000; il vizio di violazione dell’art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/86, nonché dell’art. 1- bis della tariffa annessa al T.U. n. 347/1990, come modificati dall’art. 1 commi 25-28 della legge n. 244 del 2007, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la legge n. 244/07 all’art. 1 commi 25-28, avrebbe inteso modificare il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, con disposizioni innovative abrogando, con l’espressa previsione del comma 27, il precedente regime, senza alcuna riviviscenza della norma di cui all’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000 che era stata abrogata dall’art. 36 comma 15 del D.L. n. 223/06, a sua volta abrogato, dalle disposizioni della legge n. 244/07 citate; pertanto, attualmente, con la previsione dell’art. 1 commi 25-28 della legge n. 244/07, si disciplinerebbe una tassazione indiretta unica, per i trasferimenti d’immobili, inseriti in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale comunque denominata, in ragione dell’1% per l’imposta di registro (art. 1 della tariffa parte I, modificato dal comma 25 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007) e in ragione del 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1% dell’imposta catastale (art. 1 bis della tariffa annessa al d. lgs. n. 347/1990, modificato dal comma 26 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007).
Il motivo è fondato.

Non può non rilevarsi come nel caso in esame, l’evoluzione normativa milita nel senso che la volontà del legislatore sia quella di abrogare la precedente normativa e di dettare una nuova disciplina “a regime”, in quanto sono state modificate direttamente le tariffe allegate rispettivamente al DPR 131/86 (imposta di registro) e al d. lgs. n. 347/90 (imposta ipotecaria e catastale).

Infatti, le modifiche introdotte in merito ai piani urbanistici particolareggiati in senso alla legge n. 244/07 propongono una nuova disciplina della materia, non solo prescindendo da quella precedente, ma prevedendone l’abrogazione, senza alcun richiamo alle norme precedenti (salvo che per finalità abrogativa) e travolgendo anche la misura fissa dell’imposta catastale.

Una diversa interpretazione, oltre che priva di riferimenti normativa, andrebbe in maniera ingiustificata a creare differenti statuti di agevolazione fiscale, laddove la fattispecie oggetto della nuova normativa, relativa alle predette agevolazioni, si riferisce ai trasferimenti d’immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, ma che debbono essere diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati; pertanto, non è reputato più meritevole d’incentivo fiscale, la circostanza che il terreno acquistato ricada in un piano particolareggiato d’iniziativa privata (quand’anche approvato dal comune e sottoscritto dalle parti), come previsto originariamente dall’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, se non inserito e diretto all’attuazione di un programma di edilizia residenziale; in tal caso, le agevolazioni fiscali sono state comunque ridotte non più in misura fissa, ma in misura proporzionale (il 3% quella ipotecaria e l’1% quella catastale); questa è la circostanza pacificamente sussistente nel caso di specie, ove la società acquirente è una società esercente l’attività di costruzione di edifici.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La peculiarità della controversia, che non registra precedenti in termini, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. “…

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