ATC –– Associazione privata – manifestazione di interesse per incarico di indagine formativa - istanza di accesso agli atti tesa a conoscere la identità dei soggetti interessati – diniego - illegittimità

14.4.2020 TAR Marche – Sent. 213/2020 – Pres. Conti - Est. Ruiu

14/04/2020

… “Con il presente ricorso, il Dott. X ha impugnato il provvedimento di diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso datata, chiedendo la contestuale condanna dell’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) ad esibire e rilasciare copia “in qualità di partecipante alla manifestazione di interesse ….. di tutte le domande pervenute, precisandosi che l’interesse all’accesso risiede nella partecipazione alla suddetta procedura …”.

L’odierno ricorrente ha precedentemente impugnato, con ricorso rubricato al nr. 411 del 2019, la selezione avente ad oggetto la “manifestazione di interesse per servizi di assistenza tecnica riferiti alla gestione faunistica venatoria di competenza dell’ATC”, contestando l’inserimento ai fini della partecipazione del requisito professionale di aver svolto un servizio per almeno 3 anni in favore di almeno un Ambito Territoriale di Caccia della Regione. Con sentenza n. 407 del 18 novembre 2019 questo Tar, ritenendo di avere giurisdizione in materia, ha accolto il ricorso annullando la clausola della manifestazione di interesse di cui sopra. Il 1° ottobre 2019 il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti relativamente alle domande di partecipazione - manifestazione di interesse presentata da altri operatori. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente afferma la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché la presenza di eccesso di potere per difetto dei presupposti. Si è costituito l’ATC resistente, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione di questo Tar e affermando l’infondatezza del ricorso. Alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non può essere accolta, per le medesime ragioni già espresse nella sentenza n. 40 del 2019 di questo Tar, che l’ATC resistente ha dichiarato di volere appellare. Nella citata decisione si è osservato come l’ATC, pur essendo un’associazione di diritto privato, per determinate attribuzioni svolga funzioni pubbliche mediante l'esercizio di poteri autoritativi. Come affermato nella sentenza, le attività previste nel bando (oggetto dell’odierna richiesta di accesso) sono in tutta evidenza di rilevanza pubblica ai sensi della legge Regione Marche n. 7 del 1995. Riguardano, infatti, il piano faunistico venatorio, sottoposto all’approvazione della Provincia (art. 19 comma 2), la quale peraltro coordina i Comitati di gestione degli ATC (art. 19 comma 5) e ne verifica i risultati (art. 19 commi 8 e 9), per cui va ritenuta la giurisdizione di questo giudice. Secondo i principi generali in materia, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla procedura non può che radicare la giurisdizione sull’istanza di accesso del ricorrente ai relativi atti (si veda ad esempio Tar Lombardia Milano 17 gennaio 2020 n. 110).

2. Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti che seguono. Come è noto, la legittimazione all'accesso agli atti spetta a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato, o siano idonei a dispiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, e quindi indipendentemente dalla circostanza che la lesione attenga ad un diritto soggettivo, piuttosto che a un interesse legittimo, essendo il diritto di accesso agli atti strettamente inerente al fondamentale principio di diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost. Non è né l'amministrazione né questo giudice che deve stabilire la concreta utilità degli atti richiesti dovendo limitarsi a verificare che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse si fondi su tale posizione (nel caso in cui l'accesso ai documenti amministrativi sia invocato per la cura o per la difesa degli interessi giuridici dell'istante, ex art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990). Il giudice dell'accesso non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata dall'istante medesimo e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio (Tar Sardegna 11 febbraio 2019 n. 107), Non è quindi rilevante che l’accesso riguardi le domande per una “Manifestazione di interesse per servizi di assistenza tecnica riferiti alla gestione faunistica-venatoria di competenza dell’ATS”, tesa ad individuare i soggetti interessati e che saranno oggetto di invito alla gara “, a maggior ragione dato che il ricorrente ha avviato il contenzioso sul bando, al momento deciso con sentenza di questo Tar per la qual pendono i termini per l’appello.

2.1 Il ricorso deve, per quanto sopra, essere accolto con le seguenti precisazioni;

2.2 Va specificato che normalmente il silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti amministrativi o sul diniego espresso deve essere notificato ai controinteressati, identificabili nei soggetti determinati cui si riferiscono i documenti richiesti con la domanda di accesso, anche qualora non espressamente individuati, ma agevolmente identificabili. Nel caso qui esaminato, i controinteressati non sono identificati, visto il silenzio dell’ATC.

2.3 La regola prevista dal legislatore è quella del preventivo avviso al controinteressato, titolare del dato riservato oggetto del documento richiesto, affinché l'Amministrazione, possa valutarle: Nel caso specifico ora all'esame del Collegio, l'Amministrazione, come già rilevato, ha omesso il sopra descritto adempimento procedimentale, il che non ha consentito di operare causa cognita la descritta operazione di "bilanciamento" tra i due valori in gioco.

2.4 Ciò conduce all'accoglimento del ricorso, affinché, all'esito, l'ATC possa interpellare i titolari dei dati riservati eventualmente contenuti nei provvedimenti oggetto di istanza di accesso al fine di verificare se gli stessi esprimano o meno il loro dissenso all'accesso e, in quest'ultimo caso, per acquisire le ragioni del dissenso.

2.5 All'esito di tale fase procedimentale l'ATC consentirà l'accesso ai provvedimenti relativi a coloro che non abbiano manifestato il loro dissenso nel termine prestabilito, mentre in caso di dissenso dovrà valutare l’eventuale presenza di dati riservati, tenendo conto della generale prevalenza del diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, sancito dall’art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990.

2.6 Dato che è stato impugnato un silenzio diniego sulla domanda di accesso, il Collegio non si può altresì pronunciare sulla questione, introdotta dal resistente ATC, della sussistenza dei presupposti per il differimento dell’accesso previsto in via generale dall’art. 24, comma 4, legge n. 241 del 1990 e, in determinate ipotesi, dall’articolo 53, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. Si richiamano in ogni caso i principi generali in materia per cui tale differimento non può assumere carattere meramente dilatorio, trattandosi di strumento volto a conseguire, tra gli altri, l’obiettivo di una celere conclusione del procedimento amministrativo (Tar Lombardia, Milano 21 novembre 2018, n. 2615).” (omissis)

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