Art. 43 e 52 L.F. – Inapplicabilità ad Accertamento Tecnico Preventivo - Ragioni.

16.3.2021 Tribunale di Pesaro – Ordinanza – Est. Storti

24/03/2021

(omissis) … “Rilevato che l’ATP è stato promosso prima della dichiarazione di fallimento; ritenuto che l’art. 52 L.F. prevede la regola dell’esclusività del procedimento fallimentare solo ai fini dell’accertamento dei crediti ma siffatta disposizione, per il suo mancato carattere di specialità, non può essere interpretata sino a comprendere un procedimento, quale quello di ATP avente diversa finalità e cioè di precostituzione per ragioni di urgenza di una prova; per questi motivi rigetta l’istanza proposta dal fallimento X srl e dispone procedersi all’ATP. Si comunichi anche al CTU già nominato. (omissis)   NOTA. La società X era restata contumace in ATP. Successivamente alla nomina del CTU era fallita. Riassunto l’ATP nei confronti della curatela, questa aveva eccepito che l’ATP dovesse essere attratto nella competenza del Tribunale Fallimentare (nella specie: Ancona).

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