Appello di sentenza provvisoriamente esecutiva- Requisiti per l’accoglimento di istanza inibitoria

10.9.2019 C. Appello Ancona – Ordinanza Pres. Marcelli Est. Palestini

22/10/2019

(omissis) …1. “L’istanza proposta dall’appellante è infondata. 2. Occorre rilevare che l’indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenza corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisprudenziale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie. 3. Il pregiudizio patrimoniale del soccombente così come il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell’esecuzione provvisoria (voluta come effetto normale ex lege) va ovviamente dimostrato da chi lo invoca. Peraltro di per sé tale rischio non è ancora sufficiente ad impedire l’effetto dalla legge attribuito alla condanna di primo grado, pena una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale (disporre o non disporre l’immediata esecutività della sentenza, significa appunto spostare dall’una all’altra delle parti in contestazione il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo). Occorre invece che l’eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore. 4. Nella presente fattispecie va ritenuto che difetti il requisito del periculum in mora perché : (a) non è stato in alcun modo dedotto un rischio di irripetibilità delle somme nei confronti della parte appellata, (b) vi è difetto di prova delle ulteriori gravi conseguenza che l’eventuale perdita della somma possa comportare per la parte debitrice non essendo nota la complessiva situazione patrimoniale dell’istante, (c) l’importo della condanna non è di entità tale da risultare determinante in sé del periculum, (d) l’inizio dell’esecuzione non è in sé evento fondante del periculum ma solo legittima attuazione del comando giudiziale. Gli indicati elementi conducono a ritenere che la posizione più pregiudicata da una eventuale sospensiva sia quella dell’appellata. 5. Pertanto al difetto del requisito di legge del periculum (che disgiuntamente dal fumus costituisce condizione necessaria e non sufficiente dell’invocata cautela) consegue il rigetto dell’indicata istanza di sospensione. P.Q.M. Respinge l’istanza di sospensione. (omissis)…

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